Regolamento di Polizia Urbana - Comune di Tortona
Regolamento di Polizia Urbana - Comune di Tortona
Regolamento di Polizia Urbana - Comune di Tortona
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />
ART. 73 - MERCI IN VENDITA<br />
In modo chiaro e ben visibile dovrà esser specificata la merce posta in ven<strong>di</strong>ta; tale in<strong>di</strong>cazione dovrà esser<br />
fatta con le voci stabilite dall’Autorità o, in <strong>di</strong>fetto con quelle d’uso commerciale.<br />
Agli effetti <strong>di</strong> queste norme si considerano in ven<strong>di</strong>ta tutte le merci esposte al pubblico, sia all’interno che<br />
all’esterno del negozio.<br />
ART. 74 - DERRATE DIFETTOSE<br />
E’ fatto <strong>di</strong>vieto vendere o immettere al consumo alimentare <strong>di</strong>retto derrate <strong>di</strong> scarto, insufficientemente o<br />
eccessivamente mature o comunque generi alimentari in con<strong>di</strong>zioni commerciali <strong>di</strong>fettose.<br />
ART. 75 - TIPI DI MERCE IN VENDITA<br />
E’ vietato <strong>di</strong>sporre merce in mostra o vetrina migliore della massa. In ogni caso il negoziante non potrà<br />
rifiutarsi <strong>di</strong> vendere la merce esposta nella vetrina o nella mostra.<br />
I negozi <strong>di</strong> genere alimentari, salvo casi previsti <strong>di</strong> forza maggiore, devono sempre esser forniti sufficienza<br />
dei generi <strong>di</strong> prima necessità per le loro richieste del pubblico.<br />
Qualora ne esistessero <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi tipi o qualità il ven<strong>di</strong>tore è sempre obbligato a tenere ben esposto e in<br />
quantità sufficiente, il tipo o varietà a minor prezzo, cioè <strong>di</strong> consumo popolare e a dare, in caso <strong>di</strong>verso, allo<br />
stesso prezzo, il genere <strong>di</strong> qualità superiore.<br />
ART. 76 - ESPOSIZIONE MERCE FUORI DEL NEGOZIO<br />
L’esposizione delle merci deve avvenire soltanto nell’interno dei negozi, sulle pubbliche piazze destinate ai<br />
mercati o in altro luogo autorizzato dall’Amministrazione Comunale.<br />
E’ pertanto vietato esporre merci fuori dai negozi ancorché siano sul suolo privato.<br />
Non si potranno ingombrare con banchi o in qualsiasi altro modo le entrate e gli accessi alle piazze, vie, ai<br />
portici, alle case <strong>di</strong> abitazione, ai cortili, ecc.<br />
ART. 77 - MERCI CHE SPORCANO O EMANANO ESALAZIONI - PROMISCUITÀ<br />
Le merci e le derrate che possono facilmente lordare, devono esser tenute almeno 25 centimetri dentro gli<br />
stipiti o dal ciglio dei banchi onde evitare che abbia a sporcarsi chiunque acceda al negozio.<br />
I riven<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> merce che emana esalazioni moleste devono adottare tutte quelle misure possibili per<br />
attenuarne i <strong>di</strong>sgustosi effetti ( immersione in acqua, rinnovazione frequente della stessa, ecc.)<br />
E’ vietata in promiscuità dei generi alimentari ed altri generi e qualora , per vecchia consuetu<strong>di</strong>ne, parte <strong>di</strong><br />
essa fosse permessa, la merce deve essere ben sud<strong>di</strong>visa ed esposta.<br />
ART. 78 - AREE DI MERCATO<br />
Il Sindaco con apposite or<strong>di</strong>nanze fisserà le aree destinate ai mercati e detterà le norme atte a <strong>di</strong>sciplinarvi<br />
l’afflusso e le ven<strong>di</strong>te.<br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Tortona</strong> Pagina 25 <strong>di</strong> 30