Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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29.05.2013 Views

24 LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO riferimento alla tesi che sull’argomento ha espresso Santi Romano, uno dei più illuminati studiosi del diritto. L’autore, nella sua opera denominata “L’Ordinamento giuridico” 32 teorizzò per primo l’ipotesi che le organizzazioni criminali - quindi anche la mafia, benché mai espressamente citata - potessero essere ricomprese nella categoria delle strutture qualificabili come ordinamento giuridico. In antitesi con le teorie del tempo che volevano il diritto inquadrabile sotto rigidi profili formali (insieme di norme scritte) ed approcciando così ad una visione del diritto stesso non tanto e non solo come aggregato di norme, ma come struttura e organizzazione, ossia come istituzione sociale. Il fondamento dell’intuizione del Romano era quello che il termine “ordinamento giuridico” non qualifica solo le realtà statuali, bensì è idoneo ad indicare qualsiasi istituzione, legale e non. Il giurista, a sostegno della propria tesi testualmente riteneva che: “...Tutte le volte che si ha un’organizzazione sociale di una qualche complessità, sia pure lieve, nel suo interno si instaura una disciplina, che contiene tutto un ordinamento di autorità, di poteri, di norme e sanzioni...” 33 . Il successivo significativo passo della valutazione operata dal Romano risiede, poi, nella differenziazione dei concetti di “giuridicità” e di “statualità”; essi, non necessariamente devono coincidere, ben potendosi apprezzare una loro dicotomica esistenza nel corpo di realtà coincidenti, ovvero configgenti, e questo indipendentemente dal carattere della correttezza e della liceità che le contraddistinguono. Il parametro dell’illiceità non vale e non può valere se non di fronte all’ordinamento statuale, che potrà perseguirla in tutti i modi di cui dispone e determinarne la fine, con tutte le conseguenze, anche penali, che rientrano nella sua potestà. Se questo è il potere che lo Stato può esercitare nei confronti di qualsiasi associazione (ordinamento) illecita, tuttavia non può negarsi che finché essa vive, ossia è costituita, ha una organizzazione interna e un ordinamento che, considerato in sé e per sé, non può non qualificarsi giuridico 34 . 32 ROMANO, L’Ordinamento giuridico, Pisa 1917. 33 ROMANO, Op. cit, pag 113. 34 ROMANO, Op. cit, pag 110.

FONDAMENTI PER UNA VISIONE GEOPOLITICA DEL FENOMENO MAFIE IN ITALIA 25 Sulla scorta di tali affermazioni, l’illuminato autore concludeva quindi per la ravvisabilità dei canoni propri dell’ordinamento giuridico anche con riguardo alle “associazioni a delinquere”, sulla base delle seguenti conclusive affermazioni: “...una società rivoluzionaria o un’associazione per delinquere non costituiranno diritto per lo Stato che vogliono abbattere o di cui violano le leggi (...) ma ciò non esclude che, in questi casi, non abbiamo delle istituzioni, delle organizzazioni, degli ordinamenti che, isolatamente presi e intrinsecamente considerati non siano giuridici...” 35 ; “è noto come sotto la minaccia delle leggi statuali, vivono spesso, nell’ombra, associazioni, la cui organizzazione si direbbe quasi analoga, in piccolo, a quella dello Stato: hanno autorità legislative ed esecutive, tribunali che dirimono controversie e puniscono, agenti che eseguono inesorabilmente le punizioni, statuti elaborati e precisi come le leggi statuali. Esse dunque realizzano un proprio ordine, come lo Stato e le istituzioni statualmente lecite...” 36 . Nelle successive teorizzazioni il pensiero sopra riportato è rimasto tutt’altro che isolato, subendo, nel tempo, affinamenti e importanti sviluppi. Tra questi quello più significativo ai fini del tema in trattazione appare il pensiero del Pagliaru 37 che non solo conferma l’impostazione del Romano ma la adatta ad una realtà criminale sicuramente diversa da quella per la quale era stata concepita. Di segno contrario è la tesi sostenuta dal Gambetta 38 nella sua opera intitolata “La mafia siciliana. Un’industria della protezione privata” il quale giudica infondato ritenere che la mafia sia un ordinamento giuridico. Il motivo di contrasto delle tesi risiede nel fatto che quest’ultimo ravvisa in una tale classificazione un rischio politico rilevante, tanto da sostenere che l’aderire alla tesi sopra esposta determinerebbe l’alibi morale per un patteggiamento Stato mafia sulla acquisita consapevolezza dello scontro non tra realtà configgenti ma addirittura 35 ROMANO, Op. cit, pag. 41. 36 ROMANO, Op. cit, pag. 111 e segg.. 37 Per approfondimenti si veda anche G. PAGLIARU, La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, ed. 1959, riedita in Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina, Giuffrè, 1992. 38 Docente di criminologia nell’Università di Oxford.

