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Regolamento di Polizia Urbana - Comune di Tortona

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Città <strong>di</strong> <strong>Tortona</strong><br />

Provincia <strong>di</strong> Alessandria<br />

REGOLAMENTO<br />

DI POLIZIA URBANA<br />

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 02/07/1966, mo<strong>di</strong>ficato con Deliberazione del<br />

Consiglio Comunale n. 458 del 21/12/1979 con l’aggiunta del comma 2° all’articolo 13.<br />

Il presente regolamento è stato pubblicato all’albo pretorio il 13/07/1966, giorno <strong>di</strong> mercato, approvato dalla<br />

G.P.A. in seduta del 24/08/1966, ai n.ri 34816/2.174.17/4168 Div. IIˆ.<br />

Ripubblicato all’albo pretorio, unitamente alla suddetta Deliberazione, per quin<strong>di</strong>ci giorni consecutivi dal<br />

03/09/1966 al 17/09/1966.


REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

Sommario<br />

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI ..................................................................................................... 5<br />

ART. 1 - COMPITI DELLA POLIZIA URBANA ........................................................................................................ 5<br />

ART. 2 - ADDETTI ALLA POLIZIA URBANA .......................................................................................................... 5<br />

CAPO SECONDO - DEL SUOLO PUBBLICO .................................................................................................. 6<br />

ART. 3 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO ................................................................................................. 6<br />

ART. 4 - CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO ......................................................................... 6<br />

ART. 5 - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO ..................................................................................................... 6<br />

ART. - 6 LA PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO ....................................................................................................... 6<br />

ART. 7 - ATTRAVERSAMENTO SUOLO PUBBLICO CON CONDOTTI ........................................................................ 7<br />

CAPO TERZO - DELLA NETTEZZA URBANA E DELL’ABITATO ................................................................... 8<br />

ART. 8 - DEPOSITO SPAZZATURE .................................................................................................................... 8<br />

ART. 9 - RACCOLTA SPAZZATURE.................................................................................................................... 8<br />

ART. 10 - DEPOSITO SCARTI SU SUOLO PUBBLICO ............................................................................................ 8<br />

ART.11 - PULIZIA DEI LUOGHI PUBBLICI ............................................................................................................ 8<br />

ART. 12 - PUBBLICHE DISCARICHE .................................................................................................................. 8<br />

ART. 13 - SGOMBERO NEVE E GHIACCIO .......................................................................................................... 8<br />

CAPO QUARTO - DELL’ORDINE PUBBLICO E DELLA SICUREZZA .......................................................... 10<br />

ART. 14 - TRASPORTO OGGETTI PERICOLOSI ................................................................................................. 10<br />

ART. 15 - ASSICURAZIONE OGGETTI CHE POSSONO CADERE .......................................................................... 10<br />

ART. 16 - TREBBIATURA ............................................................................................................................... 10<br />

ART. 17 - ACCUMULI MATERIALE INFIAMMABILE .............................................................................................. 10<br />

ART. 18 - LOCALI DESTINATI A CONTENERE MATERIALE COMBUSTIBILE ............................................................ 10<br />

ART. 19 - ACCENSIONE FUOCHI .................................................................................................................... 11<br />

ART. 20 - GETTITO OGGETTI ACCESI ............................................................................................................. 11<br />

ART. 21 - REGOLAMENTAZIONE FUMI E COMBUSTIONE ................................................................................... 11<br />

ART. 22 - ILLUMINAZIONE ATRII ..................................................................................................................... 11<br />

ART. 23 - GIOCHI PROIBITI SU SUOLO PUBBLICO............................................................................................. 11<br />

ART. 24 - TRAINO DEI CARRETTI A MANO ....................................................................................................... 12<br />

ART. 25 - BAMBINI E INCAPACI ...................................................................................................................... 12<br />

ART. 26 - ATTREZZI PERICOLOSI ................................................................................................................... 12<br />

ART. 27 - CIRCOLAZIONE DEI CANI ................................................................................................................ 12<br />

ART. 28 - CATTURA DEI CANI VAGANTI ........................................................................................................... 12<br />

ART. 29 - CUSTODIA E ABBATTIMENTO DEI CANI ABBANDONATI ....................................................................... 12<br />

ART. 30 - CANI NEI PUBBLICI ESERCIZI........................................................................................................... 13<br />

ART. 31 - CANI DA GUARDIA.......................................................................................................................... 13<br />

ART. 32 - CANI DA CACCIA IN CAMPAGNA ....................................................................................................... 13<br />

ART. 33 - MISURE PREVENTIVE CONTRO IL DIFFONDERSI DELLA RABBIA .......................................................... 13<br />

ART. 34 - ABBATTIMENTO ANIMALI PERICOLOSI .............................................................................................. 13<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Tortona</strong> Pagina 2 <strong>di</strong> 30


REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

ART. 35 - ANIMALI PERICOLOSI E MOLESTI ..................................................................................................... 14<br />

ART. 36 - TRANSITO ANIMALI ........................................................................................................................ 14<br />

ART. 37 - STRILLONAGGIO ............................................................................................................................ 14<br />

CAPO QUINTO - DEL DECORO CITTADINO ................................................................................................ 15<br />

ART. 38 - DIVIETI SPECIALI ........................................................................................................................... 15<br />

ART. 39 - STALLE ........................................................................................................................................ 15<br />

ART. 40 - BATTITURA PANNI E TAPPETI .......................................................................................................... 15<br />

ART. 41 - STESURA BIANCHERIA ................................................................................................................... 15<br />

ART. 42 - REGOLAMENTAZIONE SIEPI E RAMI ................................................................................................. 15<br />

ART. 43 - ESPOSIZIONE INSEGNE E OGGETTI ................................................................................................. 17<br />

ART. 44 - MESTIERI E ATTI VIETATI IN PUBBLICO ............................................................................................. 17<br />

ART. 45 - USO DELLE FONTANELLE PUBBLICHE E DEI LAVATOI ......................................................................... 17<br />

ART. 46 - DECORO DEI FABBRICATI, ANDRONI, INGRESSI, ECC. ....................................................................... 17<br />

ART. 47 - MANUTENZIONE CANALI ................................................................................................................. 17<br />

ART. 48 - PULIZIA CAMINI ............................................................................................................................. 18<br />

ART. 49 - BAGNI .......................................................................................................................................... 18<br />

ART. 50 - MALTRATTAMENTI DEGLI ANIMALI ................................................................................................... 18<br />

ART. 51 - TRASPORTO E TRANSITO ANIMALI ................................................................................................... 18<br />

ART. 52 - ANIMALI NEI CENTRI ABITATI ........................................................................................................... 18<br />

ART. 53 - ATTI VIETATI IN PUBBLICO .............................................................................................................. 18<br />

ART. 54 - DECORO NEL VESTITO PER ALCUNI LAVORANTI .............................................................................. 18<br />

CAPO SESTO - DELLA QUIETE PUBBLICA ................................................................................................. 20<br />

ART. 55 - RUMORI VIETATI ............................................................................................................................ 20<br />

ART. 56 - SUONO DI APPARECCHI SONORI ..................................................................................................... 20<br />

ART. 58 - ORARIO DI LAVORO PER LE INDUSTRIE RUMOROSE E ATTIVITÀ ARTIGIANE E INDUSTRIALI INCOMODE ... 21<br />

CAPO SETTIMO - DELL’INDUSTRIA E DEL COMMERCIO .......................................................................... 22<br />

ART. 59 - INIZIO ATTIVITÀ ............................................................................................................................. 22<br />

ART. 60 FACCHINAGGIO ............................................................................................................................... 22<br />

CAPO OTTAVO - DELL’ANNONA E DEI MERCATI ...................................................................................... 23<br />

ART. 61 ...................................................................................................................................................... 23<br />

ART. 62 - GENERI NON CONTEMPLATI DALLA LICENZA .................................................................................... 23<br />

ART. 63 - INSTALLAZIONE TENDE VETRINE ..................................................................................................... 23<br />

ART. 64 - VENDITA SURROGATO ................................................................................................................... 23<br />

ART. 65 - CARTELLINI DEI PREZZI .................................................................................................................. 23<br />

ART. 66 - SISTEMI DI VENDITA ....................................................................................................................... 23<br />

ART. 67 - VENDITA PANE .............................................................................................................................. 24<br />

ART. 68 - VIGILANZA ANNONARIA .................................................................................................................. 24<br />

ART. 69 - NOME DEL TITOLARE DELLA LICENZA .............................................................................................. 24<br />

ART. 70 - CHIUSURA NEGOZI ........................................................................................................................ 24<br />

ART. 71 - ORARIO NEGOZI ............................................................................................................................ 24<br />

ART. 72 - MACINAZIONE CEREALI .................................................................................................................. 24<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Tortona</strong> Pagina 3 <strong>di</strong> 30


REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

ART. 73 - MERCI IN VENDITA ......................................................................................................................... 25<br />

ART. 74 - DERRATE DIFETTOSE .................................................................................................................... 25<br />

ART. 75 - TIPI DI MERCE IN VENDITA .............................................................................................................. 25<br />

ART. 76 - ESPOSIZIONE MERCE FUORI DEL NEGOZIO ...................................................................................... 25<br />

ART. 77 - MERCI CHE SPORCANO O EMANANO ESALAZIONI - PROMISCUITÀ ...................................................... 25<br />

ART. 78 - AREE DI MERCATO ........................................................................................................................ 25<br />

ART. 79 - MERCI DESTINATE AI MERCATI ....................................................................................................... 26<br />

ART. 80 - VENDITA SUI MERCATI ................................................................................................................... 26<br />

ART. 81 - DISCIPLINA E VIGILANZA SUI MERCATI ............................................................................................. 26<br />

ART. 82 - MERCATO PER AMBULANTI ............................................................................................................. 26<br />

ART. 83 - DOMANDE PER POSTEGGIO SUL MERCATO AMBULANTE ................................................................... 26<br />

ART. 84 - ESAME DELLE DOMANDE................................................................................................................ 26<br />

ART. 85 - AREA PER POSTEGGI PROVVISORI .................................................................................................. 27<br />

ART. 86 - VENDITA IN GIORNO NON DI MERCATO ............................................................................................ 27<br />

ART. 87 - ASSENZA DAL MERCATO ................................................................................................................ 27<br />

ART. 88 - INIZIO ATTIVITÀ COMMERCIALI ........................................................................................................ 27<br />

ART. 89 - MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI .................................................................... 27<br />

ART. 90 - AREA PER FESTE E FIERE .............................................................................................................. 27<br />

ART. 91 - RINNOVO LICENZE ......................................................................................................................... 28<br />

ART. 92 - CARTA DA AVVOLGERE .................................................................................................................. 28<br />

ART. 93 PESI E MISURE ................................................................................................................................ 28<br />

ART. 94 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER MULINI ................................................................................................. 28<br />

CAPO NONO ................................................................................................................................................... 29<br />

PENALITA’ ................................................................................................................................................... 29<br />

ART. 95 - CONTRAVVENZIONI ....................................................................................................................... 29<br />

ART. 96 - REGISTRO DELLE CONTRAVVENZIONI ............................................................................................. 29<br />

CAPO DECIMO - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ........................................................................... 30<br />

ART. 97 - ESECUTIVITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO .................................................................................. 30<br />

ART. 98 - DISPOSIZIONI INCOMPATIBILI .......................................................................................................... 30<br />

ART. 99 - ENTRATA IN VIGORE ...................................................................................................................... 30<br />

ARTICOLO 100 - DEPOSITO DEL REGOLAMENTO ............................................................................................ 30<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Tortona</strong> Pagina 4 <strong>di</strong> 30


REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

ART. 1 - COMPITI DELLA POLIZIA URBANA<br />

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI<br />

Il servizio <strong>di</strong> polizia urbana ha il compito <strong>di</strong> assicurare l’osservanza <strong>di</strong> tutte le prescrizioni contemplate dai<br />

regolamento comunali locali, dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonché <strong>di</strong> accertare e contestare le<br />

infrazioni relative.<br />

Applica ed adotta quelle misure e quei provve<strong>di</strong>menti che al <strong>Comune</strong> sono demandati, in conseguenza <strong>di</strong><br />

accertamenti contravvenzionali, per la tutela e la reintegrazione del pubblico e privato interesse.<br />

ART. 2 - ADDETTI ALLA POLIZIA URBANA<br />

Il servizio <strong>di</strong> polizia urbana è <strong>di</strong>retto dal Sindaco e viene effettuato dagli agenti municipali e dagli ufficiali ed<br />

agenti <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria <strong>di</strong> cui all’art. 221 del C.P.P. nell’ambito delle rispettive mansioni.<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Tortona</strong> Pagina 5 <strong>di</strong> 30


REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

CAPO SECONDO - DEL SUOLO PUBBLICO<br />

ART. 3 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO<br />

E’ proibito occupare suolo pubblico sia in modo permanente che temporaneo per svolgervi qualsiasi attività,<br />

lavoro, manifestazione o atto senza avere preventivamente ottenuta l’autorizzazione dall’Amministrazione<br />

Comunale.<br />

E’ parimenti vietato ingomberare o fare ingomberare in qualsiasi modo il suolo pubblico nonché<br />

danneggiarlo.<br />

Le predette norme sono valide anche per il suolo soggetto a servitù <strong>di</strong> pubblico passaggio spazi sovrastanti<br />

e sottostanti il suolo pubblico.<br />

ART. 4 - CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO<br />

L’occupazione, anche temporanea, del suolo pubblico può essere concessa dal Sindaco su domanda, in<br />

carta da bollo, presentata dall’interessato, nella quale dovrà essere specificato in particolare:<br />

a) La superficie che si intende occupare espressa in metri quadrati;<br />

b) La durata dell’occupazione;<br />

c) L’impegno a rispettare tutte le norme riportate nella concessione.<br />

Tali concessioni sono sempre rilasciate in via precaria e sono revocabili o variabili per qualsiasi causa e in<br />

qualsiasi momento da parte del Amministrazione Comunale, anche con semplice preavviso verbale.<br />

ART. 5 - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO<br />

Le operazioni <strong>di</strong> carico e scarico, con occupazione <strong>di</strong> suolo pubblico, debbono essere preventivamente<br />

autorizzate.<br />

Il permesso va richiesto con le modalità <strong>di</strong> cui all’articolo precedente.<br />

In caso <strong>di</strong> urgenza la domanda può essere fatta verbalmente all’ufficio polizia municipale. La concessione<br />

per le operazioni <strong>di</strong> carico e scarico, per veicolo particolarmente ingombranti, può essere concessa soltanto<br />

in determinate ore del giorno.<br />

Non è necessaria autorizzazione dalle ore 2:00 alle ore 5:00.<br />

Comunque, in tutte le vie, con o senza autorizzazione, i veicoli non possono sostare oltre il tempo<br />

strettamente necessario; devono essere collocati in modo da non intralciare la circolazione, usare i segnali<br />

prescritti a seconda dell’ora, essere sempre spostabili celermente per qualsiasi evenienza. Gli oggetti da<br />

caricare o scaricare non possono essere depositati a terra.<br />

Le predette <strong>di</strong>sposizioni, per quanto applicabili, valgono anche per le occupazioni determinate da sinistri.<br />

ART. - 6 LA PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO<br />

Il titolare delle concessioni <strong>di</strong> cui agli articoli precedenti ha l’obbligo <strong>di</strong> compiere le operazioni necessarie per<br />

il ripristino e la pulizia del terreno.<br />

Il trascurare, come puro irritardare, senza giustificato motivo, l’adempimento <strong>di</strong> tale obbligo, è motivo <strong>di</strong><br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Tortona</strong> Pagina 6 <strong>di</strong> 30


REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

contravvenzione<br />

ART. 7 - ATTRAVERSAMENTO SUOLO PUBBLICO CON CONDOTTI<br />

Il titolare delle concessioni <strong>di</strong> cui agli articoli precedenti ha l’obbligo <strong>di</strong> compiere le operazioni necessarie per<br />

il ripristino e la pulizia del terreno.<br />

Il trascurare, come pure il ritardare, senza giustificato motivo, l’adempimento <strong>di</strong> tale obbligo, è motivo <strong>di</strong><br />

contravvenzione.<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Tortona</strong> Pagina 7 <strong>di</strong> 30


REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

CAPO TERZO - DELLA NETTEZZA URBANA E DELL’ABITATO<br />

ART. 8 - DEPOSITO SPAZZATURE<br />

E’ vietato accumulare spazzatura sulle strade, nei cortili delle case e loro attinenze. Le spazzature debbono<br />

essere depositate entro gli appositi raccoglitori muniti <strong>di</strong> coperchio a chiusura ermetica sino all’asportazione<br />

da parte del personale a ciò addetto.<br />

ART. 9 - RACCOLTA SPAZZATURE<br />

Dove il <strong>Comune</strong> provveda alla spazzatura delle vie e piazze, non sarà lecito ad alcun privato togliere le<br />

immon<strong>di</strong>zie da detti luoghi, salvo davanti alla propria caso od abitazione.<br />

