Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...
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268 LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO esplicitamente prevista una serie non indifferente di conseguenze in caso di collaborazione infedele, che possono giungere fino alla revoca delle misure tutorie. Per precisa scelta legislativa i benefici penitenziari non possono essere concessi se non sia stato redatto entro i termini prefissati (180 giorni) il verbale sopra indicato e non sia stata dal collaborante espiato almeno un quarto della pena inflitta o dieci anni in caso di ergastolo. Allo scopo di garantire la genuinità della collaborazione è altresì prevista una serie di misure dirette a: isolare immediatamente il collaboratore fino al termine della stesura del verbale iniziale di collaborazione; inasprire le pene in caso di calunnia; disporre la revisione dei procedimenti anche conclusi con sentenza già passata in giudicato nel caso si accerti che gli sconti di pena accordati sono frutto di una collaborazione falsa, incompleta o reticente. In aggiunta, e sempre nell’ottica di evitare la possibile contaminazione della collaborazione stessa, il legislatore fissa un altro principio modificando appositamente l’articolo 106 del codice di procedura penale che, nella nuova formulazione, prevede come il medesimo difensore non possa assumere la difesa di più collaboratori che rendano dichiarazioni indizianti in direzione di soggetti coincidenti 296 . Per quanto riguarda i testimoni di giustizia la normativa fissa un principio di carattere generale e cioè che gli stessi non possono essere sottoposti al medesimo trattamento riservato al collaboratore detenuto 297 . 296 M. FUMO, Il nuovo statuto del collaboratore di giustizia: aspetti normativi della recente riforma e le forme premiali speciali, Frascati 19 – 23 novembre 2001. “…Lo scopo della nuova norma è evidente: si vuole evitare che il difensore possa essere strumento, anche inconsapevole, di comunicazione o concertazione tra “pentiti”. La valutazione delle cosi dette dichiarazioni incrociate dovrà cioè essere effettuata nella certezza, o quantomeno nella ragionevole presunzione, non solo che i dichiaranti non abbiano concordato le loro rivelazioni, ma che le abbiano rese essendo l’uno all’oscuro del contenuto di quelle rese dall’altro. (…) Il riflesso di tale divieto per il collaboratore consiste in una non piena facoltà di scelta del difensore. E questa, per la verità, non sembra una limitazione da poco…”. 297 M. FUMO cit. con riferimento alla separazione tra le due figure afferma “… ci si è resi conto che assoggettare gli incolpevoli testimoni di fatti delittuosi allo stesso, soffocante, regime di vita e subordinare la loro protezione alle medesime, restrittive, condizioni previste per “pentiti di mafia” era assolutamente iniquo e, tutto sommato, impopolare. In fin dei conti, marcare la differenza serve anche a connotare in maniera negativa, quantomeno dal punto di vista morale, la differenza. E ciò soddisfa, certamente, sul piano simbolico, le aspettative di gran parte dell’opinione pubblica che
LA LEGISLAZIONE PREMIALE E LE SANZIONI PENITENZIARIE COME SCELTA DI POLITICA CRIMINALE Ciò posto, e sotto il profilo applicativo è altresì previsto che gli stessi possano essere ammessi al programma di protezione indipendentemente dal reato per il quale riferiscono e che per le loro dichiarazioni si possa prescindere dal requisito della completezza o della novità, previsto come fondamentale per i collaboratori di giustizia. 4. LE MISURE COERCITIVE “…Infine, c’è la questione della temporaneità del provvedimento e della sua proroga. Signor Presidente, come ho detto per molto tempo (saranno stati centinaia i provvedimenti che ho firmato), le motivazioni delle proroghe appartengono a quella categoria di cose che si firmano previa bendatura degli occhi (tanto è un’azione automatica che sappiamo fare tutti e con l’occhio bendato viene meglio). Questo lo dico senza avanzare assolutamente critiche nei confronti degli organi che erano di volta in volta chiamati a fornire gli elementi, ma perché certe volte è quasi una probatio diabolica …”. G. AYALA in “Discussione sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario”, Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità mafiosa o similare”, 9 luglio 2002. L’esigenza di contrastare il proliferare di fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso ha decisamente influenzato la produzione normativa in materia di giustizia e sicurezza dell’ultimo decennio. Ne è scaturito un quadro normativo frammentario (ad oggi non esiste un testo unico delle disposizioni di legge contro la mafia 298 ) caratterizzato tuttavia da significative peculiarità tra cui spicca la scelta differenziata, all’interno del sistema, tra fattispecie di pretende venga rimarcato, ogni qualvolta sia possibile, il carattere spregevole del delatore – collaboratore e la natura strettamente necessitata del ricorso alla sua collaborazione…”. 298 L’esigenza di un testo unico di leggi antimafia, da più parti invocata, ha trovato nella Commissione antimafia della XIII Legislatura, un luogo di dibattito e di assenso, ponendosi come una delle riforme più auspicate sotto il profilo della necessità di approccio sistematico e complessivo al fenomeno della criminalità organizzata. 269
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COME SCELTA DI POLITICA CRIMINALE<br />
Ciò posto, e sotto il profilo applicativo è altresì previsto che gli<br />
stessi possano essere ammessi al programma <strong>di</strong> protezione<br />
in<strong>di</strong>pendentemente dal reato per il quale riferiscono e che per le loro<br />
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“…Infine, c’è la questione della temporaneità del provve<strong>di</strong>mento e<br />
della sua proroga. Signor Presidente, come ho detto per molto tempo<br />
(saranno stati centinaia i provve<strong>di</strong>menti che ho firmato), le<br />
motivazioni delle proroghe appartengono a quella categoria <strong>di</strong> cose<br />
che si firmano previa bendatura degli occhi (tanto è un’azione<br />
automatica che sappiamo fare tutti e con l’occhio bendato viene<br />
meglio). Questo lo <strong>di</strong>co senza avanzare assolutamente critiche nei<br />
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G. AYALA in “Discussione sulle questioni emerse in sede <strong>di</strong><br />
applicazione della normativa vigente in tema <strong>di</strong> regime carcerario<br />
speciale previsto dall’articolo 41-bis dell’or<strong>di</strong>namento penitenziario”,<br />
Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della <strong>criminalità</strong><br />
mafiosa o similare”, 9 luglio 2002.<br />
L’esigenza <strong>di</strong> contrastare il proliferare <strong>di</strong> fenomeni <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong><br />
<strong>organizzata</strong> <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong> ha decisamente influenzato la<br />
produzione normativa in materia <strong>di</strong> giustizia e sicurezza dell’ultimo<br />
decennio. Ne è scaturito un quadro normativo frammentario (ad oggi<br />
non esiste un testo unico delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge contro la mafia 298 )<br />
caratterizzato tuttavia da significative peculiarità tra cui spicca la<br />
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pretende venga rimarcato, ogni qualvolta sia possibile, il carattere spregevole del delatore –<br />
collaboratore e la natura strettamente necessitata del ricorso alla sua collaborazione…”.<br />
298 L’esigenza <strong>di</strong> un testo unico <strong>di</strong> leggi antimafia, da più parti invocata, ha trovato nella Commissione<br />
antimafia della XIII Legislatura, un luogo <strong>di</strong> <strong>di</strong>battito e <strong>di</strong> assenso, ponendosi come una delle riforme<br />
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