Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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270 LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO criminalità comune e reati commessi nel contesto di organizzazioni criminose. Tale scelta - oltre ad una evidente diversa gradazione degli aspetti penali in senso proprio - riverbera effetti anche sul trattamento penitenziario, dando così vita ad un vero e proprio sistema di cosiddetto “doppio binario amministrativo”, i cui effetti principali ed immediati sono la netta differenziazione tra indagati detenuti per reati di mafia e soggetti internati per reati comuni. Per questo, al fianco delle norme costituenti l’aspetto penale delle misure di politica criminale di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, trovano spazio strumenti atti a differenziare il contrasto anche sul piano amministrativo, e questo con riferimento alla problematica del regime di detenzione, nonché alla disciplina della concessione dei benefici penitenziari. Il vertice di tale differenziazione coincide senza dubbio con il verificarsi dei fatti dell’estate del 1992, al seguito dei quali furono emanate disposizioni di estrema rigidità, direttamente incidenti sulla condizione del mafioso detenuto e sulla concessione di permessi premi ed altri benefici penitenziari. Nell’ambito dello stesso contesto legislativo - rivitalizzando istituti già in vigore nelle fasi di più incisiva recrudescenza del fenomeno eversivo - vennero fissate in norma misure eccezionali e temporanee consistenti nella compressione degli spazi di libertà intramuraria 299 per i soggetti detenuti sottoposti al regime del “carcere duro”. Soggetta a numerose reiterazioni e piccole modifiche nel corso degli anni, la materia è stata da ultimo disciplinata con la legge 23 dicembre 2002, n. 279. Il corpus juris all’esame si compone, nella sostanza, di due sole norme, ossia dagli articoli 4-bis e 41-bis dell’ordinamento penitenziario, ed è la risultante di precise scelte di politica criminale che si snodano lungo le seguenti direttrici: individuazione di una serie di figure delittuose che per gravità e modalità di specifica condotta, si atteggiano quale tipica 299 Viene accentuata la differenziazione del trattamento, prevedendo, per un verso un sistema volto ad assicurare a chi si pente un trattamento differenziato e particolarmente favorevole e per l’altro un sistema speculare a questo, caratterizzato da rigore estremo, dal divieto di fruizione di ogni beneficio penitenziario per chi non cessasse i collegamenti con la organizzazione criminale di appartenenza. Il trattamento offre ormai tre circuiti differenziati: uno ordinario con riguardo ai detenuti normali, uno riservato ai collaboratori di giustizia e uno destinato ai detenuti per i delitti indicati nell’articolo 4 bis dell’O.p. non collaboranti.

LA LEGISLAZIONE PREMIALE E LE SANZIONI PENITENZIARIE COME SCELTA DI POLITICA CRIMINALE espressione di reati propri della criminalità organizzata e che vengono trasversalmente incise dalla caducazione dei benefici; incentivazione della collaborazione attiva prevedendo un meccanismo premiale applicabile a coloro che, con il loro comportamento, denotano il concreto ed effettivo distacco dalle consorterie di originaria appartenenza. L’assunto trova ampia conferma oltre che nell’articolo 15 del decreto legge 306/92 (mantenimento dei benefici per i collaboratori) anche nel precedente articolo 13 laddove è previsto che ai soggetti ammessi allo speciale programma di protezione i benefici penitenziari sono concedibili anche in deroga alle vigenti disposizioni. Tale ultima previsione, che rappresenta indubbiamente un fortissimo incentivo alla collaborazione, conferisce al testo una valenza di politica criminale e non solo penitenziaria privilegiando l’aspetto dell’indagine rispetto a quello della rieducazione e del reinserimento. Del resto lo stesso Ministro proponente nel presentare il provvedimento (Assemblea del Senato, seduta del 6 agosto 1992) ha riferito come “...(la collaborazione) sia l’arma più efficace per contrastare la criminalità organizzata...dato che praticamente tutti i processi che hanno ottenuto qualche risultato...sono stati fondati...sulla collaborazione di ex appartenenti alle associazioni di stampo mafioso...”. Va peraltro rilevato che lo steso proponente in sede di relazione sul contenuto della successiva legge di conversione ha, altresì, posto in evidenza che il fulcro dell’intervento legislativo non riguarda solo il ritorno in termini di positività per le indagini che la collaborazione innegabilmente offre, ma che la scelta collaborativa è la sola ad esprimere con certezza la volontà di emenda e che quindi la ratio del provvedimento è quella di riverberare effetti anche sotto il profilo penitenziario. In merito ai contenuti della legge di conversione, tuttora stabili nonostante le recenti integrazioni, c’è da precisare che la stessa ha rivisitato in senso favorevole al reo (in ciò confortando la tesi rieducativa) ammettendo ai benefici penitenziari anche chi offra una collaborazione oggettivamente irrilevante nei risultati (ad esempio perché tutti gli autori del fatto criminoso sono già stati individuati) ovvero la stessa risulti impossibile (ruolo marginale del soggetto nell’organizzazione individuato nella sentenza di condanna), alla condizione che vi sia la prova dell’inesistenza di collegamenti attuali 271