ART. 10 - DEPOSITO SCARTI SU SUOLO PUBBLICO<br />

I ven<strong>di</strong>tori ambulanti, i raccoglitori <strong>di</strong> stracci, carta, scatolame e simili non possono gettare o abbandonare,<br />

anche momentaneamente, sul suolo pubblico, alcun residuo o rifiuto <strong>di</strong> quanto forma oggetto del loro<br />

commercio o industria.<br />

Gli ambulanti sono obbligati a provvedere imme<strong>di</strong>atamente alla ripulitura completa con mezzi propri e con<br />

quelli appositamente pre<strong>di</strong>sposti.<br />

ART.11 - PULIZIA DEI LUOGHI PUBBLICI<br />

Tutti i luoghi aperti al pubblico o semplicemente in vista del pubblico, debbono essere sempre puliti e<br />

sgombri da qualsiasi materiale.<br />

I carri e i veicoli, a<strong>di</strong>biti a trasporto <strong>di</strong> materiali facili a spandersi, devono essere tali da evitare il <strong>di</strong>sper<strong>di</strong><br />

mento lungo le vie o le aree aperte al pubblico.<br />

Il materiale <strong>di</strong> demolizione deve raggiungere il punto <strong>di</strong> carico come il carico stesso, con la pratica <strong>di</strong> tutti<br />

quegli accorgimenti atti ad evitare offesa ai passanti, <strong>di</strong>spersione <strong>di</strong> detriti o polvere.<br />

Le presenti <strong>di</strong>sposizioni sono pure applicabili alle zone rurali.<br />

ART. 12 - PUBBLICHE DISCARICHE<br />

Le pubbliche <strong>di</strong>scariche saranno espressamente in<strong>di</strong>cate dall’Autorità Comunale.<br />

ART. 13 - SGOMBERO NEVE E GHIACCIO<br />

I proprietari, i possessori ed i detentori <strong>di</strong> case, sono tenuti a togliere i ghiaccioli che si formassero sulle<br />

sporgenze delle grondaie, su balconi, cornicioni e simili usando quelle cautele atte a non provocare danni o<br />

incomo<strong>di</strong> ai passanti o alle cose.<br />

Gli stessi per sgomberare la neve dai tetti dovranno essere autorizzati dal Sindaco, su richiesta.<br />

Nell’autorizzazione o nell’or<strong>di</strong>ne saranno prescritte tutte le modalità necessarie. Sono tenuti subito dopo la<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Tortona</strong> Pagina 8 <strong>di</strong> 30


REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

nevicata, a togliere la neve dai terrazzi, balconi, finestre e simili usando tutte quelle precauzioni atte a non<br />

turbare il pubblico passaggio e ad evitare ingombri.<br />

Durante e dopo le nevicate i proprietari o chi per essi, devono tenere sgombri dalla neve i marciapie<strong>di</strong>, fino a<br />

mt. 1,50 dal muro o recinzione <strong>di</strong> proprietà.<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Tortona</strong> Pagina 9 <strong>di</strong> 30


REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

CAPO QUARTO - DELL’ORDINE PUBBLICO E DELLA SICUREZZA<br />

ART. 14 - TRASPORTO OGGETTI PERICOLOSI<br />

Gli oggetti contundenti, quelli rigi<strong>di</strong> e gli strumenti da taglio in genere devono essere trasportati in modo da<br />

non recare offesa o incomodo al pubblico transito.<br />

ART. 15 - ASSICURAZIONE OGGETTI CHE POSSONO CADERE<br />

Le statue, gli stemmi, i vasi, le casse con piante e altri oggetti che possano, con la loro caduta, costituire<br />

pericolo per poter essere esposti sulle parti esterne delle case e dei muri, devono essere convenientemente<br />

assicurati in modo che sia impossibile lo smuovimento anche accidentale <strong>di</strong> essi o <strong>di</strong> alcuna delle loro parti.<br />

Le stesse <strong>di</strong>sposizioni valgono per i camini, le persiane o qualsiasi altro infisso.<br />

Si devono adottare le cautele necessarie ad evitare lo stillici<strong>di</strong>o, anche per semplice innaffiatura su suolo<br />

pubblico o tale da arrecare incomodo o molestia al pubblico o anche agli abitanti dei piani inferiori.<br />

ART. 16 - TREBBIATURA<br />

Durante l’esercizio <strong>di</strong> trebbiatura e sgranatura a macchina dovranno osservarsi presso le aie pubbliche o<br />

private le seguenti norme tecniche:<br />

1) I singoli cumuli <strong>di</strong> frumento dovranno essere <strong>di</strong>stanziati fra loro;<br />

2) Il combustibile <strong>di</strong> scorta, occorrente per il funzionamento dei motori dovrà essere contenuto in<br />

recipienti a chiusura ermetica il deposito degli stessi dovrà essere posto a <strong>di</strong>stanza non minore <strong>di</strong><br />

metri 10 dalle macchine e dai cumuli <strong>di</strong> frumento o paglia;<br />

3) Il rifornimento del combustibile dovrà essere effettuato a motore fermo;<br />

4) Sulle trebbiatrici dovrà essere installato un estintore;<br />

5) Sull’aia e in particolare nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze della trebbiatrice e del motore, dovrà essere<br />

curata l’asportazione perio<strong>di</strong>ca dei residui della trebbiatura;<br />

6) Dovranno essere applicati, in punti ben visibili dell’aia, cartelli con la <strong>di</strong>citura “vietato fumare e<br />

accendere fiamme libere”.<br />

ART. 17 - ACCUMULI MATERIALE INFIAMMABILE<br />

Nel concentrico urbano è vietato accumulare o depositare materiale facilmente infiammabile o tale che<br />

possa accendersi per spontanea combustione. Detto materiale deve essere trasportato nelle campagne o in<br />

apposti locali o depositi a ciò destinati, secondo le norme vigenti.<br />

La legna e il carbone dovranno essere depositati nei locali appositi.<br />

ART. 18 - LOCALI DESTINATI A CONTENERE MATERIALE COMBUSTIBILE<br />

I locali destinati a contenere materiale combustibile o facilmente accen<strong>di</strong>bile devono essere separati da<br />

quelli in cui siano stabilite officine e manifatture con uso <strong>di</strong> fuoco; essere prive <strong>di</strong> canne fumarie e camini a<br />

meno che queste siano rese inservibili. Dovranno adottarsi tutte le cautele atte a evitare il pericolo <strong>di</strong><br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Tortona</strong> Pagina 10 <strong>di</strong> 30


REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

incen<strong>di</strong>o. In particolare non si può accendere o portare fuochi in detti locali ne usare lumi che non siano<br />

lanterne chiuse. Dovranno segnalarsi i <strong>di</strong>vieti con appositi cartelli ben leggibili posti all’esterno e all’interno<br />

dei locali.<br />

ART. 19 - ACCENSIONE FUOCHI<br />

Non si possono accendere fuochi a <strong>di</strong>stanza minore <strong>di</strong> 100 metri dall’abitato o dalle strade, e<strong>di</strong>fici,<br />

piantagioni, siepi o qualsiasi deposito <strong>di</strong> materiale combustibile.<br />

Laddove è possibile accendere fuochi devono comunque adottarsi quelle misure necessarie a prevenire<br />

danni alla altrui proprietà o alle persone., assicurando l’assistenza nel numero sufficiente <strong>di</strong> persone fino a<br />

che il fuoco non sia spento. E’ consentito dar fuoco alle stoppie o ripe gerbide previo il permesso del<br />

Sindaco che ne stabilità le modalità.<br />

ART. 20 - GETTITO OGGETTI ACCESI<br />

Oltre alle prescrizioni previste dall’art. 57 del T.U. <strong>di</strong> P.S. è altresì vietato gettare o abbandonare<br />

imprudentemente nelle strade o in altri luoghi aperti al pubblico, brace, zolfanelli, o qualsiasi materia in<br />

combustione che possa costituire pericolo alla incolumità pubblica.<br />

ART. 21 - REGOLAMENTAZIONE FUMI E COMBUSTIONE<br />

Sia nell’interno che all’esterno delle abitazioni non è permesso accendere fuochi se il fumo non immette in<br />

apposito conduttore.<br />

E’ vietato dare sfogo al fumo dei camini, stufe ecc., appoggiando le relative condutture alle pareti, alle<br />

finestre ed ai muri esterni delle case o <strong>di</strong>rettamente all’aria aperta attraverso finestre o aperture nei muri.<br />

Tutti gli impianti <strong>di</strong> riscaldamento centralizzati sia <strong>di</strong> industrie che abitazioni dovranno essere dotati <strong>di</strong><br />

apposito depuratore dei fumi da approvarsi dopo sopralluogo da parte dei competenti uffici comunali.<br />

Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento gli impianti esistenti dovranno essere adeguati<br />

alle norme del comune.<br />

Il Sindaco potrò con successivo provve<strong>di</strong>mento, sentito gli organi tecnici, esentare dalla installazione del<br />

depuratore le case isolate che ospitano non più <strong>di</strong> 4 famiglie.<br />

L’esenzione dovrà essere revocata quando venissero meno le ragioni che hanno determinato l’esenzione.<br />

