Regolamento di Polizia Urbana - Comune di Tortona
Regolamento di Polizia Urbana - Comune di Tortona
Regolamento di Polizia Urbana - Comune di Tortona
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />
ART. 48 - PULIZIA CAMINI<br />
Le gole dei camini, stufe forni e in genere tutti i condotti del fumo devono essere spazzati dalla fuliggine ogni<br />
qualvolta sia necessario per il buon funzionamento dell’impianto.<br />
Le gole dei forni per la cottura del pane devono essere spazzati ogni trimestre.<br />
ART. 49 - BAGNI<br />
Il Sindaco, ritenendolo opportuno, ha la facoltà <strong>di</strong> determinare con pubblico avviso, anno per anno, il periodo<br />
<strong>di</strong> tempo e i luoghi ove è permesso il bagno. I bagnanti devono vestire apposito costume e devono tuffarsi<br />
soltanto nei luoghi permessi.<br />
ART. 50 - MALTRATTAMENTI DEGLI ANIMALI<br />
E’ proibito maltrattare gli animali <strong>di</strong> qualsiasi specie usando sevizie o qualsiasi altro mezzo atto a provocare<br />
loro sofferenze.<br />
E’ parimenti vietato il trasporto <strong>di</strong> animali in modo irrazionale (conigli e polli a grappoli con la testa penzoloni,<br />
in sacchi, ecc.) o compiere atti che possono variare i naturali movimenti degli animali.<br />
Gli agenti comunali hanno l’obbligo <strong>di</strong> cooperare per agevolare il compito che spetta agli agenti e agli<br />
ispettori, <strong>di</strong> cui all’art. 7 della Legge 12 luglio 1913, n° 611, per assicurare l’osservanza delle prescrizioni<br />
sulla protezione degli animali.<br />
ART. 51 - TRASPORTO E TRANSITO ANIMALI<br />
Gli animali destinati al mercato sia all’andata che al ritorno o quelli destinati al macello, dovranno essere<br />
condotti per strade non centrali o <strong>di</strong> intenso traffico. Per essere esposti in ven<strong>di</strong>ta o transitare su suolo<br />
pubblico dovranno essere tenuti ben puliti, non inzaccherati <strong>di</strong> fango e sterco.<br />
E’ vietato transitare nel centro urbano con veicoli ai quali siano attaccati nella parte posteriore altri animali.<br />
Dovendo usare la frusta la stessa potrà essere schioccata solo come segnale.<br />
Il trasporto <strong>di</strong> animali gravemente malati o affetti da lesioni traumatiche gravi, nonché le bovine gravide e altri<br />
animali in particolari con<strong>di</strong>zioni, dovrà essere effettuato in modo da non destare <strong>di</strong>sgusti e raccapriccio.<br />
ART. 52 - ANIMALI NEI CENTRI ABITATI<br />
Nel centro abitato è vietato tenere maiali, conigli, oche, piccioni o altri animali da cortile.<br />
ART. 53 - ATTI VIETATI IN PUBBLICO<br />
E’ proibito men<strong>di</strong>care in luogo pubblico, sdraiarsi, mostrare nu<strong>di</strong>tà, piaghe o deformità.<br />
ART. 54 - DECORO NEL VESTITO PER ALCUNI LAVORANTI<br />
I macellai, salumieri, beccai non possono circolare in pubblico con vestiti intrisi <strong>di</strong> sangue e dovendo portare<br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Tortona</strong> Pagina 18 <strong>di</strong> 30