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Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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LA LEGISLAZIONE PREMIALE E LE SANZIONI PENITENZIARIE<br />

COME SCELTA DI POLITICA CRIMINALE<br />

Senatore Jannuzzi 305 che afferma: “... Dopo <strong>di</strong>eci anni che le cose<br />

andavano avanti così, <strong>di</strong> proroga in proroga e <strong>di</strong> ricorsi scaduti prima<br />

che il giu<strong>di</strong>ce facesse in tempo ad esaminarli, i combattenti<br />

dell’antimafia a tempo pieno, hanno avuto un’idea geniale: se la<br />

smettessimo con le proroghe e rendessimo l’articolo 41-bis<br />

“definitivo”, stabile per sempre? Detto e fatto: un anno fa, il 23<br />

<strong>di</strong>cembre 2002, il Parlamento, pressoché all’unanimità, ha varato la<br />

legge <strong>di</strong> “stabilizzazione” del carcere duro. Un’enormità. L’unica<br />

<strong>di</strong>fesa possibile, anche se alquanto ipocrita, <strong>di</strong> una norma <strong>di</strong> legge che<br />

introduce <strong>di</strong> fatto l’esercizio della tortura nelle carceri italiane stava<br />

appunto nella sua proclamata provvisorietà: dura solo sei mesi, te la<br />

prorogo <strong>di</strong> sei mesi in sei mesi, ma passata l’emergenza te la toglierò.<br />

Non c’era alcuna ragione <strong>di</strong> fatto (erano cessate le stragi) e alcuna<br />

utilità pratica, tranne quella gara tra il centrodestra e il centrosinistra a<br />

chi faceva <strong>di</strong> più la faccia feroce e a chi <strong>di</strong>mostrava <strong>di</strong> essere più duro<br />

nella “guerra alla mafia”. Ma cosa è successo? Con le nuove garanzie<br />

che è stato necessario prevedere per rendere definitiva una norma così<br />

grave sono state aumentate le responsabilità dei giu<strong>di</strong>ci a cui spetta<br />

l’ultima parola; e senza la mannaia della proroga <strong>di</strong> sei mesi in sei<br />

mesi si sono allungati i tempi utili al <strong>mafioso</strong> per presentare e ai<br />

giu<strong>di</strong>ci del tribunale <strong>di</strong> sorveglianza per esaminarlo. I giu<strong>di</strong>ci<br />

finalmente lo hanno fatto, come la legge prescrive, e lo stanno facendo<br />

sempre più spesso e sempre più spesso accolgono i ricorsi. Per una<br />

ragione molto semplice: dove sono le prove dei contatti del detenuto<br />

con l’esterno al fine <strong>di</strong> continuare a delinquere? Se le prove dei<br />

contatti a fini criminosi con l’esterno ci fossero (questo è il cavallo <strong>di</strong><br />

battaglia degli avvocati), il detenuto non sarebbe soltanto sottoposto ai<br />

rigori del carcere duro, ma sarebbe <strong>di</strong> nuovo indagato e processato e <strong>di</strong><br />

nuovo condannato per crimini che in tal modo continua a commettere;<br />

se le prove non ci sono, i giu<strong>di</strong>ci non possono convalidare il decreto<br />

che il ministro emette meccanicamente solo sulla base dei rapporti <strong>di</strong><br />

polizia”.<br />

305 L. JANNUZZI, Senatore in<strong>di</strong>pendente eletto con Forza Italia, 41 bis, la comme<strong>di</strong>a degli equivoci, cit.<br />

e<strong>di</strong>toriale Panorama, 15 gennaio 2004, pag. 71.<br />

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