ART. 22 - ILLUMINAZIONE ATRII<br />

Gli atrii delle scale, degli e<strong>di</strong>fici pubblici o privati e tutte le località private <strong>di</strong> libero accesso al pubblico, dopo il<br />

tramonto, dovranno essere illuminate ove non siano chiuse.<br />

Nelle case munite <strong>di</strong> più accessi al pubblico potrà rimanerne aperto uno solo convenientemente illuminato.<br />

ART. 23 - GIOCHI PROIBITI SU SUOLO PUBBLICO<br />

Su suolo pubblico e <strong>di</strong> uso pubblico è proibito eseguire qualsiasi giuoco che possa arrecare incomodo o<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Tortona</strong> Pagina 11 <strong>di</strong> 30


REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

costituire pericolo per il pubblico transito<br />

ART. 24 - TRAINO DEI CARRETTI A MANO<br />

I carretti a mano devono sempre essere sempre condotti al passo or<strong>di</strong>nario, devono essere trainati e non<br />

possono essere spinti se non consentono la visibilità a chi li manovra.<br />

ART. 25 - BAMBINI E INCAPACI<br />

I bambini e le persone incapaci per età o malattia <strong>di</strong> riguardarsi da soli non debbono essere lasciati senza<br />

custo<strong>di</strong>a in luogo pubblico.<br />

ART. 26 - ATTREZZI PERICOLOSI<br />

Tutti gli attrezzi <strong>di</strong> lavoro attivati da forza motrice non possono essere collocati a <strong>di</strong>stanza minore <strong>di</strong> 1 metro<br />

dalla porta <strong>di</strong> ingresso e da finestre prospiciente il pubblico passaggio.<br />

ART. 27 - CIRCOLAZIONE DEI CANI<br />

E’ vietato aizzare i cani tra loro e con altri animali, spaventarli o maltrattarli.<br />

In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico ed in quelli privati non chiusi è vietato condurre o tenere cani non<br />

muniti <strong>di</strong> museruola o non tenuti al guinzaglio.<br />

Tuttavia per gli animali aggressivi è d’obbligo l’uso contemporaneo della museruola e del guinzaglio. La<br />

museruola dovrà essere solida e costruita in modo che impe<strong>di</strong>sca all’animale <strong>di</strong> mordere. Il collare dovrà<br />

portare una placca con il nome e la <strong>di</strong>mora del proprietario del cane e la relativa piastrina <strong>di</strong> cui all’art. 136<br />

del T.U. della Finanza Locale.<br />

E’ altresì vietato lasciar penetrare i cani nelle aiuole e nei pubblici giar<strong>di</strong>ni e lasciarli defecare in luoghi <strong>di</strong><br />

pubblico passaggio.<br />

ART. 28 - CATTURA DEI CANI VAGANTI<br />

I cani trovati a vagare in pubblico ed in luogo aperto al pubblico verranno catturati e condotti al civico canile.<br />

E’ proibito impe<strong>di</strong>re o comunque ostacolare l’accalappiacani nell’esercizio delle sue funzioni, nonché favorire<br />

la fuga dei cani che stessero per essere accalappiati.<br />

ART. 29 - CUSTODIA E ABBATTIMENTO DEI CANI ABBANDONATI<br />

I cani accalappiati saranno custo<strong>di</strong>ti nel canile per quattro giorni a <strong>di</strong>sposizione dei proprietari, che potranno<br />

riscattarli alle seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

1) Che <strong>di</strong>mostrino <strong>di</strong> esserne proprietari e <strong>di</strong> averne pagata la relativa tassa annua <strong>di</strong> averne almeno<br />

denunciato il possesso;<br />

2) Che sia accertato che i cani non siano rabi<strong>di</strong> o sospetti tali;<br />

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REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

3) Che rimborsino le spese <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a e <strong>di</strong> mantenimento fissato in Lire 200 per ogni giornata e paghi<br />

un’ammenda da Lire 1000 a 3000 in caso <strong>di</strong> reci<strong>di</strong>va.<br />

Trascorsi 8 giorni senza che i cani siano stati reclamati sarà in facoltà dell’Amministrazione <strong>di</strong> farli abbattere<br />

o cederli a chi ne faccia richiesta.<br />

Se i cani catturati porteranno inciso sulla placca del collare il nome e l’in<strong>di</strong>rizzo del proprietario, sarà dato<br />

avviso allo stesso dell’avvenuta cattura.<br />

ART. 30 - CANI NEI PUBBLICI ESERCIZI<br />

Nei pubblici esercizi e nei negozi i cani, oltre ad avere la museruola, dovranno essere tenuti al guinzaglio.<br />

ART. 31 - CANI DA GUARDIA<br />

Nei giar<strong>di</strong>ni privati presso le abitazioni rurali ed in ogni località privata, ma aperta al pubblico, i cani potranno<br />

restare senza museruola, purché siano tenuti legati.<br />

I cani da guar<strong>di</strong>a potranno liberamente circolare senza guinzaglio e senza museruola soltanto all’interno dei<br />

giar<strong>di</strong>ni, cortili o locali purché siano chiusi e ne sia impe<strong>di</strong>to l’accesso al pubblico.<br />

In ogni caso la presenza <strong>di</strong> un cane va segnalata con apposito cartelli.<br />

I cani dovranno essere sempre tenuti in modo che non <strong>di</strong>sturbino con il loro abbaiare la quiete pubblica<br />

specialmente durante le ore notturne.<br />

ART. 32 - CANI DA CACCIA IN CAMPAGNA<br />

Sono esentati dal portare la museruola i cani da caccia quando si trovano in terreno da caccia e siano<br />

accompagnati dal cacciatore.<br />

ART. 33 - MISURE PREVENTIVE CONTRO IL DIFFONDERSI DELLA RABBIA<br />

Qualora cani e gatti avessero morsicato qualche persona o animale, saranno sequestrati e custo<strong>di</strong>ti nel<br />

civico canile, per il periodo necessario alla sorveglianza veterinaria.<br />

Le spese <strong>di</strong> mantenimento e quelle degli accertamenti clinici sono a carico del proprietario.<br />

ART. 34 - ABBATTIMENTO ANIMALI PERICOLOSI<br />

Saranno abbattuti su or<strong>di</strong>nanza del Sindaco tutti i cani e gatti morsicati da un cane riconosciuto affetto da<br />

rabbia.<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Tortona</strong> Pagina 13 <strong>di</strong> 30


REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

ART. 35 - ANIMALI PERICOLOSI E MOLESTI<br />

E’ vietato lasciare liberi e non custo<strong>di</strong>ti quegli animali pericolosi o molesti che possono provocare incomo<strong>di</strong><br />

ed essere pericolosi alla collettività.<br />

Tale <strong>di</strong>vieto vale pure per quegli animali domestici che se lasciati liberi, possono causare pericolo, danni o<br />

molestie.<br />

ART. 36 - TRANSITO ANIMALI<br />

E’ vietato far transitare per aree pubbliche o aperte al pubblico animali in gregge.<br />

Il Sindaco potrà rilasciare permessi prescrivendo cautele per gli eccezionali passaggi dei greggi transumanti.<br />

Il bestiame deve essere guidato e custo<strong>di</strong>to da persone capaci e in numero sufficiente per impe<strong>di</strong>re che crei<br />

<strong>di</strong>fficoltà al libero transito e rechi molestie ai passanti.<br />

Gli animali indomiti e pericolosi devono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi<br />

pericolo.<br />

Gli animali feroci dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse ad ogni lato in modo tale da evitare che<br />

possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.<br />

Tali precauzioni sono necessarie anche se trattasi <strong>di</strong> animali addomesticati.<br />

I suini non potranno transitare nel concentrico urbano se non sopra a carri o carretti ed entro ceste, usando<br />

quegli accorgimenti atti ad impe<strong>di</strong>re il loro <strong>di</strong>vagare e osservando tutte le norme igienico sanitarie in materia.<br />

ART. 37 - STRILLONAGGIO<br />

E’ fatto <strong>di</strong>vieto ai ven<strong>di</strong>tori ambulanti <strong>di</strong> giornali <strong>di</strong> annunciare per la città nomi propri riferiti a fatti locali anche<br />

se effettivamente annunciati negli articoli degli stessi giornali.<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Tortona</strong> Pagina 14 <strong>di</strong> 30


REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

ART. 38 - DIVIETI SPECIALI<br />

CAPO QUINTO - DEL DECORO CITTADINO<br />

Nei viali, giar<strong>di</strong>ni pubblici e sotto i portici è specialmente vietato:<br />

1) Introdursi con vetture, velocipe<strong>di</strong> carri, carretti cavalli ed altri grossi molesti animali nelle parti<br />

riservate ai pedoni;<br />

2) Recare incaglio e far <strong>di</strong>versione degli scoli naturali <strong>di</strong> acqua piovana;<br />

