Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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29.05.2013 Views

26 LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO paritetiche. Fra tutte le posizioni assunte in seno alla diatriba che inevitabilmente ne è seguita, quella che appare sicuramente più lucida e scientificamente esaustiva è quella del Fiandaca 39 che, sullo specifico punto sostiene: “...L’enfasi posta da Gambetta sugli effetti ideologicamente perversi della concezione romaniana, e sulla (supposta) nefasta influenza da essa esercitata nel modo dei giudici, appare peraltro eccessiva per una ulteriore ragione. La teoria di Romano, contrariamente a quanto Gambetta verosimilmente suppone, nei normali corsi universitari non ha tradizionalmente svolto un importante ruolo formativo...Per questo motivo sono indotto ad escludere che la teoria del Santi Romano (...) abbia potuto influenzare l’ideologia di diverse generazioni di magistrati nel senso congetturato dal Gambetta. Ma a riprova (credo) inconfutabile della non univocità ideologica della concezione della mafia come ordinamento giuridico, depone proprio l’atteggiamento di quella parte della magistratura che negli ultimi anni si è più impegnata sul fronte della lotta alla criminalità mafiosa. Nei provvedimenti emessi dai giudici emerge sempre più di frequente, infatti, la tendenza a qualificare la mafia con un altro Stato o un ordinamento giuridico autonomo. E l’intervento che sorregge il ricorso a questa metafora è tutt’altro che compiacente nei confronti delle organizzazioni mafiose: al contrario la metafora tende a rimarcarne la pericolosità e a rendere più efficace la loro repressione...”. Fino a questo punto si è posto l’accento sulle teorie che accettano o tendono ad escludere una possibile qualificazione del fenomeno associativo mafioso sotto il paradigma ordinamentale di cui si è parlato. Proseguendo ora nell’analisi, al fine di verificare se anche sul piano pratico sia possibile rinvenire nell’ambito delle organizzazioni criminali i tratti organizzativi di un ordinamento, appare di interesse riprendere alla mano i concetti fondamentali espressi sul tema da Massimo Severo Giannini. Secondo il giurista, i fondamentali elementi che caratterizzano un ordinamento sono tre: la plurisoggettività, la normazione e l’organizzazione. 39 G. FIANDACA, La mafia come ordinamento giuridico. Utilità e limiti di un paradigma, esposto a Pisa il 12.04.1994, in occasione della lettura critica del testo di GAMBETTA citato.

FONDAMENTI PER UNA VISIONE GEOPOLITICA DEL FENOMENO MAFIE IN ITALIA 27 Inoltre, non di secondario momento è la considerazione secondo la quale “...un ordinamento giuridico esiste se in fatto esistono i tre elementi che lo compongono: non occorrendo altri elementi giuridicamente rilevanti...” 40 e che detti elementi siano, pur nella loro autonomia, funzionalmente in collegamento tra loro (per una parte) attraverso una normazione sulla plurisoggettività; una normazione sulla normazione, una normazione sull’organizzazione e (per altra) da un’organizzazione della plurisoggettività; un’organizzazione della normazione e un’organizzazione della organizzazione. Passando dalla teoria alla pratica vi è da chiedersi se caratteristiche così peculiari siano individuabili nelle associazioni mafiose: chiedersi cioè se la mafia sia o non sia una struttura organizzata, se sia plurisoggettiva, se sia dotata di una capacità di dettare norme (regole di comportamento) e se, infine, sia in grado di farle rispettare. Giovanni Falcone sull’argomento non aveva dubbi, poiché riteneva che: “...Cosa Nostra è una società, un’organizzazione a suo modo giuridica, il cui regolamento, per essere rispettato e applicato necessita di meccanismi effettivi di sanzione. Dal momento che all’interno dello Stato mafia non esistono né tribunali né forze dell’ordine, è indispensabile che ciascuno dei suoi “cittadini” sappia che il castigo è inevitabile e che la sentenza verrà eseguita immediatamente...” 41 . Nell’accennare ai caratteri costitutivi degli ordinamenti si è fatto cenno alla plurisoggettività: tale caratteristica è sicuramente presente nelle organizzazioni mafiose che sono tutte composte da adepti riuniti in “famiglie” (Mafia e ‘Ndrangheta) o “clan” (Camorra e Sacra Corona Unita) che insistono su di un territorio definito. Esiste la plurisoggettività, questo è certo, ma non si può negare anche l’esistenza di una normazione sulla stessa laddove si ponga l’attenzione sulla affiliazione: il “percorso formativo” riservato ai futuri uomini d’onore lo conferma. Dall’individuazione, alla sperimentazione, alla cooptazione, tutto segue regole precise e soggiace ad una norma (ancorché non scritta). Alla luce di quanto sopra, riprendendo anche le parole di Falcone, non può essere escluso 40 M.S. GIANNINI, La relazione tra gli elementi degli ordinamenti giuridici, Rizzoli, Milano, 1990. 41 G. FALCONE in collaborazione con M. PADOVANI, Cose di Cosa Nostra, Rizzoli, Milano, 1991, pag. 37.

