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280 LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO 6. I PRINCIPALI PROBLEMI DI COSTITUZIONALITÀ La Corte Costituzionale - più volte adita in materia - non si è mai pronunciata sull’incostituzionalità del “carcere duro”ma si è limitata a porre dei limiti che lo rendessero conforme ai precetti costituzionali. Ciò che è stato contestato non è il principio in sé ma il metodo applicativo delle misure, quasi sempre in punto di motivazione. Nella sostanza la Suprema Corte: con la sentenza n. 349 del 1993 ha affermato che “I provvedimenti ministeriali devono comunque recare una puntuale motivazione per ciascuno dei detenuti cui sono rivolti” e che questi “Non possono disporre trattamenti contrari al senso di umanità”, con ciò cassando la procedura utilizzata nei primi due anni di vigenza della norma, consistente nell’adottare provvedimenti “multipli” e non “ad personam”, richiamando peraltro motivazioni generiche circa la pericolosità sociale dell’inciso. con la sentenza n. 376 del 1997, ha chiarito definitivamente che “i provvedimenti applicativi dell’articolo 41-bis comma 2 devono, in primo luogo, essere concretamente giustificati in relazione alle [...] esigenze di ordine e sicurezza” e “non già astrattamente sul titolo del reato oggetto della condanna o dell’imputazione” e che “ogni provvedimento deve essere adeguatamente motivato, anche ogni provvedimento di proroga delle misure dovrà recare una autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l’ordine e la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire: non possono ammettersi semplici proroghe immotivate del regime differenziato, né motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di attualità le misure disposte”, con ciò confermando il pregresso orientamento anche con riferimento ai provvedimenti reiterativi. A fattor comune, la Corte ha infine più volte affermato che “è vietato adottare misure restrittive concretanti un trattamento contrario al senso di umanità, o tali da vanificare del tutto la finalità rieducativa della pena” (sentenze n. 351 del 1996; n. 349 del 1993) e recentemente ribadito che “l’applicazione del regime differenziato non comporta e non può comportare la soppressione o la sospensione delle
LA LEGISLAZIONE PREMIALE E LE SANZIONI PENITENZIARIE COME SCELTA DI POLITICA CRIMINALE attività di osservazione e di trattamento individualizzato né la preclusione alla partecipazione del detenuto ad attività culturali, ricreative, sportive e di altro genere” (sentenza n. 376 del 1997). 281
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LA LEGISLAZIONE PREMIALE E LE SANZIONI PENITENZIARIE<br />
COME SCELTA DI POLITICA CRIMINALE<br />
attività <strong>di</strong> osservazione e <strong>di</strong> trattamento in<strong>di</strong>vidualizzato né la<br />
preclusione alla partecipazione del detenuto ad attività culturali,<br />
ricreative, sportive e <strong>di</strong> altro genere” (sentenza n. 376 del 1997).<br />
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