3) Passare o coricarsi sui tappeti erbosi e sulle aiuole dei pubblici giar<strong>di</strong>ni;<br />

4) Sdraiarsi sulle panchine e salirvi in pie<strong>di</strong>, nonché insu<strong>di</strong>ciarle;<br />

5) Guastare i se<strong>di</strong>mi e le siepi; guastare o staccare rami, piante, fiori; tirare sassi o altri oggetti nelle<br />

fontane o vasche;<br />

6) Bivaccare, consumare pasti nei pubblici giar<strong>di</strong>ni o nei pressi <strong>di</strong> monumenti pubblici.<br />

ART. 39 - STALLE<br />

Non sono permesse stalle nelle zone previste come urbane dal Piano Regolatore Generale. Per quelle<br />

esistenti attualmente dovrà richiedersi da parte dei proprietari un permesso dal sindaco il quale lo rilascerà<br />

annualmente dopo aver accertato che le medesime siano tenute secondo le prescrizioni dettate nel<br />

permesso stesso e che non tendono ad alterare in aumento il loro stato alla data del primo permesso<br />

rilasciato.<br />

ART. 40 - BATTITURA PANNI E TAPPETI<br />

E’ vietato sbattere tappeti, panni e simili in luoghi aperti al pubblico.<br />

Verso i cortili e sulle aree private le predette operazioni devono essere eseguite prime delle ore 10:00.<br />

ART. 41 - STESURA BIANCHERIA<br />

E’ vietato tener <strong>di</strong>stesi ed appesi fuori dalle finestre, sui balconi, terrazze ed in qualsiasi parte esterna delle<br />

abitazioni prospicienti il suolo pubblico, biancheria, panni ed altro per asciugarli ed aerarli.<br />

E’ altresì vietato sciorinare biancheria, panni e simili lungo le pubbliche vie e piazze, giar<strong>di</strong>ni e passeggiate<br />

pubbliche.<br />

La biancheria, i panni sporchi o qualsiasi cosa che sia su<strong>di</strong>cia e che provochi ribrezzo non può essere<br />

sciorinata.<br />

Per essere trasportata per le pubbliche vie deve essere <strong>di</strong>ligentemente avvolta.<br />

ART. 42 - REGOLAMENTAZIONE SIEPI E RAMI<br />

I proprietari dei fon<strong>di</strong> sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere, danneggiare<br />

le aree <strong>di</strong> pubblico passaggio o deturpare anche il paesaggio.<br />

Debbono far tagliare i rami delle piante e gli arbusti che si protendono oltre il ciglio stradale.<br />

In caso <strong>di</strong> trascuratezza da parte del proprietario e <strong>di</strong> sua inadempienza o chi per esso, nel termine<br />

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REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

prescrittogli dal comune, il Sindaco farà compiere tali operazioni a spese del proprietario, ferma restando la<br />

contravvenzione accertata.<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Tortona</strong> Pagina 16 <strong>di</strong> 30


REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

ART. 43 - ESPOSIZIONE INSEGNE E OGGETTI<br />

Le insegne, i cartelli reclamistici dei negozi e degli esercizi pubblici devono essere redatti in termini e forme<br />

decorosi.<br />

Ai ven<strong>di</strong>tori, anche <strong>di</strong> giornali perio<strong>di</strong>che, per attirare un maggior numero <strong>di</strong> acquirenti non è permesso<br />

esporre oggetti che possano menomare il prestigio <strong>di</strong> persone ed istituzioni, oppure che rechino noia, in<br />

modo qualsiasi, ai passanti.<br />

ART. 44 - MESTIERI E ATTI VIETATI IN PUBBLICO<br />

Non è permesso pettinarsi, farsi pettinare, radersi o radere la barba nei luoghi aperti al pubblico passaggio.<br />

Parimenti è vietato eseguire quanto sopra nelle botteghe, negozi, depositi <strong>di</strong> commestibili e bevande.<br />

E’ vietato sporcare con escrementi <strong>di</strong> qualsiasi natura i luoghi aperti anche soltanto in vista del pubblico.<br />

E’ fatto stretto obbligo servirsi esclusivamente delle latrine e orinatoi per i bisogni corporali.<br />

E’ vietato guastare o comunque insu<strong>di</strong>ciare gli orinatoi e le latrine pubbliche.<br />

E’ pure vietato allontanarsi dai camerini delle latrine e dagli orinatoi prima <strong>di</strong> avere rimesso gli abiti<br />

completamente in or<strong>di</strong>ne.<br />

ART. 45 - USO DELLE FONTANELLE PUBBLICHE E DEI LAVATOI<br />

Non è permesso lavare panni, stracci o altro lungo i canali che attraverso il concentrico urbano, nelle rogge,<br />

alle pubbliche fontane o vasche.<br />

L’uso dell’acqua delle fontane pubbliche è permesso soltanto per bere, fatta eccezione per l concessioni<br />

speciali da accordarsi dall’Autorità Comunale.<br />

L’uso dei lavatoi pubblici è gratuito.<br />

In essi come pure nelle vasche o fontane pubbliche non possono essere immersi corpi estranei.<br />

ART. 46 - DECORO DEI FABBRICATI, ANDRONI, INGRESSI, ECC.<br />

Sulle facciate delle case ed attinenze non possono essere esposti oggetti all’infuori <strong>di</strong> quelli che possono<br />

costituire ornamento.<br />

Verso le aree pubbliche i telai delle porte e delle finestre devono essere muniti esclusivamente <strong>di</strong> vetro,<br />

essendo vietato, a tale fine l’uso <strong>di</strong> carta, legno o qualsiasi altro elemento.<br />

Le finestre delle cantine verso le strade ed altri luoghi aperti al pubblico non possono venire otturate con<br />

paglia o strame, ma soltanto con muratura o tavole <strong>di</strong> ferro.<br />

Dalle stesse non devono uscire esalazioni ad eccezione <strong>di</strong> quelle dovute alla fermentazione <strong>di</strong> mosti o fumi<br />

che possano essere nocive o moleste ai vicini e ai passanti.<br />

ART. 47 - MANUTENZIONE CANALI<br />

I canali che raccolgono acque piovane debbono essere tenuti puliti ed efficienti onde evitare stillici<strong>di</strong>o sulle<br />

strade, vie piazze cortili e ogni altro luogo pubblico o privato.<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Tortona</strong> Pagina 17 <strong>di</strong> 30


REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

ART. 48 - PULIZIA CAMINI<br />

Le gole dei camini, stufe forni e in genere tutti i condotti del fumo devono essere spazzati dalla fuliggine ogni<br />

qualvolta sia necessario per il buon funzionamento dell’impianto.<br />

Le gole dei forni per la cottura del pane devono essere spazzati ogni trimestre.<br />

ART. 49 - BAGNI<br />

Il Sindaco, ritenendolo opportuno, ha la facoltà <strong>di</strong> determinare con pubblico avviso, anno per anno, il periodo<br />

<strong>di</strong> tempo e i luoghi ove è permesso il bagno. I bagnanti devono vestire apposito costume e devono tuffarsi<br />

soltanto nei luoghi permessi.<br />

ART. 50 - MALTRATTAMENTI DEGLI ANIMALI<br />

E’ proibito maltrattare gli animali <strong>di</strong> qualsiasi specie usando sevizie o qualsiasi altro mezzo atto a provocare<br />

loro sofferenze.<br />

E’ parimenti vietato il trasporto <strong>di</strong> animali in modo irrazionale (conigli e polli a grappoli con la testa penzoloni,<br />

in sacchi, ecc.) o compiere atti che possono variare i naturali movimenti degli animali.<br />

Gli agenti comunali hanno l’obbligo <strong>di</strong> cooperare per agevolare il compito che spetta agli agenti e agli<br />

ispettori, <strong>di</strong> cui all’art. 7 della Legge 12 luglio 1913, n° 611, per assicurare l’osservanza delle prescrizioni<br />

sulla protezione degli animali.<br />

ART. 51 - TRASPORTO E TRANSITO ANIMALI<br />

Gli animali destinati al mercato sia all’andata che al ritorno o quelli destinati al macello, dovranno essere<br />

condotti per strade non centrali o <strong>di</strong> intenso traffico. Per essere esposti in ven<strong>di</strong>ta o transitare su suolo<br />

pubblico dovranno essere tenuti ben puliti, non inzaccherati <strong>di</strong> fango e sterco.<br />

E’ vietato transitare nel centro urbano con veicoli ai quali siano attaccati nella parte posteriore altri animali.<br />

Dovendo usare la frusta la stessa potrà essere schioccata solo come segnale.<br />

Il trasporto <strong>di</strong> animali gravemente malati o affetti da lesioni traumatiche gravi, nonché le bovine gravide e altri<br />

animali in particolari con<strong>di</strong>zioni, dovrà essere effettuato in modo da non destare <strong>di</strong>sgusti e raccapriccio.<br />

