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Vertenze Rivalutazione pensioni Rivalutazione pensioni - Aspenscrt.it

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Giusto Seminara<br />

La conciliazione facoltativa... è obbligatoria<br />

Con decorrenza dal 20 marzo 2011 è entrata in vigore la<br />

normativa, contenuta nel decreto legislativo 4 marzo 2010<br />

n. 28, che obbliga i c<strong>it</strong>tadini, le Società, gli Enti, ecc., insomma<br />

tutti, a ricorrere al “mediatore” per un tentativo<br />

di conciliazione delle l<strong>it</strong>i. Tale obbligo, tuttavia, sino al 19<br />

marzo 2012 sarà relativo alle l<strong>it</strong>i concernenti i dir<strong>it</strong>ti reali<br />

(proprietà, usufrutto, ipoteche, …), successioni e divisioni,<br />

patti di famiglia, locazioni, comodati, aff<strong>it</strong>to di aziende, risarcimento<br />

dei danni derivanti da responsabil<strong>it</strong>à medica e<br />

da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblic<strong>it</strong>à,<br />

contratti assicurativi, bancari e finanziari. Dal 20<br />

marzo 2012 sarà anche obbligatorio rivolgersi al “mediatore”<br />

per il tentativo di conciliazione relativo alle controversie<br />

in materia di condominio e di risarcimento dei danni<br />

derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti.<br />

Restano esclusi dall’obbligo del ricorso al tentativo di conciliazione<br />

i procedimenti che riguardano le ingiunzioni (di<br />

pagamento e di consegna) e le relative eventuali opposizioni,<br />

le convalide di licenza o di sfratto, i procedimenti possessori,<br />

le opposizioni e gli incidenti di cognizione relativi<br />

all’esecuzione forzata, i procedimenti in camera di consiglio<br />

e le azioni civili eserc<strong>it</strong>ate nei procedimenti penali.<br />

Il motivo che ha spinto il Governo ad assumere il provvedimento<br />

in esame, auspicato e sugger<strong>it</strong>o dalla direttiva comun<strong>it</strong>aria<br />

2008/52/CE, è fondamentalmente la consapevolezza<br />

dei danni determinati alla economia privata e alle aziende<br />

dai r<strong>it</strong>ardi della amministrazione della giustizia, da cui la<br />

necess<strong>it</strong>à di ricorrere ad una risoluzione extragiudiziale in<br />

materia civile e commerciale più rapida e risolutiva. Basti<br />

pensare che per ultimare una procedura di recupero cred<strong>it</strong>i<br />

in Italia sono necessari in media 1210 giorni (da uno studio<br />

della Banca Mondiale si evince che in tema l’Italia è prima<br />

in classifica, segu<strong>it</strong>a dalla Spagna con 515 giorni, dalla Cina<br />

con 406 giorni ecc. sino agli USA con 300 giorni!). Inoltre,<br />

in Italia risultano pendenti 11 milioni di processi di cui oltre<br />

la metà riguardano cause civili e che, anche solo in primo<br />

gardo, per risolvere un giudizio in media sono necessari tre<br />

anni; un po’ meno per le cause di previdenza, molto di più<br />

per i procedimenti esecutivi immobiliari (circa 5 anni!).<br />

Altro motivo determinante il ricorso alla “mediazione” è il<br />

costo elevatissimo dell’amministrazione della giustizia che<br />

in Italia, dalle indagini esper<strong>it</strong>e dalla Banca Mondiale a mezzo<br />

delle proprie speciali Commissioni, ammonta a ben 4<br />

miliardi e 88 milioni di euro, con la conseguenza che anche<br />

in questo siamo primi nella classifica rispetto a Francia (3<br />

miliardi e 350 milioni), Spagna (2 miliardi e 983 milioni),<br />

11<br />

11<br />

Olanda (1 miliardo e 13 milioni).<br />

Il mancato ricorso all’organismo di mediazione determina<br />

la improcedibil<strong>it</strong>à della domanda giudiziale.<br />

In altri termini, il fatto che parte attrice non abbia fatto ricorso<br />

al tentativo di conciliazione, rilevato dal magistrato<br />

ad<strong>it</strong>o d’ufficio o a segu<strong>it</strong>o di eccezione della parte convenuta,<br />

fa sospendere il giudizio ed in conseguenza il giudice<br />

inv<strong>it</strong>a le parti a proporre l’istanza di mediazione entro 15<br />

giorni e rinvia il proseguo del giudizio, in mancanza di conciliazione,<br />

sino alla scadenza del termine previsto per la detta<br />

procedura. Qualora la domanda giudiziale sia stata proposta<br />

in pendenza del tentativo di conciliazione, il magistrato,<br />

sospeso il giudizio, rinvia ad una udienza in data successiva<br />

allo scadere dei quattro mesi previsti.<br />

A nessuno sfugge l’importanza data dal legislatore al nuovo<br />

ist<strong>it</strong>uto, il che è confermato dalla disposizione contenuta<br />

al punto 2 dell’art. 5, là dove è prevista la facoltà anche del<br />

giudice d’appello di inv<strong>it</strong>are le parti a ricorrere alla mediazione<br />

quando r<strong>it</strong>iene che possano esserci i presupposti, tenuto<br />

conto del comportamento delle parti, della natura della<br />

causa, ecc.<br />

Prima di procedere alla analisi del nuovo ist<strong>it</strong>uto, è bene<br />

sottolineare come lo stesso provvedimento in esame confermi<br />

valido il ricorso facoltativo alla mediazione per la<br />

conciliazione delle controversie civili e commerciali e delle<br />

procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi: la differenza<br />

sostanziale tra la mediazione obbligatoria e la facoltativa<br />

sta oltre che nella procedura, disciplinata dalla carta<br />

dei servizi, nel fatto che a mediare, nella obbligatoria, sarà<br />

un organismo terzo ed imparziale.<br />

Iter formativo del D.L.<br />

La Legge 18 giugno 2009, n.69, in tema di “sviluppo economico,<br />

semplificazione, compet<strong>it</strong>iv<strong>it</strong>à nonché in materia<br />

di processo civile” all’art.60 delega al Governo di emanare<br />

le norme in “materia di mediazione e conciliazione delle<br />

controversie civili e commerciali”. Nel detto provvedimento<br />

sono dettati i principi cui devono uniformarsi le disposizioni<br />

delegate, non ultimi quelli dettati dalla normativa<br />

comun<strong>it</strong>aria; e a tali disposizioni puntualmente si attiene<br />

il Governo (vista la direttiva 2008/52/CE, vista la<br />

preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri del<br />

28.10.2009, acquis<strong>it</strong>i i pareri delle competenti Commissioni<br />

della Camera e del Senato, vista la deliberazione del<br />

Consiglio dei Ministri in data 19.2.2010 e sulla proposta<br />

del Ministro della Giustizia) nell’emanare il decreto legislativo<br />

28/2010.

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