Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...
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LA LEGISLAZIONE PREMIALE E LE SANZIONI PENITENZIARIE<br />
COME SCELTA DI POLITICA CRIMINALE<br />
ministeriale <strong>di</strong> cui trattasi ha perduto la sua efficacia alla scadenza<br />
semestrale prevista per il 25 ottobre 1995; ne consegue la<br />
inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza <strong>di</strong> interesse.<br />
Questo, invero, deve notoriamente essere concreto, attuale ed<br />
apprezzabile giuri<strong>di</strong>camente, restando escluso quando l’impugnativa,<br />
per ragioni originarie o sopraggiunte, esprima una pretesa meramente<br />
teorica ed astratta all’esattezza giuri<strong>di</strong>ca della pronuncia, o,<br />
comunque, non possa condurre ad alcuna mo<strong>di</strong>fica del provve<strong>di</strong>mento<br />
impugnato. Ne consegue la declaratoria <strong>di</strong> inammissibilità del ricorso,<br />
con esclusione delle pronunce accessorie alla stregua delle ragioni che<br />
la determinano...”. A questa soluzione <strong>di</strong>scutibile ha posto rime<strong>di</strong>o la<br />
normativa <strong>di</strong> fine 2002 incidendo <strong>di</strong>fferentemente l’istituto della<br />
rinnovabilità semestrale dei decreti applicativi. Ad appena un anno<br />
dalla entrata in vigore della normativa concernente il carcere duro ci si<br />
deve purtroppo rendere conto che qualcosa non ha evidentemente<br />
funzionato in sede <strong>di</strong> applicazione. Si tratta in particolare del sistema<br />
<strong>di</strong> analisi e verifica dei ricorsi giuris<strong>di</strong>zionali presentati per chiedere<br />
l’annullamento del decreto ministeriale. Sono 64 i boss della<br />
<strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> che hanno ottenuto la revoca <strong>di</strong> questa misura<br />
imposta per impe<strong>di</strong>re che anche dal carcere si tengano le fila delle<br />
attività delinquenziali. Detto proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> revisione della<br />
posizione inframuraria non riverbera effetti solo nella materiale<br />
permanenza nel luogo <strong>di</strong> detenzione, ma si profila la prospettiva che<br />
gli stessi possano facilmente uscire dal circuito carcerario potendo<br />
fruire <strong>di</strong> permessi premio ed altri benefici. Osservando a sistema la<br />
normativa, c’è da rilevare come tale prospettiva non appaia in realtà<br />
così imme<strong>di</strong>ata, ancorchè possibile. Infatti, secondo quanto <strong>di</strong>sposto<br />
dall’articolo 4 bis dell’Or<strong>di</strong>namento penitenziario ciò che determina la<br />
conce<strong>di</strong>bilità dei benefici è il titolo del reato definito dalla sentenza <strong>di</strong><br />
condanna, mentre l’applicazione del regime detentivo speciale è<br />
ininfluente a questi fini.<br />
Come precedentemente osservato, lo spirito del provve<strong>di</strong>mento<br />
restrittivo ruotava intorno alla necessità <strong>di</strong> rendere inoffensivi i<br />
principali artefici <strong>di</strong> gravissimi episo<strong>di</strong> criminali compiuti, o<br />
<strong>di</strong>rettamente o a mezzo delle organizzazioni rispetto alle quali si<br />
ponevano in posizione verticistica. L’isolamento in carcere,<br />
l’impossibilità <strong>di</strong> comunicare liberamente con l’esterno, la riduzione<br />
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