ART. 52 - ANIMALI NEI CENTRI ABITATI<br />

Nel centro abitato è vietato tenere maiali, conigli, oche, piccioni o altri animali da cortile.<br />

ART. 53 - ATTI VIETATI IN PUBBLICO<br />

E’ proibito men<strong>di</strong>care in luogo pubblico, sdraiarsi, mostrare nu<strong>di</strong>tà, piaghe o deformità.<br />

ART. 54 - DECORO NEL VESTITO PER ALCUNI LAVORANTI<br />

I macellai, salumieri, beccai non possono circolare in pubblico con vestiti intrisi <strong>di</strong> sangue e dovendo portare<br />

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REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

in giro i ferri del loro mestiere, devono tenerli avvolti in tela e puliti.<br />

Parimenti i lavoranti degli esercizi pubblici o locali frequentati da pubblico devono tenere i vestiti puliti e in<br />

or<strong>di</strong>ne.<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Tortona</strong> Pagina 19 <strong>di</strong> 30


REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

ART. 55 - RUMORI VIETATI<br />

CAPO SESTO - DELLA QUIETE PUBBLICA<br />

Salvo le <strong>di</strong>verse e più complete <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge sono considerati contrari alla quiete pubblica e quin<strong>di</strong><br />

vietati:<br />

1) Le grida, gli schiamazzi nelle vie, piazze ed i canti <strong>di</strong> persone riunite in frotte, tanto <strong>di</strong> giorno che <strong>di</strong><br />

notte;<br />

2) Le grida smodate dei ven<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> merci anche nell’interno dei locali aperti al pubblico per annunciare<br />

la loro merce o per invitare alla compera;<br />

3) Il suono prolungato delle campane;<br />

4) Il suono ad alto volume <strong>di</strong> apparecchi sonori o <strong>di</strong> richiamo;<br />

5) I giuochi che richiedono grida e fischi.<br />

ART. 56 - SUONO DI APPARECCHI SONORI<br />

Dopo le ore 22:00 è vietato cantare e suonare.<br />

Tale <strong>di</strong>vieto si estende anche a quegli esercizi pubblici che immettono all’aperto suoni e canti. In particolare<br />

per i locali all’aperto si prescrive l’attenuazione dei rumori dopo le ore 22:00 e la cessazione dell’uso<br />

dell’altoparlante o amplificatori dopo le ore 24:00.<br />

L’uso degli altoparlanti è soggetto ad autorizzazione da parte dell’Autorità Comunale.<br />

Il suono della ra<strong>di</strong>o dei televisori, dei juke box e <strong>di</strong> qualsiasi altro strumento acustico, anche in abitazioni<br />

private deve essere regolatori volume in qualsiasi ora del giorno e della notte affinché non rechi molestia o<br />

<strong>di</strong>sturbo al vicinato.<br />

I suonatori ambulanti non possono fermarsi suonando, oltre 5 minuti nello stesso punto e a <strong>di</strong>stanza minore<br />

<strong>di</strong> 50 centimetri dal punto precedente.<br />

E’ vietato fermarsi <strong>di</strong> fronte scuole, asili, chiese, uffici pubblici, caserme e ospedali.<br />

Il suono delle sirene non può perdurare, ogni volta oltre 30 minuti secon<strong>di</strong>. La predetta <strong>di</strong>sposizione non si<br />

applica nei casi interessanti l?autorità Militare, <strong>di</strong> Pubblica Sicurezza, Soccorso Stradale, e Servizi Pubblici.<br />

Articolo 57 Industrie rumorose e attività artigiane e Industriali incomode<br />

Per l’impianto <strong>di</strong> industrie rumorose e attività artigiane ed industriali incomode si deve avanzare domanda<br />

per ottenere il nulla osta della Autorità Comunale.<br />

Nella domanda il richiedente dovrà specificare:<br />

a) Il tipo <strong>di</strong> attività che intende svolgere;<br />

b) Il numero e il tipo <strong>di</strong> macchinari o utensili che intende usare;<br />

c) Il luogo o i luoghi precisi dove l’attività viene svolta;<br />

d) La durata del lavoro;<br />

e) Qualunque altra informazione che intendesse utile dare o che gli fosse richiesta.<br />

Il Sindaco potrà or<strong>di</strong>nare la pubblicazione <strong>di</strong> avvisi invitanti a presentare eventuali opposizioni entro il<br />

termine da stabilire, non minore <strong>di</strong> giorni 8.<br />

Nel concedere l’autorizzazione il Sindaco sentirà i pareri degli Uffici <strong>di</strong> Igiene, Tecnico e <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong>, che<br />

ognuno per la sua parte o relazione collegiale illustreranno la situazione.<br />

La concessione è comunque sempre revocabile e mo<strong>di</strong>ficabile da parte dell’Amministrazione Comunale in<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Tortona</strong> Pagina 20 <strong>di</strong> 30


REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

tutto o in parte, in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo.<br />

ART. 58 - ORARIO DI LAVORO PER LE INDUSTRIE RUMOROSE E ATTIVITÀ ARTIGIANE E INDUSTRIALI INCOMODE<br />

Le lavorazioni nelle industrie o attività <strong>di</strong> cui al precedente articolo, salvo non sia <strong>di</strong>versamente stabilito nella<br />

concessione, può avvenire dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00 dal 1° Ottobre al 30 Aprile <strong>di</strong><br />

ogni anno e dalle ore 7:30 alle ore 12:00 e dalle15:00 alle ore 19:30 dal 1° Maggio al 30 Settembre <strong>di</strong> ogni<br />

anno.<br />

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REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

CAPO SETTIMO - DELL’INDUSTRIA E DEL COMMERCIO<br />

ART. 59 - INIZIO ATTIVITÀ<br />

Chi intende attivare o cessare manifatture, aziende artigiane anche semplicemente domiciliari, fabbriche,<br />

depositi <strong>di</strong> qualunque genere, aziende commerciali non soggette a speciale licenza comunale, deve<br />

comunicare alla Autorità Comunale la data <strong>di</strong> inizio o cessazione dell’attività e fornire gli estremi<br />

dell’autorizzazione relativa.<br />

Il Sindaco rilascerà regolare ricevuta.<br />

ART. 60 FACCHINAGGIO<br />

Coloro che intendono esercitare il mestiere del facchino dovranno farne domanda al Sindaco che può<br />

concedere l’autorizzazione.<br />

Tale autorizzazione è rinnovabile annualmente entro il 31 Gennaio.<br />

Nell’esercizio del loro mestiere devono portare un berretto uniforme con la scritta <strong>di</strong> facchino e il numero<br />

d’or<strong>di</strong>ne che sarà pure segnato su una placca da tenere appesa al lato sinistro del petto e senza la quale<br />

non possono prestare servizio.<br />

Tanto il berretto che l’uniforme e la placca saranno conformi al modello depositato presso l’Ufficio <strong>Polizia</strong><br />

Municipale.<br />

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REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

ART. 61<br />

CAPO OTTAVO - DELL’ANNONA E DEI MERCATI<br />

Sono soggetti all’osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni del presente regolamento tutti gli esercenti spacci <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta<br />

al pubblico, ad eccezione <strong>di</strong> quelli compresi nell’art. 86 del T.U. delle Leggi <strong>di</strong> P.S. 18 giugno 1931, n° 773.<br />

Questi ultimo sono però tenuti ad informare l’Autorità Comunale del luogo ove furono autorizzati ad aprire o<br />

a trasferire il loro esercizio.<br />

Per il commercio fisso si richiamano le <strong>di</strong>sposizioni del R.D.L. 16 <strong>di</strong>cembre 1926 n° 2174 e per il commercio<br />

ambulante quelle della legge 5 febbraio 1934, n° 327 e del relativo <strong>Regolamento</strong> 29 <strong>di</strong>cembre 1939, n° 2255.<br />

ART. 62 - GENERI NON CONTEMPLATI DALLA LICENZA<br />

E’ fatto <strong>di</strong>vieto agli esercenti <strong>di</strong> vendere ottenere per vendere generi <strong>di</strong>versi da quelli per i quali è stata<br />

concessa la licenza <strong>di</strong> esercizio.<br />

Le singole licenze sono rilasciate secondo quanto <strong>di</strong>spone il vigente classificatore merceologico, allegato A)<br />

del presente <strong>Regolamento</strong>.<br />

ART. 63 - INSTALLAZIONE TENDE VETRINE<br />

I commercianti possono munire i loro negozi <strong>di</strong> tende, vetrine ed altri sporti, previa richiesta scritta, per il<br />

permesso, al Sindaco e uniformandosi a quanto prevedono i regolamenti e<strong>di</strong>lizi e <strong>di</strong> igiene.<br />

