Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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290 LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO economico del territorio, sia ai fini dell’acquisizione di “consensi” utili allo svolgimento delle attività illecite che per ottenere un controllo “politico” indispensabile al ruolo di intermediazione tra cittadino ed istituzione. La mafia si propone come un modello alternativo a quello statale, accreditandosi come regolatore o forte condizionatore del sistema socio-economico di una collettività. Quando è in grado di decidere chi possa lavorare, chi possa fare impresa ed a quali condizioni, chi possa partecipare all’attività politica, si rientra in uno schema analogo ma alternativo a quello legale. A fronte di un tale modello, che si rinviene all’origine del fenomeno e che è ancora presente in molte realtà del Meridione, si nota un’evoluzione indirizzata alla gestione dei flussi finanziari, conseguentemente condizionata da una visione “economica” e non “politica”, che conduce all’abbandono dell’esercizio diretto dei cosiddetti lavori sporchi o comunque più evidenti ed esposti per un ruolo di gestione a livello più elevato; con minori coinvolgimenti diretti ma con guadagni immutati. La circostanza ha come effetto, nelle realtà in cui la mafia si esplicita solo con il profilo evoluto appena tratteggiato, che la disciplina tipica di cui all’art. 416-bis c.p. e norme collegate non trovi applicazione. In tal guisa si possono utilizzare strumenti di minore efficacia per combattere il fenomeno; per di più in uno stadio evolutivo più subdolo perché meno eclatante e violento, ma altrettanto pericoloso per le implicazioni sulla economia sana e la libertà di concorrenza. Si impone, quindi, da un lato, un approfondimento della portata di questa mutazione genetica; dall’altro, l’estensione anche alla criminalità organizzata ordinaria della normativa prevista per quella di stampo mafioso, in tema di indagini come in tema di misure di prevenzione patrimoniale come in tema di collaboratori di giustizia, ecc. Cosı` si doterebbe il sistema complessivo di mezzi di contrasto adeguati anche nei confronti della criminalità straniera, quando non assume le forme di quella mafiosa. Ciò riveste particolare importanza giacché i profitti delle attività criminali (sostanze stupefacenti e riciclaggio in particolare) hanno raggiunto tali entità da costituire un pericolo veramente rilevante per il

CONCLUSIONI 291 sistema economico ma anche per quello politico; in una parola, per la democrazia” 318 . Dalla lettura della posizione assunta dalla citata Commissione emerge un punto di particolare interesse e che appare meritevole di successive analisi nell’ottica di individuare una linea di politica criminale di contrasto adeguata al fenomeno da combattere. Lo sviluppo da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso di capacità economiche di livello tale da condizionare potenzialmente l’economia e la stabilità stessa dello Stato ha imposto, nel tempo, la predisposizione di strumenti mirati a contrastarne la proliferazione 319 e soprattutto a limitare drasticamente le opportunità offerte dal fenomeno della globalizzazione dei mercati alla circolazione dei capitali, ritenute essere veicolo privilegiato del 318 da: Relazione conclusiva dell’attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari nella XXIII legislatura doc. XXIII n. 57, pag. 110. 319 Le vicende legate ai fatti di criminalità organizzata hanno influenzato massicciamente l’attività legislativa in materia di giustizia e sicurezza, dando vita ad una serie di norme e di interventi imposti dall’emergenza, e volti a conferire maggiori poteri di intervento alle forze dell’ordine ed alla magistratura nell’attività di contrasto. Il quadro normativo che ne è venuto fuori, insieme alla frammentarietà delle disposizioni di legge contro la mafia, si caratterizza per la scelta differenziata, all’interno del sistema, tra fattispecie di criminalità comune e reati commessi nel contesto di organizzazioni criminose. Va però detto che la disciplina presente nell’attuale sistema penale e processuale – che prevede aggravanti speciali per reati commessi in ambito di associazioni mafiose, e presunzioni di pericolosità sociale ai fini della custodia cautelare in carcere - oltre che essere ispirata a comprensibili criteri di emergenza sociale, appare a volte poco coordinata con il complesso delle norme di volta in volta varate per contrastare il fenomeno mafioso. Si impone viceversa la adozione in via stabile e permanente di un sistema di c.d. doppio binario, volta a coniugare le esigenze di difesa sociale - che appaiono indubitabilmente presenti in territori caratterizzati da forte presenza di criminalità mafiosa - con la necessità di assicurare le adeguate garanzie degne di un moderno stato di diritto. Si impone pertanto la necessità sia sul piano sostanziale (conservando le specifiche aggravanti previste per i delitti di mafia), sia sul piano delle indagini preliminari, di un criterio generale che tenga presente la differenza “ontologica” sussistente fra i delitti riconducibili alla criminalità organizzata, specie di tipo mafioso, e gli altri reati, differenza dalla quale discende il dovere di prendere, per i primi, più penetranti metodologie investigative. Naturalmente anche nella fase delle indagini preliminari sui delitti di criminalità organizzata il giudice dovrà continuare a svolgere quelle funzioni di controllo e di garanzia che il codice processuale penale gli attribuisce per evitare che possano determinarsi abusi nel qualificare mafiose condotte che non lo sono, al solo scopo di utilizzare il regime investigativo previsto per le indagini sui delitti riconducibili al contesto mafioso. Nel nostro codice del resto non sono pochi i casi di trattamento differenziato tra indagati di mafia e di reati comuni. Come avviene, a titolo di esempio, in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali, di criteri per l’applicazione di custodia cautelare e relativi termini di decorrenza, di determinazione della competenza del pubblico ministero. da: Relazione conclusiva Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, approvata dalla Commissione in data 6 marzo 2001, Relatore: On. Lumia.