FONDAMENTI PER UNA VISIONE GEOPOLITICA DEL FENOMENO MAFIE IN ITALIA 25<br />

Sulla scorta <strong>di</strong> tali affermazioni, l’illuminato autore concludeva<br />

quin<strong>di</strong> per la ravvisabilità dei canoni propri dell’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co<br />

anche con riguardo alle “associazioni a delinquere”, sulla base delle<br />

seguenti conclusive affermazioni:<br />

“...una società rivoluzionaria o un’associazione per delinquere<br />

non costituiranno <strong>di</strong>ritto per lo Stato che vogliono abbattere o<br />

<strong>di</strong> cui violano le leggi (...) ma ciò non esclude che, in questi<br />

casi, non abbiamo delle istituzioni, delle organizzazioni, degli<br />

or<strong>di</strong>namenti che, isolatamente presi e intrinsecamente<br />

considerati non siano giuri<strong>di</strong>ci...” 35 ;<br />

“è noto come sotto la minaccia delle leggi statuali, vivono<br />

spesso, nell’ombra, associazioni, la cui organizzazione si<br />

<strong>di</strong>rebbe quasi analoga, in piccolo, a quella dello Stato: hanno<br />

autorità legislative ed esecutive, tribunali che <strong>di</strong>rimono<br />

controversie e puniscono, agenti che eseguono inesorabilmente<br />

le punizioni, statuti elaborati e precisi come le leggi statuali.<br />

Esse dunque realizzano un proprio or<strong>di</strong>ne, come lo Stato e le<br />

istituzioni statualmente lecite...” 36 .<br />

Nelle successive teorizzazioni il pensiero sopra riportato è rimasto<br />

tutt’altro che isolato, subendo, nel tempo, affinamenti e importanti<br />

sviluppi. Tra questi quello più significativo ai fini del tema in<br />

trattazione appare il pensiero del Pagliaru 37 che non solo conferma<br />

l’impostazione del Romano ma la adatta ad una realtà criminale<br />

sicuramente <strong>di</strong>versa da quella per la quale era stata concepita. Di<br />

segno contrario è la tesi sostenuta dal Gambetta 38 nella sua opera<br />

intitolata “<strong>La</strong> mafia siciliana. Un’industria della protezione privata” il<br />

quale giu<strong>di</strong>ca infondato ritenere che la mafia sia un or<strong>di</strong>namento<br />

giuri<strong>di</strong>co.<br />

Il motivo <strong>di</strong> contrasto delle tesi risiede nel fatto che quest’ultimo<br />

ravvisa in una tale classificazione un rischio politico rilevante, tanto<br />

da sostenere che l’aderire alla tesi sopra esposta determinerebbe l’alibi<br />

morale per un patteggiamento Stato mafia sulla acquisita<br />

consapevolezza dello scontro non tra realtà configgenti ma ad<strong>di</strong>rittura<br />

35 ROMANO, Op. cit, pag. 41.<br />

36 ROMANO, Op. cit, pag. 111 e segg..<br />

37 Per approfon<strong>di</strong>menti si veda anche G. PAGLIARU, <strong>La</strong> vendetta barbaricina come or<strong>di</strong>namento<br />

giuri<strong>di</strong>co, ed. 1959, rie<strong>di</strong>ta in Il ban<strong>di</strong>tismo in Sardegna. <strong>La</strong> vendetta barbaricina, Giuffrè, 1992.<br />

38 Docente <strong>di</strong> criminologia nell’Università <strong>di</strong> Oxford.

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