ART. 64 - VENDITA SURROGATO<br />

I generi alimentari preparati con surrogato devono, con la denominazione riportare scritte le percentuali <strong>di</strong><br />

surrogato che contengono.<br />

ART. 65 - CARTELLINI DEI PREZZI<br />

In ogni genere in ven<strong>di</strong>ta ed esposto alla vista del pubblico dovrà essere apposto un cartellino in<strong>di</strong>cante il<br />

presso in modo chiaro e ben leggibile.<br />

Per la ven<strong>di</strong>ta all’aperto o in chioschi i prezzi non potranno essere superiori a quelli stabiliti, per i medesimi<br />

articoli, nei mercati generali.<br />

Il prezzo segnato sul cartellino conferisce al negoziante l’obbligo <strong>di</strong> attenervisi senza maggiorazione né<br />

<strong>di</strong>minuzione alcuna.<br />

ART. 66 - SISTEMI DI VENDITA<br />

Per i generi alimentari venduti a colli completi (pacchetti, scatole, cassette, ecc) è fatto d’obbligo <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care<br />

chiaramente sulla confezione o sul cartellino il peso netto della merce.<br />

Ai riven<strong>di</strong>tori alimentari è fatto d’obbligo, salvo eccezioni consentite dall’autorità o dall’uso, <strong>di</strong> vendere le<br />

merci a peso e non a numero.<br />

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REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

I riven<strong>di</strong>tori non possono rifiutare, per nessuna ragione, la ven<strong>di</strong>ta della merce, né possono occultarla in<br />

alcun modo. E’ loro vietato <strong>di</strong> infasti<strong>di</strong>re il pubblico con insistenti offerte.<br />

L’interruzione della ven<strong>di</strong>ta non legittima né giustificata da parte degli esercenti soggetti alle <strong>di</strong>scipline del<br />

R.D.L. 16 <strong>di</strong>cembre 1926, n. 2174, viene considerata, agli effetti del decreto stesso come definitiva chiusura<br />

dei rispettivi esercizi e rinuncia alla licenza.<br />

ART. 67 - VENDITA PANE<br />

I ven<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> pane devono tenere sempre sufficientemente fornite le loro botteghe.<br />

Il prezzo del pane deve essere affisso nelle botteghe me<strong>di</strong>ante apposite tabelle ben visibili anche all’esterno.<br />

Quando fosse ritenuto assolutamente necessario il Sindaco può or<strong>di</strong>nare ai fornai <strong>di</strong> cuocere il pane <strong>di</strong><br />

qualunque avventore.<br />

ART. 68 - VIGILANZA ANNONARIA<br />

Il Sindaco può istituire speciali Commissioni o squadre <strong>di</strong> vigilanza allo scopo <strong>di</strong> sorvegliare e curare<br />

l’osservanza <strong>di</strong> tutte le <strong>di</strong>sposizioni atte a <strong>di</strong>sciplinare il commercio.<br />

Di dette Commissioni dovrà far parte il personale dell’Ufficio Sanitario.<br />

Le Commissioni riferiranno con apposti rapporti scritti, quanto rilevato, per i provve<strong>di</strong>menti del caso.<br />

ART. 69 - NOME DEL TITOLARE DELLA LICENZA<br />

Ogni locale destinato alla confezione e allo smercio <strong>di</strong> commestibili e bevande dovrà avere sull’ingresso<br />

principale o nell’interno sulla parete <strong>di</strong> maggior evidenza una inserzione in lettere in<strong>di</strong>cante il nome e il<br />

cognome del titolare della licenza.<br />

ART. 70 - CHIUSURA NEGOZI<br />

I commercianti <strong>di</strong> genere alimentari che intendono chiudere anche temporaneamente il proprio negozio,<br />

devono tempestivamente renderne dotta l’Autorità Comunale.<br />

ART. 71 - ORARIO NEGOZI<br />

Tutti i negozi, dovranno osservare l’orario prescritto con apposita or<strong>di</strong>nanza del Sindaco.<br />

ART. 72 - MACINAZIONE CEREALI<br />

I mugnai non potranno rifiutare a chicchessia <strong>di</strong> macinare nei loro mulini.<br />

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REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

ART. 73 - MERCI IN VENDITA<br />

In modo chiaro e ben visibile dovrà esser specificata la merce posta in ven<strong>di</strong>ta; tale in<strong>di</strong>cazione dovrà esser<br />

fatta con le voci stabilite dall’Autorità o, in <strong>di</strong>fetto con quelle d’uso commerciale.<br />

Agli effetti <strong>di</strong> queste norme si considerano in ven<strong>di</strong>ta tutte le merci esposte al pubblico, sia all’interno che<br />

all’esterno del negozio.<br />

ART. 74 - DERRATE DIFETTOSE<br />

E’ fatto <strong>di</strong>vieto vendere o immettere al consumo alimentare <strong>di</strong>retto derrate <strong>di</strong> scarto, insufficientemente o<br />

eccessivamente mature o comunque generi alimentari in con<strong>di</strong>zioni commerciali <strong>di</strong>fettose.<br />

ART. 75 - TIPI DI MERCE IN VENDITA<br />

E’ vietato <strong>di</strong>sporre merce in mostra o vetrina migliore della massa. In ogni caso il negoziante non potrà<br />

rifiutarsi <strong>di</strong> vendere la merce esposta nella vetrina o nella mostra.<br />

I negozi <strong>di</strong> genere alimentari, salvo casi previsti <strong>di</strong> forza maggiore, devono sempre esser forniti sufficienza<br />

dei generi <strong>di</strong> prima necessità per le loro richieste del pubblico.<br />

Qualora ne esistessero <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi tipi o qualità il ven<strong>di</strong>tore è sempre obbligato a tenere ben esposto e in<br />

quantità sufficiente, il tipo o varietà a minor prezzo, cioè <strong>di</strong> consumo popolare e a dare, in caso <strong>di</strong>verso, allo<br />

stesso prezzo, il genere <strong>di</strong> qualità superiore.<br />

ART. 76 - ESPOSIZIONE MERCE FUORI DEL NEGOZIO<br />

L’esposizione delle merci deve avvenire soltanto nell’interno dei negozi, sulle pubbliche piazze destinate ai<br />

mercati o in altro luogo autorizzato dall’Amministrazione Comunale.<br />

E’ pertanto vietato esporre merci fuori dai negozi ancorché siano sul suolo privato.<br />

Non si potranno ingombrare con banchi o in qualsiasi altro modo le entrate e gli accessi alle piazze, vie, ai<br />

portici, alle case <strong>di</strong> abitazione, ai cortili, ecc.<br />

ART. 77 - MERCI CHE SPORCANO O EMANANO ESALAZIONI - PROMISCUITÀ<br />

Le merci e le derrate che possono facilmente lordare, devono esser tenute almeno 25 centimetri dentro gli<br />

stipiti o dal ciglio dei banchi onde evitare che abbia a sporcarsi chiunque acceda al negozio.<br />

I riven<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> merce che emana esalazioni moleste devono adottare tutte quelle misure possibili per<br />

attenuarne i <strong>di</strong>sgustosi effetti ( immersione in acqua, rinnovazione frequente della stessa, ecc.)<br />

E’ vietata in promiscuità dei generi alimentari ed altri generi e qualora , per vecchia consuetu<strong>di</strong>ne, parte <strong>di</strong><br />

essa fosse permessa, la merce deve essere ben sud<strong>di</strong>visa ed esposta.<br />

ART. 78 - AREE DI MERCATO<br />

Il Sindaco con apposite or<strong>di</strong>nanze fisserà le aree destinate ai mercati e detterà le norme atte a <strong>di</strong>sciplinarvi<br />

l’afflusso e le ven<strong>di</strong>te.<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Tortona</strong> Pagina 25 <strong>di</strong> 30


REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

ART. 79 - MERCI DESTINATE AI MERCATI<br />

Tutte le merci o derrate destinate al mercato, non possono vendersi altrove che nelle località destinate ai<br />

mercati stessi.<br />

ART. 80 - VENDITA SUI MERCATI<br />

I ven<strong>di</strong>tori sui mercati e quelli che attendono alle contrattazioni devono attenersi dal vociare, insistere per<br />

vendere merci o per comprare o da qualunque atto o da parola che possa arrecare molestia ai passanti.<br />

Nei mercati è vietato qualunque commercio estraneo a quello stabilito per ciascuna località.<br />