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LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

economico del territorio, sia ai fini dell’acquisizione <strong>di</strong> “consensi”<br />

utili allo svolgimento delle attività illecite che per ottenere un<br />

controllo “politico” in<strong>di</strong>spensabile al ruolo <strong>di</strong> interme<strong>di</strong>azione tra<br />

citta<strong>di</strong>no ed istituzione. <strong>La</strong> mafia si propone come un modello<br />

alternativo a quello statale, accre<strong>di</strong>tandosi come regolatore o forte<br />

con<strong>di</strong>zionatore del sistema socio-economico <strong>di</strong> una collettività.<br />

Quando è in grado <strong>di</strong> decidere chi possa lavorare, chi possa fare<br />

impresa ed a quali con<strong>di</strong>zioni, chi possa partecipare all’attività<br />

politica, si rientra in uno schema analogo ma alternativo a quello<br />

legale. A fronte <strong>di</strong> un tale modello, che si rinviene all’origine del<br />

fenomeno e che è ancora presente in molte realtà del Meri<strong>di</strong>one, si<br />

nota un’evoluzione in<strong>di</strong>rizzata alla gestione dei flussi finanziari,<br />

conseguentemente con<strong>di</strong>zionata da una visione “economica” e non<br />

“politica”, che conduce all’abbandono dell’esercizio <strong>di</strong>retto dei<br />

cosiddetti lavori sporchi o comunque più evidenti ed esposti per un<br />

ruolo <strong>di</strong> gestione a livello più elevato; con minori coinvolgimenti<br />

<strong>di</strong>retti ma con guadagni immutati. <strong>La</strong> circostanza ha come effetto,<br />

nelle realtà in cui la mafia si esplicita solo con il profilo evoluto<br />

appena tratteggiato, che la <strong>di</strong>sciplina tipica <strong>di</strong> cui all’art. 416-bis c.p. e<br />

norme collegate non trovi applicazione. In tal guisa si possono<br />

utilizzare strumenti <strong>di</strong> minore efficacia per combattere il fenomeno;<br />

per <strong>di</strong> più in uno sta<strong>di</strong>o evolutivo più subdolo perché meno eclatante e<br />

violento, ma altrettanto pericoloso per le implicazioni sulla economia<br />

sana e la libertà <strong>di</strong> concorrenza. Si impone, quin<strong>di</strong>, da un lato, un<br />

approfon<strong>di</strong>mento della portata <strong>di</strong> questa mutazione genetica;<br />

dall’altro, l’estensione anche alla <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> or<strong>di</strong>naria<br />

della normativa prevista per quella <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong>, in tema <strong>di</strong><br />

indagini come in tema <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> prevenzione patrimoniale come in<br />

tema <strong>di</strong> collaboratori <strong>di</strong> giustizia, ecc. Cosı` si doterebbe il sistema<br />

complessivo <strong>di</strong> mezzi <strong>di</strong> contrasto adeguati anche nei confronti della<br />

<strong>criminalità</strong> straniera, quando non assume le forme <strong>di</strong> quella mafiosa.<br />

Ciò riveste particolare importanza giacché i profitti delle attività<br />

criminali (sostanze stupefacenti e riciclaggio in particolare) hanno<br />

raggiunto tali entità da costituire un pericolo veramente rilevante per il

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