Download Atti-Assise-2011.pdf 5 MB - Provincia di Verona

Download Atti-Assise-2011.pdf 5 MB - Provincia di Verona Download Atti-Assise-2011.pdf 5 MB - Provincia di Verona

tourism.verona.it
from tourism.verona.it More from this publisher
30.05.2013 Views

Articolo 3 (Competenze delle Province) Sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:(…) g) l’accoglienza turistica tramite gli IAT, nel rispetto dei principi di omogeneità stabiliti con linee guida approvate dalla Regione, di concerto con il Comitato di coordinamento di cui all’articolo 7 e con i STL; per quanto riguarda il territorio comunale genovese l’accoglienza e la promozione locale sono delegate al Comune di Genova. Le Province ed il Comune di Genova subentrano nella gestione degli IAT ubicati nei propri territori che, al momento della soppressione delle APT, dipendono direttamente da queste. Per gli altri IAT, le Province ed il Comune di Genova garantiscono attraverso convenzioni la loro continuità, se ne sussistono le esigenze turistico-informative… LOMBARDIA www.regione.lombardia.it www.turismo.regione.lombardia.it Regione Lombardia DG Commercio, Turismo e Servizi Piazza Città di Lombardia n.1 MILANO PRESENTE PRESENTE ASSISE ASSISE 2011 2011 Art. 9 (Strutture di informazione e di accoglienza turistica – IAT) 1. Le strutture IAT svolgono le attività di informazione ed accoglienza turistica assicurando i seguenti servizi che ne costituiscono i requisiti essenziali: a) informazioni e distribuzione di materiale promozionale sulle attrattive turistiche dell’ambito locale, degli ambiti territoriali limitrofi , della provincia e dell’intera Regione; b) informazioni sull’organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva e di ristorazione; c) informazioni sull’offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione personalizzati; d) collaborazione alla raccolta e trasmissione alla provincia dei dati richiesti dalla Regione. 2. Le strutture IAT, a durata continuativa o temporanea, sono istituite per iniziativa dei comuni, delle CCIAA, delle associazioni pro loco o delle associazioni di rappresentanza delle imprese e di categoria e consorzi degli operatori di settore. Gli enti promotori defi niscono le forme e le modalità di gestione delle strutture. La Regione determina, con regolamento, i criteri per la costituzione delle strutture IAT e le modalità di svolgimento dei servizi, al fi ne di garantirne l’omogeneità sul territorio regionale. La provincia, in base alla verifi ca dei requisiti e del rispetto dei criteri, concede il nulla osta all’istituzione delle strutture IAT. La provincia assicura l’istituzione di una struttura IAT nel proprio capoluogo, anche mediante l’intervento fi nanziario straordinario della Regione, qualora gli enti promotori non abbiano provveduto in merito. 3. Le strutture IAT possono svolgere attività di prenotazione dei servizi turistici locali. 4. I servizi prestati dalle strutture IAT sono a titolo gratuito sia per gli utenti che per le imprese. 5. La Regione, le province, le CCIAA, le associazioni ed i consorzi degli operatori del settore defi niscono specifi che modalità ed accordi fi nanziari e gestionali per l’istituzione di strutture IAT presso le porte internazionali aeroportuali e ferroviarie della Lombardia… MARCHE www.turismo.marche.it PRESENTE PRESENTE ASSISE ASSISE 2011 2011 Regione Marche Giunta Regionale Regionale - Servizio Internazionalizzazione, Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e attività promozionali Via Gentile da Fabriano , 9 - Ancona Tel. 071 8062710 La riorganizzazione dei Servizi regionali è stata ispirata a criteri di omogeneità e di integrazione funzionale. La struttura denominata Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio nasce per realizzare uno stretto rapporto tra politiche di internazionalizzazione, di promozione turistica e dell’identità regionale, di sostegno agli Istituti e alle Attività culturali delle Marche: cultura come asse strategico dello sviluppo economico e sociale del territorio marchigiano. (Funzioni delle Province) 1. Le Province concorrono alla valorizzazione del proprio territorio, esercitando le funzioni amministrative ad esse conferite dalla presente legge e dalla legislazione vigente. 2. Le Province in particolare: a) promuovono e coordinano le iniziative di sviluppo turistico nell’ambito del territorio di riferimento, in collaborazione con i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni, i sistemi turistici locali e le associazioni di settore; b) provvedono al coordinamento e alla gestione dei punti di informazione ed accoglienza turistica, di cui all’articolo 75, comma 10, garantendo l’espletamento da parte degli stessi delle attività di rilevazione statistica e comunicazione alla Regione di dati e informazioni con le modalità stabilite dalla Giunta regionale; c) assicurano il coordinamento nell’ambito del territorio provinciale dei punti di informazione ed accoglienza turistica di cui all’articolo 7, garantendo l’informazione dell’intero territorio regionale. 3. Le Province possono assumere iniziative atte a favorire la gestione associata delle funzioni comunali in materia. 4. Le Province possono assumere iniziative di accoglienza a carattere interprovinciale che riguardano eventi di interesse comune. Art. 6 (Funzioni dei Comuni) 1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di turismo ed attività ricettiva non espressamente conferite ad altri enti dalla presente legge. 2. I Comuni concorrono alla valorizzazione turistica del proprio territorio, singolarmente o in forma associata o attraverso i sistemi turistici locali e le Comunità montane, mediante l’attuazione di interventi 122 123