ART. 81 - DISCIPLINA E VIGILANZA SUI MERCATI<br />

I ven<strong>di</strong>tori e compratori <strong>di</strong> merci o derrate esposte sui pubblici mercati non potranno sotto alcun pretesto<br />

rifiutarsi <strong>di</strong> dare agli Agenti Comunali quelle nozioni che fossero richieste intorno al prezzo, qualità e quantità<br />

della merce venduta o comperata.<br />

Tutti coloro che conducono o portano merci o derrate sul mercato debbono uniformarsi agli or<strong>di</strong>ni che<br />

verranno dati dagli Agenti Municipali a ciò incaricati.<br />

ART. 82 - MERCATO PER AMBULANTI<br />

Il mercato ambulanti si svolgerà sulle arre che saranno a ciò destinate e non sarà permesso in nessun altro<br />

luogo.<br />

L’Autorità Comunale ha sempre la facoltà <strong>di</strong> cambiare l’area dei mercati con un preavviso ai posteggianti <strong>di</strong><br />

almeno un mese per la produzione delle nuove domande per in nuovo posto.<br />

ART. 83 - DOMANDE PER POSTEGGIO SUL MERCATO AMBULANTE<br />

Chi intende vendere merce sul mercato e ottenere un posteggio dovrà fare domanda al sindaco, in<br />

competente bollo, almeno otto giorni prima del mercato a cui intende partecipare.<br />

Nelle domande dovranno essere specificate:<br />

a) La qualità della merce che intende vendere;<br />

b) Gli estremi della licenza ambulante;<br />

c) La lunghezza e la larghezza del banco su cui saranno esposte le merci e se con tenda o senza;<br />

d) Il posteggio preferito.<br />

ART. 84 - ESAME DELLE DOMANDE<br />

Il Sindaco esaminerà le domande e concederà o meno il posteggio.<br />

L’autorizzazione si intende sempre in via precaria e può sempre essere revocata per qualsiasi causa e in<br />

qualsiasi tempo.<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Tortona</strong> Pagina 26 <strong>di</strong> 30


REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

ART. 85 - AREA PER POSTEGGI PROVVISORI<br />

Per quanti si trovassero a giungere sul mercato improvvisamente sarà <strong>di</strong>sposta un’area, non <strong>di</strong> mercato, che<br />

sarà concessa fino al limite della capienza in via straor<strong>di</strong>naria.<br />

Chi intendesse presentarsi ai mercati successivi e volesse un posteggio dovrà rivolgere domanda al<br />

Sindaco. In detta area non sarà possibile posteggiare più <strong>di</strong> tre mercati consecutivi.<br />

ART. 86 - VENDITA IN GIORNO NON DI MERCATO<br />

Chi intenda esporre o vendere merce in forma ambulante in giorno non <strong>di</strong> mercato potrà farne richiesta<br />

scritta al Sindaco, il quale potrà concederla nelle aree e con le con<strong>di</strong>zioni che intenderà dettare .<br />

La domanda va fatta almeno 48 ore prima.<br />

Non è premessa la ven<strong>di</strong>ta ambulante mobile <strong>di</strong> qualsiasi genere sia o non sia giorno <strong>di</strong> mercato.<br />

ART. 87 - ASSENZA DAL MERCATO<br />

Chi, senza giustificato motivo, manchi dal mercato per più <strong>di</strong> tre consecutivi sarà considerato a tutti gli effetti<br />

rinunciatario del posteggio, che sarà concesso ad altri.<br />

Per mercato si intende quello maggiore settimanale.<br />

La frequenza saltuaria potrà esser tollerata per non più <strong>di</strong> un anno.<br />

Si intende per frequenza saltuari l’assenza <strong>di</strong> almeno trenta mercati in un anno senza giustificato motivo.<br />

ART. 88 - INIZIO ATTIVITÀ COMMERCIALI<br />

Chi, titolare della licenza, non inizia l’attività entro tre mesi dalla data <strong>di</strong> concessione della medesima o tenga<br />

chiuso il locale senza speciale autorizzazione della Commissione Comunale per più <strong>di</strong> tre mesi, si intende<br />

rinunciatario della licenza medesima.<br />

La temporanea chiusura dell’esercizio commerciale, quando è giustificata con documenti probatori per cause<br />

<strong>di</strong>pendenti da forza maggiore, verrà concessa dal Sindaco anche per un periodo superiore ai tre mesi, non<br />

mai però per un periodo superiore ad un anno. L’inattività della licenza per motivi ingiustificati può<br />

determinare la revoca della licenza.<br />

ART. 89 - MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI<br />

I titolari della licenza <strong>di</strong> esercizio, salvo speciali autorizzazioni della Commissione Comunale, devono<br />

esercire personalmente i propri negozi ed esibire la licenza ad ogni richiesta degli Agenti e dei Funzionari<br />

dell’Ufficio <strong>Polizia</strong> Municipale.<br />

ART. 90 - AREA PER FESTE E FIERE<br />

Durante le feste e fiere il Sindaco con apposita or<strong>di</strong>nanza stabilirà le aree da destinarsi alle medesime.<br />

Chiunque voglia usufruirne dovrà seguire le modalità che potranno essere dettate nell’or<strong>di</strong>nanza stessa.<br />

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REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

ART. 91 - RINNOVO LICENZE<br />

Entro il 31 gennaio <strong>di</strong> ogni anno gli esercenti dovranno provvedere al rinnovo delle licenze <strong>di</strong> commercio <strong>di</strong><br />

cui sono titolari.<br />

ART. 92 - CARTA DA AVVOLGERE<br />

I generi alimentari devono essere pesati, quando possibile, senza la carta destinata ad avvolgerli.<br />

Se per la natura della merce ciò non fosse possibile, la carta o il sacchetto non devono superare i limiti <strong>di</strong><br />

percentuale <strong>di</strong> peso stabiliti dalla legge.<br />

Il compratore ha la facoltà <strong>di</strong> far pesare la merce senza carta.<br />

E’ vietato avvolgere sostanze alimentari nella carta usata, stampata o preparata con gesso, allume barite o<br />

altra materia che si presti a frode sul peso, ovvero colorata con colori nocivi o che ceda facilmente il colore.<br />

ART. 93 PESI E MISURE<br />

E’ vietato servirsi <strong>di</strong> pesi e misure non bollate dall’Ufficio Metrico o comunque senza l’espressa in<strong>di</strong>cazione<br />

del loro valore rapportata al sistema metrico decimale.<br />

Per le piccole pesature negli esercizi sono vietate le bilance a stadera a mano.<br />

Le bilance devono essere fisse su un telaio colla coppa <strong>di</strong>stante dal banco sottostante non meno <strong>di</strong> quin<strong>di</strong>ci<br />

centimetri oppure essere a bilico.<br />

Le bilance che servono alla ven<strong>di</strong>ta debbono essere collocate in modo che il compratore possa verificare le<br />

pesate.<br />

ART. 94 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER MULINI<br />

Dovranno mantenersi nei mulini a pubblica vista od in sito ben chiaro una stadera regolare, con i pesi e le<br />

misure debitamente bollati dall’Ufficio Metrico, affinché i clienti possano all’uopo servirsene.<br />

I mugnai dovranno pure avere nel molino un tavolato su cui collocare i sacchi delle granaglie e farine, in<br />

modo che non possano contrarre umi<strong>di</strong>tà dal suolo o dai muri.<br />

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REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

PENALITA’<br />

ART. 95 - CONTRAVVENZIONI<br />

CAPO NONO<br />

Tutte le trasgressioni del presente regolamento sono accertate e punite con un minimo <strong>di</strong> Lire 800 e un<br />

massimo <strong>di</strong> Lire 400,000, a norma degli artt. 106, 107, 108 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3<br />

marzo1934, n°383, dell’art. 9 della legge 9 giugno 1947, n° 530, e dell’art. 26 della legge 12/07/1961, n° 603.<br />

ART. 96 - REGISTRO DELLE CONTRAVVENZIONI<br />

Presso l’Ufficio <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> Municipale è tenuto un registro delle contravvenzioni a questo regolarmente e vi<br />

sarà in<strong>di</strong>cato l’oggetto della contravvenzione, il contravventore e il corso del proce<strong>di</strong>mento.<br />

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REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA<br />

CAPO DECIMO - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE<br />

ART. 97 - ESECUTIVITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO<br />

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l’approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa e la<br />

successiva pubblicazione ai sensi dell’art. 62 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n°<br />

383 mo<strong>di</strong>ficato dall’art. 21 della Legge 9 giugno 1947, n° 530.<br />

ART. 98 - DISPOSIZIONI INCOMPATIBILI<br />

Le <strong>di</strong>sposizioni dei regolamenti locali incompatibili con quello del presente regolamento devono ritenersi<br />

abrogate.<br />

ART. 99 - ENTRATA IN VIGORE<br />

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, tutti i citta<strong>di</strong>ni del territorio devono uniformarsi<br />

alle sue <strong>di</strong>sposizioni.<br />

ARTICOLO 100 - DEPOSITO DEL REGOLAMENTO<br />

Copia del presente regolamento è visibile negli Ufficio <strong>di</strong> <strong>Polizia</strong> Municipale, nei giorni e nelle ore in cui vi è<br />

ammesso il pubblico.<br />

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