Download Atti-Assise-2011.pdf 5 MB - Provincia di Verona
Download Atti-Assise-2011.pdf 5 MB - Provincia di Verona
Download Atti-Assise-2011.pdf 5 MB - Provincia di Verona
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
fi nalizzati alla qualifi cazione del sistema dell’offerta locale e dei servizi turistici <strong>di</strong> base volti all’informazione,<br />
all’accoglienza turistica, all’intrattenimento degli ospiti e alla realizzazione <strong>di</strong> eventi e iniziative,<br />
assicurando la tutela del turista consumatore.<br />
3. I Comuni in particolare:<br />
a) assicurano l’informazione, l’assistenza e l’accoglienza turistica a livello locale me<strong>di</strong>ante l’istituzione dei<br />
punti <strong>di</strong> informazione e accoglienza turistica <strong>di</strong> cui all’articolo 7; …<br />
Art. 7 (Informazione e accoglienza turistica)<br />
1. Al fi ne <strong>di</strong> assicurare l’assistenza e l’accoglienza ai turisti a livello locale, nonché le informazioni sulla<br />
domanda e sull’offerta turistica, i Comuni possono istituire punti <strong>di</strong> Informazione e accoglienza turistica<br />
(IAT), previo assenso della <strong>Provincia</strong> competente per territorio.<br />
2. Gli IAT non hanno personalità giuri<strong>di</strong>ca.<br />
3. La Giunta regionale defi nisce le caratteristiche strutturali ed operative degli IAT secondo un modello<br />
omogeneo sul territorio, nonché il modello grafi co del segno <strong>di</strong>stintivo dei medesimi.<br />
4. Le associazioni pro loco iscritte all’albo regionale <strong>di</strong> cui all’articolo 9 che promuovono l’apertura <strong>di</strong><br />
propri punti <strong>di</strong> informazione e <strong>di</strong> accoglienza ai turisti, possono usare la denominazione IAT ove si conformino<br />
alle caratteristiche strutturali ed operative <strong>di</strong> cui al comma 3, previo assenso del Comune e della<br />
<strong>Provincia</strong> competenti per territorio.<br />
5. Gli IAT degli enti che aderiscono ad uno dei sistemi <strong>di</strong> cui all’articolo 8 fungono da punti <strong>di</strong> informazione<br />
dell’intero sistema turistico locale e assicurano un’informazione generale relativa al territorio regionale.<br />
Essi erogano servizi mirati a fornire informazioni sulla <strong>di</strong>sponibilità ricettiva delle località comprese nel<br />
sistema medesimo, senza svolgere attività <strong>di</strong> commercializzazione del prodotto turistico.<br />
6. Gli IAT degli enti che non hanno aderito ad uno dei sistemi <strong>di</strong> cui all’articolo 8 possono attivare i servizi<br />
in<strong>di</strong>cati al comma 5 su richiesta delle associazioni degli operatori delle strutture ricettive, previa stipulazione<br />
<strong>di</strong> apposita convenzione tra il Comune e le associazioni medesime.<br />
MOLISE<br />
www.regione.molise.it<br />
www.moliseturismo.eu<br />
REGIONE MOLISE<br />
ASSESSORATO AL TURISMO<br />
C.da Colle delle Api - 86100 Campobasso<br />
Uffi cio Promozione Turistica<br />
Tel. 0874 429824<br />
PIEMONTE<br />
www.regione.piemonte.it<br />
www.piemonteitalia.eu<br />
Cultura Turismo e Sport<br />
DIREZIONE REGIONALE 18<br />
Via Avogadro, 30 - Torino<br />
Tel. 011 4321567<br />
PRESENTE<br />
PRESENTE<br />
ASSISE ASSISE 2011 2011<br />
A.T.L. - Agenzie <strong>di</strong> Accoglienza e Promozione Turistica Locale<br />
Le A.T.L. favoriscono la valorizzazione delle risorse turistiche locali, raccolgono e <strong>di</strong>ffondono informazioni,<br />
coor<strong>di</strong>nando a tale fi ne gli uffi ci <strong>di</strong> informazione e accoglienzaturistica (I.A.T.). In particolare:<br />
-forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione dei servizi ricettivi, turistici <strong>di</strong> intrattenimento<br />
e la tutela del consumatore turistico;<br />
-promuovono le iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche, nonché le manifestazioni <strong>di</strong>rette<br />
ad attrarre i turisti e a favorire il soggiorno.<br />
Art. 13.(Uffi ci <strong>di</strong> informazione e <strong>di</strong> accoglienza turistica)<br />
1. L’istituzione <strong>di</strong> Uffi ci <strong>di</strong> informazione e <strong>di</strong> accoglienza turistica (IAT) e l’uso della relativa denominazione<br />
sono soggetti a nulla osta della Giunta regionale.<br />
2. Possono provvedere all’istituzione <strong>di</strong> IAT le Agenzie <strong>di</strong> accoglienza e promozione turistica locale, gli<br />
enti locali, le associazioni turistiche “pro loco”.<br />
3. Le Agenzie <strong>di</strong> accoglienza e promozione turistica locale possono, con apposita convenzione, affi dare<br />
la gestione degli IAT da esse istituiti alle associazioni turistiche “pro-loco”, ad organismi associativi <strong>di</strong><br />
sviluppo turistico locale nonche’ ad enti gestori dei servizi <strong>di</strong> interesse pubblico.<br />
4. E’ riservato agli Uffi ci <strong>di</strong> informazione e <strong>di</strong> accoglienza turistica riconosciuti l’utilizzo del segno <strong>di</strong>stintivo<br />
IAT conforme al modello grafi co approvato dalla Giunta regionale.<br />
124 125