Articolo 3<br />

(Competenze delle Province)<br />

Sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:(…)<br />

g) l’accoglienza turistica tramite gli IAT, nel rispetto dei principi <strong>di</strong> omogeneità stabiliti con linee guida<br />

approvate dalla Regione, <strong>di</strong> concerto con il Comitato <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> cui all’articolo 7 e con i<br />

STL; per quanto riguarda il territorio comunale genovese l’accoglienza e la promozione locale sono<br />

delegate al Comune <strong>di</strong> Genova. Le Province ed il Comune <strong>di</strong> Genova subentrano nella gestione degli<br />

IAT ubicati nei propri territori che, al momento della soppressione delle APT, <strong>di</strong>pendono <strong>di</strong>rettamente<br />

da queste. Per gli altri IAT, le Province ed il Comune <strong>di</strong> Genova garantiscono attraverso convenzioni la<br />

loro continuità, se ne sussistono le esigenze turistico-informative…<br />

LO<strong>MB</strong>ARDIA<br />

www.regione.lombar<strong>di</strong>a.it<br />

www.turismo.regione.lombar<strong>di</strong>a.it<br />

Regione Lombar<strong>di</strong>a<br />

DG Commercio, Turismo e Servizi<br />

Piazza Città <strong>di</strong> Lombar<strong>di</strong>a n.1<br />

MILANO<br />

PRESENTE<br />

PRESENTE<br />

ASSISE ASSISE 2011 2011<br />

Art. 9 (Strutture <strong>di</strong> informazione e <strong>di</strong> accoglienza turistica – IAT)<br />

1. Le strutture IAT svolgono le attività <strong>di</strong> informazione ed accoglienza turistica assicurando i seguenti<br />

servizi che ne costituiscono i requisiti essenziali:<br />

a) informazioni e <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> materiale promozionale sulle attrattive turistiche dell’ambito locale,<br />

degli ambiti territoriali limitrofi , della provincia e dell’intera Regione;<br />

b) informazioni sull’organizzazione dei servizi, sulla <strong>di</strong>sponibilità ricettiva e <strong>di</strong> ristorazione;<br />

c) informazioni sull’offerta <strong>di</strong> servizi turistici, <strong>di</strong> itinerari <strong>di</strong> visita ed escursione personalizzati;<br />

d) collaborazione alla raccolta e trasmissione alla provincia dei dati richiesti dalla Regione.<br />

2. Le strutture IAT, a durata continuativa o temporanea, sono istituite per iniziativa dei comuni, delle<br />

CCIAA, delle associazioni pro loco o delle associazioni <strong>di</strong> rappresentanza delle imprese e <strong>di</strong> categoria<br />

e consorzi degli operatori <strong>di</strong> settore. Gli enti promotori defi niscono le forme e le modalità <strong>di</strong> gestione<br />

delle strutture.<br />

La Regione determina, con regolamento, i criteri per la costituzione delle strutture IAT e le modalità <strong>di</strong><br />

svolgimento dei servizi, al fi ne <strong>di</strong> garantirne l’omogeneità sul territorio regionale. La provincia, in base<br />

alla verifi ca dei requisiti e del rispetto dei criteri, concede il nulla osta all’istituzione delle strutture IAT.<br />

