Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...
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LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />
E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />
linea eccessivamente restrittiva e penalizzante: il collaboratore deve<br />
essere isolato in carcere, ricordare tutto e subito, rinunciare a far<br />
proteggere tutti i familiari, consegnare tutti i suoi beni, essere<br />
sottoposto a regimi detentivi più restrittivi <strong>di</strong> quelli generalmente<br />
applicati agli altri detenuti o condannati. Insomma, oggi un<br />
“aspirante collaboratore” per il suo coraggio <strong>di</strong> affrontare la<br />
situazione sopra descritta dovrebbe essere sottoposto a una perizia<br />
psichiatrica il cui esito potrebbe forse risolvere a monte le<br />
problematiche relative alla sua au<strong>di</strong>zione…”.<br />
Marco M. ALMA, in “<strong>La</strong> condotta processuale del collaboratore <strong>di</strong><br />
giustizia e le sue conseguenze sul trattamento cautelare e <strong>di</strong><br />
protezione” III Corso Mario Amato, Frascati, 2000.<br />
Le scelte <strong>di</strong> politica criminale, in quanto scelte politiche, sono<br />
caratterizzate dalla necessità <strong>di</strong> contemperare più aspetti tra cui, non<br />
ultimo, il clima <strong>di</strong> generale <strong>di</strong>ffidenza aleggiante attorno alla figura<br />
stessa del collaboratore <strong>di</strong> giustizia, ritenuto, per un verso, portatore <strong>di</strong><br />
valori infi<strong>di</strong> e abietti e, per altra via, utile strumento <strong>di</strong> acquisizione<br />
probatoria. Esse, quin<strong>di</strong>, sono legate al criterio del “male necessario”,<br />
tanto più accettato nei momenti <strong>di</strong> attualità della minaccia, quanto più<br />
intollerabile in fasi in cui è assente o invisibile il fenomeno da<br />
contrastare.<br />
Così come si è detto al capitolo 2 trattando dell’evoluzione dei<br />
fenomeni endogeni, il progressivo inabissamento delle mafie è<br />
fenomeno che non poteva non influenzare le scelte del legislatore,<br />
costringendolo, in definitiva, ad operare una mo<strong>di</strong>fica dell’impianto<br />
normativo che appare più votata a contenere il fenomeno collaborativo<br />
piuttosto che a massimizzarlo. Così, già a partire dal 1997, con il<br />
D.d.L. n. 2207 si abbozza la riforma della materia, concretizzatasi<br />
effettivamente il 13 febbraio 2001 con l’emanazione della legge n. 45.<br />
<strong>La</strong> riforma si incentra su tre punti essenziali:<br />
imposizione <strong>di</strong> presi<strong>di</strong> a tutela della genuinità della<br />
collaborazione;<br />
netta separazione del momento tutorio da quello premiale;<br />
separazione delle figure del collaboratore e del testimone <strong>di</strong><br />
giustizia,<br />
sul presupposto <strong>di</strong> rendere più incisivo l’insieme degli strumenti <strong>di</strong><br />
controllo sulla stessa gestione dei collaboratori attraverso la riduzione