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Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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LA LEGISLAZIONE PREMIALE E LE SANZIONI PENITENZIARIE<br />

COME SCELTA DI POLITICA CRIMINALE<br />

Il quadro complessivo, così come emergente dalle successive<br />

stratificazioni normative pone in imme<strong>di</strong>ata evidenza quanto il sistema<br />

risulti ampiamente frammentato tra aspetti sanzionatori e aspetti<br />

premiali da un lato e benefici e aggravamenti della posizione<br />

carceraria dall’altro. Che tale metodologia legislativa potesse - come è<br />

stato - generare una notevole serie <strong>di</strong> problemi applicativi ed<br />

interpretativi era, in definitiva, più che scontato. Di ciò ne sono<br />

conferma i plurimi interventi della Suprema Corte, resi in tema <strong>di</strong><br />

applicabilità della custo<strong>di</strong>a cautelare ai soggetti sottoposti allo speciale<br />

programma <strong>di</strong> protezione, sulla detenzione alternativa, sui limiti<br />

temporali della durata della misura protettiva sia per quanto concerne<br />

lo stesso collaboratore che i suoi familiari. Altri aspetti <strong>di</strong> rilievo<br />

venuti all’esame della S.C. riguardano, infine, la titolarità <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti<br />

fondamentali a carico del pentito collaborante e che riguardano<br />

essenzialmente il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa (ivi compresa la facoltà <strong>di</strong> non<br />

rispondere) ovvero la protezione dello stesso al momento in cui decida<br />

<strong>di</strong> recedere dalla collaborazione per motivi <strong>di</strong>versi dal reinserimento<br />

nel circuito criminale (si pensi all’ipotesi del collaboratore minacciato<br />

<strong>di</strong> gravi e cre<strong>di</strong>bili ritorsioni sui familiari o al caso che taluno <strong>di</strong> questi<br />

sia stato sequestrato per indurlo a ritrattare le precedenti<br />

<strong>di</strong>chiarazioni).<br />

Quella della premialità è tuttavia materia sulla quale lo stesso<br />

legislatore non sembra aver chiaro l’ambito applicativo. Infatti, da un<br />

lato, si assiste all’ampliamento delle fattispecie anche ai collaboranti<br />

responsabili <strong>di</strong> reati associativi finalizzati al contrabbando <strong>di</strong> cui alla<br />

legge 92/2001, dall’altro, a medesime estensioni in <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> ipotesi<br />

oggettivamente insignificanti sul piano dell’allarme sociale,<br />

vertendosi in tema <strong>di</strong> furto e dell’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> complici e<br />

ricettatori (L. 128/2001). Si assiste cioè a una contrad<strong>di</strong>zione evidente<br />

tra necessità e utilità, tra logica premiale e prevenzione or<strong>di</strong>naria che<br />

non contribuisce <strong>di</strong> certo alla stabilità <strong>di</strong> un sistema caratterizzato da<br />

notevoli ombre.<br />

3. LA LEGGE 13 FEBBRAIO 2001, N. 45<br />

“… in definitiva, <strong>di</strong> fronte al rischio che la normativa premiale<br />

possa essere utilizzata strumentalmente, il legislatore ha scelto una<br />

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