La provincia assicura l’istituzione <strong>di</strong> una struttura IAT nel proprio capoluogo, anche me<strong>di</strong>ante l’intervento<br />

fi nanziario straor<strong>di</strong>nario della Regione, qualora gli enti promotori non abbiano provveduto in merito.<br />

3. Le strutture IAT possono svolgere attività <strong>di</strong> prenotazione dei servizi turistici locali.<br />

4. I servizi prestati dalle strutture IAT sono a titolo gratuito sia per gli utenti che per le imprese.<br />

5. La Regione, le province, le CCIAA, le associazioni ed i consorzi degli operatori del settore defi niscono<br />

specifi che modalità ed accor<strong>di</strong> fi nanziari e gestionali per l’istituzione <strong>di</strong> strutture IAT presso le porte<br />

internazionali aeroportuali e ferroviarie della Lombar<strong>di</strong>a…<br />

MARCHE<br />

www.turismo.marche.it<br />

PRESENTE<br />

PRESENTE<br />

ASSISE ASSISE 2011 2011<br />

Regione Marche<br />

Giunta Regionale Regionale - Servizio Internazionalizzazione, Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e attività promozionali<br />

Via Gentile da Fabriano , 9 - Ancona<br />

Tel. 071 8062710<br />

La riorganizzazione dei Servizi regionali è stata ispirata a criteri <strong>di</strong> omogeneità e <strong>di</strong> integrazione funzionale.<br />

La struttura denominata Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio nasce per<br />

realizzare uno stretto rapporto tra politiche <strong>di</strong> internazionalizzazione, <strong>di</strong> promozione turistica e dell’identità<br />

regionale, <strong>di</strong> sostegno agli Istituti e alle <strong>Atti</strong>vità culturali delle Marche: cultura come asse strategico<br />

dello sviluppo economico e sociale del territorio marchigiano.<br />

(Funzioni delle Province)<br />

1. Le Province concorrono alla valorizzazione del proprio territorio, esercitando le funzioni amministrative<br />

ad esse conferite dalla presente legge e dalla legislazione vigente.<br />

2. Le Province in particolare:<br />

a) promuovono e coor<strong>di</strong>nano le iniziative <strong>di</strong> sviluppo turistico nell’ambito del territorio <strong>di</strong> riferimento,<br />

in collaborazione con i Comuni, le Comunità montane, le Unioni <strong>di</strong> Comuni, i sistemi turistici locali e le<br />

associazioni <strong>di</strong> settore;<br />

b) provvedono al coor<strong>di</strong>namento e alla gestione dei punti <strong>di</strong> informazione ed accoglienza turistica, <strong>di</strong><br />

cui all’articolo 75, comma 10, garantendo l’espletamento da parte degli stessi delle attività <strong>di</strong> rilevazione<br />

statistica e comunicazione alla Regione <strong>di</strong> dati e informazioni con le modalità stabilite dalla Giunta<br />

regionale;<br />

c) assicurano il coor<strong>di</strong>namento nell’ambito del territorio provinciale dei punti <strong>di</strong> informazione ed accoglienza<br />

turistica <strong>di</strong> cui all’articolo 7, garantendo l’informazione dell’intero territorio regionale.<br />

3. Le Province possono assumere iniziative atte a favorire la gestione associata delle funzioni comunali<br />

in materia.<br />

4. Le Province possono assumere iniziative <strong>di</strong> accoglienza a carattere interprovinciale che riguardano<br />

eventi <strong>di</strong> interesse comune.<br />

Art. 6 (Funzioni dei Comuni)<br />

1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia <strong>di</strong> turismo ed attività ricettiva non espressamente<br />

conferite ad altri enti dalla presente legge.<br />

2. I Comuni concorrono alla valorizzazione turistica del proprio territorio, singolarmente o in forma associata<br />

o attraverso i sistemi turistici locali e le Comunità montane, me<strong>di</strong>ante l’attuazione <strong>di</strong> interventi<br />

122 123

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!