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Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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FONDAMENTI PER UNA VISIONE GEOPOLITICA DEL FENOMENO MAFIE IN ITALIA 33<br />

mafiosi <strong>di</strong> essere siciliani. Di rilievo, anche per il livello da cui<br />

proviene è l’interpretazione complessiva della sottovalutazione<br />

giu<strong>di</strong>ziaria del fenomeno <strong>mafioso</strong> operata dalla Commissione<br />

parlamentare del 1971 (presidenza Cattanei), che scrive: “...Le<br />

sentenze nei confronti dei mafiosi sono assolutorie, nel migliore dei<br />

casi, per insufficienza <strong>di</strong> prove; i rapporti <strong>di</strong> polizia sono inadeguati e<br />

talvolta contrad<strong>di</strong>ttori; le concessioni amministrative a loro favore<br />

sono a <strong>di</strong>r poco stupefacenti; il cre<strong>di</strong>to bancario é loro concesso con<br />

larghezza; hanno libero accesso agli uffici delle Stato e degli enti<br />

locali; possono assicurare il successo, <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente,<br />

ai can<strong>di</strong>dati nelle elezioni politiche o amministrative. Per anni,<br />

magistratura, polizia, organi dello Stato e forze politiche hanno<br />

troppo spesso mostrato <strong>di</strong> ignorare l’esistenza della mafia. Questo<br />

spiega, ad esempio, perché dai killers non si sia cercato quasi mai <strong>di</strong><br />

risalire ai mandanti dei crimini.(...) Quando si pensa alla facilità con<br />

cui la Questura <strong>di</strong> Palermo rilascia passaporti e licenze <strong>di</strong> porto<br />

d’arma c’e da allibire...”.<br />

<strong>La</strong> “seconda scoperta” operata dalla medesima Commissione fu<br />

che, così come inquadrato nelle norme vigenti al tempo della stesura<br />

del rapporto, non esisteva della mafia una definizione penalmente<br />

rilevante.<br />

In altre parole, per il sistema punitivo, la mafia non costituiva<br />

alcuna ipotesi <strong>di</strong> illiceità in quanto non integrante la violazione <strong>di</strong><br />

alcuna specifica fattispecie inserita nel co<strong>di</strong>ce penale e, come tale, non<br />

poteva essere perseguita come associazione.<br />

Dall’esplorazione degli aspetti sopra in<strong>di</strong>cati la Commissione fissò<br />

conseguentemente delle linee guida per il riconoscimento della<br />

specificità mafiosa tra cui spiccano, sia per il periodo, sia per il<br />

contesto, l’effettività <strong>di</strong> un collegamento binario tra mafia e politica,<br />

mafia e istituzioni. In via confermativa del precedente lavoro<br />

parlamentare risulta poi l’analoga conclusione a cui perverrà nel 1993<br />

la Commissione parlamentare antimafia della XI Legislatura<br />

(presidenza Violante) che nella sua relazione conclusiva, riferendosi<br />

alla legge Rognoni - <strong>La</strong> Torre (approvata nel 1982) mette in rilievo<br />

come:”... per la prima volta non si tratta solo <strong>di</strong> norme penali, ma <strong>di</strong><br />

misure che riguardano l’amministrazione dello Stato, degli enti locali,<br />

la <strong>di</strong>sciplina degli appalti e dei sub-appalti, il sistema finanziario e

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