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LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

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<strong>criminalità</strong> comune e reati commessi nel contesto <strong>di</strong> organizzazioni<br />

criminose. Tale scelta - oltre ad una evidente <strong>di</strong>versa gradazione degli<br />

aspetti penali in senso proprio - riverbera effetti anche sul trattamento<br />

penitenziario, dando così vita ad un vero e proprio sistema <strong>di</strong><br />

cosiddetto “doppio binario amministrativo”, i cui effetti principali ed<br />

imme<strong>di</strong>ati sono la netta <strong>di</strong>fferenziazione tra indagati detenuti per reati<br />

<strong>di</strong> mafia e soggetti internati per reati comuni. Per questo, al fianco<br />

delle norme costituenti l’aspetto penale delle misure <strong>di</strong> politica<br />

criminale <strong>di</strong> contrasto alla <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong>,<br />

trovano spazio strumenti atti a <strong>di</strong>fferenziare il contrasto anche sul<br />

piano amministrativo, e questo con riferimento alla problematica del<br />

regime <strong>di</strong> detenzione, nonché alla <strong>di</strong>sciplina della concessione dei<br />

benefici penitenziari. Il vertice <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>fferenziazione coincide senza<br />

dubbio con il verificarsi dei fatti dell’estate del 1992, al seguito dei<br />

quali furono emanate <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> estrema rigi<strong>di</strong>tà, <strong>di</strong>rettamente<br />

incidenti sulla con<strong>di</strong>zione del <strong>mafioso</strong> detenuto e sulla concessione <strong>di</strong><br />

permessi premi ed altri benefici penitenziari.<br />

Nell’ambito dello stesso contesto legislativo - rivitalizzando istituti<br />

già in vigore nelle fasi <strong>di</strong> più incisiva recrudescenza del fenomeno<br />

eversivo - vennero fissate in norma misure eccezionali e temporanee<br />

consistenti nella compressione degli spazi <strong>di</strong> libertà intramuraria 299 per<br />

i soggetti detenuti sottoposti al regime del “carcere duro”. Soggetta a<br />

numerose reiterazioni e piccole mo<strong>di</strong>fiche nel corso degli anni, la<br />

materia è stata da ultimo <strong>di</strong>sciplinata con la legge 23 <strong>di</strong>cembre 2002,<br />

n. 279.<br />

Il corpus juris all’esame si compone, nella sostanza, <strong>di</strong> due sole<br />

norme, ossia dagli articoli 4-bis e 41-bis dell’or<strong>di</strong>namento<br />

penitenziario, ed è la risultante <strong>di</strong> precise scelte <strong>di</strong> politica criminale<br />

che si snodano lungo le seguenti <strong>di</strong>rettrici:<br />

in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> figure delittuose che per gravità e<br />

modalità <strong>di</strong> specifica condotta, si atteggiano quale tipica<br />

299 Viene accentuata la <strong>di</strong>fferenziazione del trattamento, prevedendo, per un verso un sistema volto ad<br />

assicurare a chi si pente un trattamento <strong>di</strong>fferenziato e particolarmente favorevole e per l’altro un<br />

sistema speculare a questo, caratterizzato da rigore estremo, dal <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> fruizione <strong>di</strong> ogni beneficio<br />

penitenziario per chi non cessasse i collegamenti con la organizzazione criminale <strong>di</strong> appartenenza. Il<br />

trattamento offre ormai tre circuiti <strong>di</strong>fferenziati: uno or<strong>di</strong>nario con riguardo ai detenuti normali, uno<br />

riservato ai collaboratori <strong>di</strong> giustizia e uno destinato ai detenuti per i delitti in<strong>di</strong>cati nell’articolo 4 bis<br />

dell’O.p. non collaboranti.

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