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Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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260<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

inconciliabilità assoluta fra il principio della proporzionalità<br />

della pena e l’applicazione <strong>di</strong> un meccanismo premiale che<br />

vedeva una <strong>di</strong>retta correlazione tra apporto processuale e<br />

sanzione. Il Musco, in particolare, osservava come<br />

l’applicazione <strong>di</strong> una normativa premiale si sarebbe risolta in<br />

un’intollerabile violazione del principio che vuole la pena<br />

proporzionata alla gravità del reato ed al grado <strong>di</strong><br />

responsabilità personale.<br />

obliterazione degli aspetti <strong>di</strong> rieducazione e recupero con<br />

conseguente e <strong>di</strong>retta rinuncia da parte dello Stato a garantire<br />

effettività al principio rieducativo della sanzione. Questo in<br />

quanto l’istituto non richiedeva affatto alcuna valutazione o<br />

apprezzamento dell’aspetto intimistico della <strong>di</strong>ssociazione e<br />

della collaborazione, aprendo così il sistema penale a possibili<br />

e strumentali impieghi in guisa <strong>di</strong> ritorsione, vendetta o<br />

calunnia e quin<strong>di</strong> impossibili da conciliare con gli stessi<br />

principi fondanti del <strong>di</strong>ritto.<br />

Per chiarire la rigi<strong>di</strong>tà dell’atteggiamento <strong>di</strong> chiusura espresso<br />

dalla prevalente dottrina si ritiene illuminante - ancorché non del tutto<br />

convincente - la posizione del Tranchina 291 che afferma: “… il<br />

processo penale degradato ad arnese <strong>di</strong> polizia, ad espe<strong>di</strong>ente <strong>di</strong><br />

caserma dove trovano ricetto spie, delatori e confidenti perde <strong>di</strong><br />

cre<strong>di</strong>bilità e finisce per pagare da solo il debito che la società tutta ha<br />

contratto nei confronti dei suoi più vergognosi cre<strong>di</strong>tori: i<br />

collaboratori <strong>di</strong> giustizia…”.<br />

Ragionando in punto <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto non si può negare che tutte le<br />

motivazioni contrarie all’applicazione dei benefici premiali in genere,<br />

ed in particolare ai mafiosi, appaiono fondatamente basate e come tali<br />

ampiamente con<strong>di</strong>visibili dal punto <strong>di</strong> vista dell’analisi scientifica.<br />

Tuttavia, non si può negare che l’utilizzo massivo dei collaboratori <strong>di</strong><br />

giustizia - pur con tutti i potenziali limiti negativi che tale forma <strong>di</strong><br />

patteggiamento tra Stato e criminali comporta - ha determinato un<br />

salto <strong>di</strong> qualità senza precedenti nel contrasto alle mafie. <strong>La</strong> scelta <strong>di</strong><br />

anteporre agli sterili principi una visione più laica della realtà appare<br />

quin<strong>di</strong> necessitata dalla salvaguar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> più ampie esigenze <strong>di</strong> tutela<br />

291 G. TRANCHINA, Processo penale e società, Riv. It. <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto e procedura penale, 1987, pag. 40.

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