Vertenze Rivalutazione pensioni Rivalutazione pensioni - Aspenscrt.it
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La parola al commercialista<br />
Ancora nov<strong>it</strong>à per le detrazioni d’imposta sulle spese<br />
di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo<br />
ovvero una ristrutturazione edilizia<br />
In collaborazione con lo Studio Commercialistico Dal Zotto<br />
(studiodalzotto@fastwebnet.<strong>it</strong>).<br />
Può rimanere al vend<strong>it</strong>ore la detrazione residua del 36%<br />
Lo prevede la modifica introdotta dal Ddl. di conversione del<br />
DL 138/2011 approvato in Senato, in caso di vend<strong>it</strong>a dell’un<strong>it</strong>à<br />
immobiliare.<br />
Il testo Ddl. di conversione del DL n. 138/2011 approvato dal<br />
Senato contiene anche una misura sulla disciplina concernente<br />
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che danno dir<strong>it</strong>to<br />
all’ormai nota detrazione IRPEF del 36%. Si tratta, invero,<br />
di una nov<strong>it</strong>à inser<strong>it</strong>a in uno degli emendamenti approvati in<br />
Commissione Bilancio e poi riconfermata con il maxiemendamento<br />
su cui il Governo ha posto ed ottenuto la fiducia in Aula.<br />
La novella legislativa è recata dai nuovi commi 12-bis e 12-ter,<br />
che, in caso di approvazione defin<strong>it</strong>iva dell’attuale ddl di conversione,<br />
seguiranno il comma 12 dell’art. 2 del DL n. 138/2011.<br />
La prima disposizione interviene sull’art. 1, comma 7 della L.<br />
449/1997, in base al quale, in caso di vend<strong>it</strong>a dell’un<strong>it</strong>à immobiliare<br />
su cui sono stati realizzati gli interventi agevolati, la<br />
detrazione del 36% non utilizzata in tutto o in parte dal vend<strong>it</strong>ore<br />
spetta per i rimanenti periodi di imposta all’acquirente<br />
persona fisica dell’un<strong>it</strong>à immobiliare. Ciò significa che, in caso<br />
di cessione dell’immobile su cui è stata effettuata una manutenzione<br />
straordinaria o un restauro o un risanamento conservativo<br />
ovvero una ristrutturazione edilizia – tutti interventi agevolati –<br />
il dir<strong>it</strong>to alla detrazione del 36% sulle spese sostenute dal vend<strong>it</strong>ore<br />
si trasferisce al nuovo acquirente. Quest’ultimo può proseguire<br />
nella detrazione di tali spese, sino alla conclusione del periodo<br />
di rateazione, che attualmente è stabil<strong>it</strong>o in dieci rate annuali<br />
ovvero, su opzione, in cinque quote annue per gli over 75<br />
o tre rate annuali per gli over 80.<br />
Con la modifica normativa approvata dal Senato viene cambiato<br />
il testo di tale art. 1 in modo tale che, nel caso di vend<strong>it</strong>a dell’un<strong>it</strong>à<br />
immobiliare, la detrazione del 36% per i rimanenti periodi<br />
d’imposta possa o essere trasfer<strong>it</strong>a al nuovo acquirente<br />
o rimanere in capo al vend<strong>it</strong>ore, circostanza quest’ultima non<br />
consent<strong>it</strong>a in precedenza.<br />
Il comma 12-ter previsto dal testo licenziato dal Senato introduce,<br />
invece, una modifica all’art. 2, comma 5 della Finanziaria 2003<br />
(L. n. 289/2002). Tale articolo, allo stato attuale, prevede che, in<br />
caso di trasferimento per atto tra vivi dell’un<strong>it</strong>à immobiliare oggetto<br />
degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui<br />
all’art. 1 della L. n. 449/1997, spettano all’acquirente persona fisica<br />
dell’un<strong>it</strong>à immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate<br />
in tutto o in parte dal vend<strong>it</strong>ore.<br />
La novella normativa recata dal comma 12-ter, coerentemente<br />
con quanto stabil<strong>it</strong>o dal comma precedente, prevede una sost<strong>it</strong>uzione<br />
del testo poc’anzi riportato, in modo tale che sia previsto,<br />
al predetto articolo 2, comma 5, che la detrazione del 36% possa<br />
essere utilizzata dal vend<strong>it</strong>ore oppure trasfer<strong>it</strong>a all’acquirente<br />
persona fisica per la parte residuante.<br />
Le modifiche normative sopra illustrate, di fatto, non alterano in<br />
alcun modo il gett<strong>it</strong>o, atteso che la detrazione del 36% rimane<br />
sempre la stessa e nella medesima misura, ma aggiungono un<br />
nuovo elemento di valutazione nelle compravend<strong>it</strong>e immobiliari.<br />
Così, il vend<strong>it</strong>ore potrebbe pattuire con l’acquirente di<br />
riservare a sé il dir<strong>it</strong>to di proseguire la detrazione già iniziata,<br />
in cambio di una riduzione del prezzo di vend<strong>it</strong>a dell’immobile.<br />
La misura, quindi, potrebbe anche finire per stimolare, in qualche<br />
modo, le transazioni immobiliari.<br />
Al di là di tale aspetto, ciò che è forse più importante, in attesa di<br />
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e sempreché la misura<br />
venga defin<strong>it</strong>ivamente approvata nell’<strong>it</strong>er di conversione del<br />
decreto, è che le parti contraenti formalizzino, magari nel compromesso<br />
o nel rog<strong>it</strong>o notarile, l’eventuale accordo con cui si<br />
è scelto di attribuire il dir<strong>it</strong>to alla prosecuzione della detrazione<br />
del 36% al vend<strong>it</strong>ore piuttosto che all’acquirente, al fine di ev<strong>it</strong>are<br />
possibili recuperi da parte del Fisco, in sede di controllo<br />
formale ex articolo 36-ter del DPR 600/1973, ed eventuali contenziosi<br />
con l’altra parte contraente.<br />
Ancora nov<strong>it</strong>à per quanto riguarda la procedura per poter<br />
accedere alla agevolazione fiscale, finalmente una<br />
semplificazione ma con attenzione alla documentazione<br />
da tenere.<br />
In relazione alla detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di<br />
recupero del patrimonio edilizio, l’art. 7, comma 2 del<br />
DL n. 70/2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”) pubblicato nella G.U.<br />
n. 11, sopprime:<br />
- l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro<br />
Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara;<br />
- l’obbligo di indicare distintamente, nelle fatture relative ai lavori<br />
agevolati, il costo della manodopera.<br />
In mer<strong>it</strong>o all’abolizione della comunicazione preventiva al Centro<br />
Operativo di Pescara, la lett. q) del c<strong>it</strong>ato art. 7, comma 2,<br />
modificando l’art. 1, comma 1, lett. a) del DM 18 febbraio 1998<br />
n. 41, dispone che, ai fini dell’agevolazione in questione, è obbligatorio<br />
indicare nella dichiarazione dei redd<strong>it</strong>i alcuni dati<br />
prima contenuti nella comunicazione di inizio lavori ed in particolare:<br />
- i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto di intervento;<br />
- nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore (es. conduttore),<br />
anziché dal possessore, gli estremi di registrazione