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Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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LA LEGISLAZIONE PREMIALE E LE SANZIONI PENITENZIARIE<br />

COME SCELTA DI POLITICA CRIMINALE<br />

generale e <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a dei beni (materiali e immateriali) oggetto <strong>di</strong><br />

aggressione da parte del potere <strong>mafioso</strong>. Per altro verso contribuirono<br />

ad ostacolare la rapida adozione <strong>di</strong> una normativa specifica che la<br />

magistratura chiedeva fin dai primi anni Ottanta i seguenti fattori:<br />

generale repulsione per i maxi processi, considerati veri e propri<br />

mostri giuri<strong>di</strong>ci; i dubbi sul possibile uso strumentale dei pentiti in una<br />

materia che come si è visto in precedenza affonda le proprie ra<strong>di</strong>ci nel<br />

rapporto <strong>di</strong> contiguità con il potere politico e quello economico; gli<br />

errori devastanti (si pensi al caso Tortora) commessi nella gestione dei<br />

pentiti, facile chiave <strong>di</strong> demonizzazione dell’intero sistema.<br />

2. LA RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA PREMIALE IN MATERIA DI<br />

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA<br />

A fronte <strong>di</strong> una precisa in<strong>di</strong>cazione dottrinale che come visto<br />

osteggiava in linea <strong>di</strong> principio la stessa ammissibilità della<br />

collaborazione, è tuttavia emersa nel tempo la piena consapevolezza<br />

dell’impossibilità <strong>di</strong> rinunciare a questo mezzo <strong>di</strong> acquisizione<br />

probatoria, anche a costo <strong>di</strong> sopportare l’alea della non genuinità della<br />

collaborazione stessa e rimettendo agli organi giu<strong>di</strong>canti la<br />

responsabilità dell’accertamento <strong>di</strong> tale aspetto, invero non <strong>di</strong> secondo<br />

momento. Ma, come normalmente avvenuto in materia antimafia,<br />

nessun provve<strong>di</strong>mento strutturato è stato assunto fino a quando non è<br />

esplosa l’emergenza rappresentata sia dall’ampliamento del numero<br />

delle collaborazioni 292 , sia dalla virulenta ripresentazione del<br />

fenomeno <strong>mafioso</strong>. Così, solo nel 1991, si è proceduto alla<br />

emanazione <strong>di</strong> una specifica regolamentazione del fenomeno delle<br />

collaborazioni racchiuso, questo, in una norma viziata già in origine<br />

292 S. LODATO e P. GRASSO, <strong>La</strong> mafia invisibile, Op. cit. Mondadori, 2001, pag.166. Sul punto<br />

dell’ampliamento del fenomeno una precisa in<strong>di</strong>cazione viene fornita da P. GRASSO che, nel testo<br />

citato, scrive: “...Io non sono abituato a negare l’evidenza. Devo ammettere, per onestà, che la<br />

gestione dei collaboratori <strong>di</strong> giustizia è stata talvolta inadeguata. Ma nessuno poteva prevedere che il<br />

fenomeno sarebbe esploso in maniera così incontrollabile. L’incremento quantitativo è stato talmente<br />

rapido da non consentire un parallelo adeguamento delle strutture <strong>di</strong> protezione. Si sono raggiunte<br />

punte <strong>di</strong> oltre mille collaboratori mentre sfioravano quota cinquemila i familiari che venivano<br />

protetti. (…) Le lentezze burocratiche e l’impossibilità <strong>di</strong> mantenere gli impegni presi hanno<br />

provocato comportamenti scorretti o, in parecchi casi, l’interruzione della collaborazione”.<br />

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