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Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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24<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

riferimento alla tesi che sull’argomento ha espresso Santi Romano,<br />

uno dei più illuminati stu<strong>di</strong>osi del <strong>di</strong>ritto. L’autore, nella sua opera<br />

denominata “L’Or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co” 32 teorizzò per primo l’ipotesi<br />

che le organizzazioni criminali - quin<strong>di</strong> anche la mafia, benché mai<br />

espressamente citata - potessero essere ricomprese nella categoria<br />

delle strutture qualificabili come or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co.<br />

In antitesi con le teorie del tempo che volevano il <strong>di</strong>ritto<br />

inquadrabile sotto rigi<strong>di</strong> profili formali (insieme <strong>di</strong> norme scritte) ed<br />

approcciando così ad una visione del <strong>di</strong>ritto stesso non tanto e non<br />

solo come aggregato <strong>di</strong> norme, ma come struttura e organizzazione,<br />

ossia come istituzione sociale.<br />

Il fondamento dell’intuizione del Romano era quello che il termine<br />

“or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co” non qualifica solo le realtà statuali, bensì è<br />

idoneo ad in<strong>di</strong>care qualsiasi istituzione, legale e non. Il giurista, a<br />

sostegno della propria tesi testualmente riteneva che: “...Tutte le volte<br />

che si ha un’organizzazione sociale <strong>di</strong> una qualche complessità, sia<br />

pure lieve, nel suo interno si instaura una <strong>di</strong>sciplina, che contiene<br />

tutto un or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> autorità, <strong>di</strong> poteri, <strong>di</strong> norme e sanzioni...” 33 . Il<br />

successivo significativo passo della valutazione operata dal Romano<br />

risiede, poi, nella <strong>di</strong>fferenziazione dei concetti <strong>di</strong> “giuri<strong>di</strong>cità” e <strong>di</strong><br />

“statualità”; essi, non necessariamente devono coincidere, ben<br />

potendosi apprezzare una loro <strong>di</strong>cotomica esistenza nel corpo <strong>di</strong> realtà<br />

coincidenti, ovvero configgenti, e questo in<strong>di</strong>pendentemente dal<br />

carattere della correttezza e della liceità che le contrad<strong>di</strong>stinguono.<br />

Il parametro dell’illiceità non vale e non può valere se non <strong>di</strong><br />

fronte all’or<strong>di</strong>namento statuale, che potrà perseguirla in tutti i mo<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />

cui <strong>di</strong>spone e determinarne la fine, con tutte le conseguenze, anche<br />

penali, che rientrano nella sua potestà.<br />

Se questo è il potere che lo Stato può esercitare nei confronti <strong>di</strong><br />

qualsiasi associazione (or<strong>di</strong>namento) illecita, tuttavia non può negarsi<br />

che finché essa vive, ossia è costituita, ha una organizzazione interna e<br />

un or<strong>di</strong>namento che, considerato in sé e per sé, non può non<br />

qualificarsi giuri<strong>di</strong>co 34 .<br />

32 ROMANO, L’Or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co, Pisa 1917.<br />

33 ROMANO, Op. cit, pag 113.<br />

34 ROMANO, Op. cit, pag 110.

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