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Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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266<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

linea eccessivamente restrittiva e penalizzante: il collaboratore deve<br />

essere isolato in carcere, ricordare tutto e subito, rinunciare a far<br />

proteggere tutti i familiari, consegnare tutti i suoi beni, essere<br />

sottoposto a regimi detentivi più restrittivi <strong>di</strong> quelli generalmente<br />

applicati agli altri detenuti o condannati. Insomma, oggi un<br />

“aspirante collaboratore” per il suo coraggio <strong>di</strong> affrontare la<br />

situazione sopra descritta dovrebbe essere sottoposto a una perizia<br />

psichiatrica il cui esito potrebbe forse risolvere a monte le<br />

problematiche relative alla sua au<strong>di</strong>zione…”.<br />

Marco M. ALMA, in “<strong>La</strong> condotta processuale del collaboratore <strong>di</strong><br />

giustizia e le sue conseguenze sul trattamento cautelare e <strong>di</strong><br />

protezione” III Corso Mario Amato, Frascati, 2000.<br />

Le scelte <strong>di</strong> politica criminale, in quanto scelte politiche, sono<br />

caratterizzate dalla necessità <strong>di</strong> contemperare più aspetti tra cui, non<br />

ultimo, il clima <strong>di</strong> generale <strong>di</strong>ffidenza aleggiante attorno alla figura<br />

stessa del collaboratore <strong>di</strong> giustizia, ritenuto, per un verso, portatore <strong>di</strong><br />

valori infi<strong>di</strong> e abietti e, per altra via, utile strumento <strong>di</strong> acquisizione<br />

probatoria. Esse, quin<strong>di</strong>, sono legate al criterio del “male necessario”,<br />

tanto più accettato nei momenti <strong>di</strong> attualità della minaccia, quanto più<br />

intollerabile in fasi in cui è assente o invisibile il fenomeno da<br />

contrastare.<br />

Così come si è detto al capitolo 2 trattando dell’evoluzione dei<br />

fenomeni endogeni, il progressivo inabissamento delle mafie è<br />

fenomeno che non poteva non influenzare le scelte del legislatore,<br />

costringendolo, in definitiva, ad operare una mo<strong>di</strong>fica dell’impianto<br />

normativo che appare più votata a contenere il fenomeno collaborativo<br />

piuttosto che a massimizzarlo. Così, già a partire dal 1997, con il<br />

D.d.L. n. 2207 si abbozza la riforma della materia, concretizzatasi<br />

effettivamente il 13 febbraio 2001 con l’emanazione della legge n. 45.<br />

<strong>La</strong> riforma si incentra su tre punti essenziali:<br />

imposizione <strong>di</strong> presi<strong>di</strong> a tutela della genuinità della<br />

collaborazione;<br />

netta separazione del momento tutorio da quello premiale;<br />

separazione delle figure del collaboratore e del testimone <strong>di</strong><br />

giustizia,<br />

sul presupposto <strong>di</strong> rendere più incisivo l’insieme degli strumenti <strong>di</strong><br />

controllo sulla stessa gestione dei collaboratori attraverso la riduzione

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