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Vertenze Rivalutazione pensioni Rivalutazione pensioni - Aspenscrt.it

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9<br />

La parola al commercialista<br />

Ancora nov<strong>it</strong>à per le detrazioni d’imposta sulle spese<br />

di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo<br />

ovvero una ristrutturazione edilizia<br />

In collaborazione con lo Studio Commercialistico Dal Zotto<br />

(studiodalzotto@fastwebnet.<strong>it</strong>).<br />

Può rimanere al vend<strong>it</strong>ore la detrazione residua del 36%<br />

Lo prevede la modifica introdotta dal Ddl. di conversione del<br />

DL 138/2011 approvato in Senato, in caso di vend<strong>it</strong>a dell’un<strong>it</strong>à<br />

immobiliare.<br />

Il testo Ddl. di conversione del DL n. 138/2011 approvato dal<br />

Senato contiene anche una misura sulla disciplina concernente<br />

gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che danno dir<strong>it</strong>to<br />

all’ormai nota detrazione IRPEF del 36%. Si tratta, invero,<br />

di una nov<strong>it</strong>à inser<strong>it</strong>a in uno degli emendamenti approvati in<br />

Commissione Bilancio e poi riconfermata con il maxiemendamento<br />

su cui il Governo ha posto ed ottenuto la fiducia in Aula.<br />

La novella legislativa è recata dai nuovi commi 12-bis e 12-ter,<br />

che, in caso di approvazione defin<strong>it</strong>iva dell’attuale ddl di conversione,<br />

seguiranno il comma 12 dell’art. 2 del DL n. 138/2011.<br />

La prima disposizione interviene sull’art. 1, comma 7 della L.<br />

449/1997, in base al quale, in caso di vend<strong>it</strong>a dell’un<strong>it</strong>à immobiliare<br />

su cui sono stati realizzati gli interventi agevolati, la<br />

detrazione del 36% non utilizzata in tutto o in parte dal vend<strong>it</strong>ore<br />

spetta per i rimanenti periodi di imposta all’acquirente<br />

persona fisica dell’un<strong>it</strong>à immobiliare. Ciò significa che, in caso<br />

di cessione dell’immobile su cui è stata effettuata una manutenzione<br />

straordinaria o un restauro o un risanamento conservativo<br />

ovvero una ristrutturazione edilizia – tutti interventi agevolati –<br />

il dir<strong>it</strong>to alla detrazione del 36% sulle spese sostenute dal vend<strong>it</strong>ore<br />

si trasferisce al nuovo acquirente. Quest’ultimo può proseguire<br />

nella detrazione di tali spese, sino alla conclusione del periodo<br />

di rateazione, che attualmente è stabil<strong>it</strong>o in dieci rate annuali<br />

ovvero, su opzione, in cinque quote annue per gli over 75<br />

o tre rate annuali per gli over 80.<br />

Con la modifica normativa approvata dal Senato viene cambiato<br />

il testo di tale art. 1 in modo tale che, nel caso di vend<strong>it</strong>a dell’un<strong>it</strong>à<br />

immobiliare, la detrazione del 36% per i rimanenti periodi<br />

d’imposta possa o essere trasfer<strong>it</strong>a al nuovo acquirente<br />

o rimanere in capo al vend<strong>it</strong>ore, circostanza quest’ultima non<br />

consent<strong>it</strong>a in precedenza.<br />

Il comma 12-ter previsto dal testo licenziato dal Senato introduce,<br />

invece, una modifica all’art. 2, comma 5 della Finanziaria 2003<br />

(L. n. 289/2002). Tale articolo, allo stato attuale, prevede che, in<br />

caso di trasferimento per atto tra vivi dell’un<strong>it</strong>à immobiliare oggetto<br />

degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui<br />

all’art. 1 della L. n. 449/1997, spettano all’acquirente persona fisica<br />

dell’un<strong>it</strong>à immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate<br />

in tutto o in parte dal vend<strong>it</strong>ore.<br />

La novella normativa recata dal comma 12-ter, coerentemente<br />

con quanto stabil<strong>it</strong>o dal comma precedente, prevede una sost<strong>it</strong>uzione<br />

del testo poc’anzi riportato, in modo tale che sia previsto,<br />

al predetto articolo 2, comma 5, che la detrazione del 36% possa<br />

essere utilizzata dal vend<strong>it</strong>ore oppure trasfer<strong>it</strong>a all’acquirente<br />

persona fisica per la parte residuante.<br />

Le modifiche normative sopra illustrate, di fatto, non alterano in<br />

alcun modo il gett<strong>it</strong>o, atteso che la detrazione del 36% rimane<br />

sempre la stessa e nella medesima misura, ma aggiungono un<br />

nuovo elemento di valutazione nelle compravend<strong>it</strong>e immobiliari.<br />

Così, il vend<strong>it</strong>ore potrebbe pattuire con l’acquirente di<br />

riservare a sé il dir<strong>it</strong>to di proseguire la detrazione già iniziata,<br />

in cambio di una riduzione del prezzo di vend<strong>it</strong>a dell’immobile.<br />

La misura, quindi, potrebbe anche finire per stimolare, in qualche<br />

modo, le transazioni immobiliari.<br />

Al di là di tale aspetto, ciò che è forse più importante, in attesa di<br />

chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e sempreché la misura<br />

venga defin<strong>it</strong>ivamente approvata nell’<strong>it</strong>er di conversione del<br />

decreto, è che le parti contraenti formalizzino, magari nel compromesso<br />

o nel rog<strong>it</strong>o notarile, l’eventuale accordo con cui si<br />

è scelto di attribuire il dir<strong>it</strong>to alla prosecuzione della detrazione<br />

del 36% al vend<strong>it</strong>ore piuttosto che all’acquirente, al fine di ev<strong>it</strong>are<br />

possibili recuperi da parte del Fisco, in sede di controllo<br />

formale ex articolo 36-ter del DPR 600/1973, ed eventuali contenziosi<br />

con l’altra parte contraente.<br />

Ancora nov<strong>it</strong>à per quanto riguarda la procedura per poter<br />

accedere alla agevolazione fiscale, finalmente una<br />

semplificazione ma con attenzione alla documentazione<br />

da tenere.<br />

In relazione alla detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di<br />

recupero del patrimonio edilizio, l’art. 7, comma 2 del<br />

DL n. 70/2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”) pubblicato nella G.U.<br />

n. 11, sopprime:<br />

- l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro<br />

Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara;<br />

- l’obbligo di indicare distintamente, nelle fatture relative ai lavori<br />

agevolati, il costo della manodopera.<br />

In mer<strong>it</strong>o all’abolizione della comunicazione preventiva al Centro<br />

Operativo di Pescara, la lett. q) del c<strong>it</strong>ato art. 7, comma 2,<br />

modificando l’art. 1, comma 1, lett. a) del DM 18 febbraio 1998<br />

n. 41, dispone che, ai fini dell’agevolazione in questione, è obbligatorio<br />

indicare nella dichiarazione dei redd<strong>it</strong>i alcuni dati<br />

prima contenuti nella comunicazione di inizio lavori ed in particolare:<br />

- i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto di intervento;<br />

- nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore (es. conduttore),<br />

anziché dal possessore, gli estremi di registrazione

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