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Inoltre, non <strong>di</strong> secondario momento è la considerazione secondo la<br />

quale “...un or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co esiste se in fatto esistono i tre<br />

elementi che lo compongono: non occorrendo altri elementi<br />

giuri<strong>di</strong>camente rilevanti...” 40 e che detti elementi siano, pur nella loro<br />

autonomia, funzionalmente in collegamento tra loro (per una parte)<br />

attraverso una normazione sulla plurisoggettività; una normazione<br />

sulla normazione, una normazione sull’organizzazione e (per altra) da<br />

un’organizzazione della plurisoggettività; un’organizzazione della<br />

normazione e un’organizzazione della organizzazione. Passando dalla<br />

teoria alla pratica vi è da chiedersi se caratteristiche così peculiari<br />

siano in<strong>di</strong>viduabili nelle associazioni mafiose: chiedersi cioè se la<br />

mafia sia o non sia una struttura <strong>organizzata</strong>, se sia plurisoggettiva, se<br />

sia dotata <strong>di</strong> una capacità <strong>di</strong> dettare norme (regole <strong>di</strong> comportamento)<br />

e se, infine, sia in grado <strong>di</strong> farle rispettare.<br />

Giovanni Falcone sull’argomento non aveva dubbi, poiché<br />

riteneva che: “...Cosa Nostra è una società, un’organizzazione a suo<br />

modo giuri<strong>di</strong>ca, il cui regolamento, per essere rispettato e applicato<br />

necessita <strong>di</strong> meccanismi effettivi <strong>di</strong> sanzione. Dal momento che<br />

all’interno dello Stato mafia non esistono né tribunali né forze<br />

dell’or<strong>di</strong>ne, è in<strong>di</strong>spensabile che ciascuno dei suoi “citta<strong>di</strong>ni” sappia<br />

che il castigo è inevitabile e che la sentenza verrà eseguita<br />

imme<strong>di</strong>atamente...” 41 .<br />

Nell’accennare ai caratteri costitutivi degli or<strong>di</strong>namenti si è fatto<br />

cenno alla plurisoggettività: tale caratteristica è sicuramente presente<br />

nelle organizzazioni mafiose che sono tutte composte da adepti riuniti<br />

in “famiglie” (Mafia e ‘Ndrangheta) o “clan” (Camorra e Sacra<br />

Corona Unita) che insistono su <strong>di</strong> un territorio definito. Esiste la<br />

plurisoggettività, questo è certo, ma non si può negare anche<br />

l’esistenza <strong>di</strong> una normazione sulla stessa laddove si ponga<br />

l’attenzione sulla affiliazione: il “percorso formativo” riservato ai<br />

futuri uomini d’onore lo conferma. Dall’in<strong>di</strong>viduazione, alla<br />

sperimentazione, alla cooptazione, tutto segue regole precise e<br />

soggiace ad una norma (ancorché non scritta). Alla luce <strong>di</strong> quanto<br />

sopra, riprendendo anche le parole <strong>di</strong> Falcone, non può essere escluso<br />

40 M.S. GIANNINI, <strong>La</strong> relazione tra gli elementi degli or<strong>di</strong>namenti giuri<strong>di</strong>ci, Rizzoli, Milano, 1990.<br />

41 G. FALCONE in collaborazione con M. PADOVANI, Cose <strong>di</strong> Cosa Nostra, Rizzoli, Milano, 1991, pag.<br />

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