Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...
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256 LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO significatività, ossia quando determinino il possesso di un pacchetto azionario idoneo al governo delle scelte aziendali, ovvero quando vi sia la prova o almeno il sospetto che l’opera di intimidazione esercitatile possa sortire il medesimo effetto; gli accertamenti bancari devono essere il più possibile mirati evitando, quando non strettamente necessario o giudicato potenzialmente produttivo, di estenderli a dismisura a tutti gli istituti di credito operanti sul territorio nazionale. Nel settore del contrasto alle manifestazioni economiche della criminalità organizzata ciò che più conta è, pertanto, l’accuratezza della fase di preparazione delle attività e della preventiva ricerca informativa. Tanto più essa sarà puntuale, tanto più celere e proficua sarà l’attività di ricerca e repressione.
CAPITOLO VIII LA LEGISLAZIONE PREMIALE E LE SANZIONI PENITENZIARIE COME SCELTA DI POLITICA CRIMINALE Sommario: 1. Premessa; 2. La ricognizione della normativa premiale in materia di collaboratori di giustizia; 3. La legge 13 febbraio 2001, n. 45; 4. Le misure coercitive; 5. L’articolo 41-bis dell’Ordinamento penitenziario; 6. I principali problemi di costituzionalità. 1. LA NORMATIVA PREMIALE “…Provate a mettervi al loro posto: erano uomini d’onore, riveriti, stipendiati da un’organizzazione più seria e più solida di uno Stato sovrano, ben protetti dal loro infallibile servizio d’ordine, che all’improvviso si trovano a doversi confrontare con uno Stato indifferente, da una parte, e con una organizzazione inferocita per il tradimento dall’altra…”. G. FALCONE in collaborazione con M. PADOVANI in “Cose di Cosa nostra”, pag 68. Il tema della gestione dei soggetti che decidono di dissociarsi dalle consorterie di originaria appartenenza, siano esse di matrice politica o a contenuto criminale, è fenomeno di antiche origini 285 nel nostro ordinamento e che ha trovato ampia risonanza in periodi recenti sia 285 P.L. VIGNA, e A. LAUDATI, Contro la mafia globalizzata il pentito non può “appartenere” a un solo ufficio, in Diritto e Giustizia, n. 31, 15 settembre 2001, pagg. 8 e 9. “…il primo processo, di cui conserviamo gli atti, che ha visto come protagonista un “pentito” è stato celebrato nel 399 A.C. nel foro di Atene. Il processo riguardava il Capo del Governo di Atene, Alcibiade, che venne accusato di aver effettuato una mutilazione sacrilega delle statue del tempio prima di salpare con la flotta per la guerra contro Siracusa. Un aristocratico ateniese, Andocide, si autoaccusò dell’empia impresa chiamando in correità il Capo del Governo. Nell’arringa di Lisia, difensore di Alcibiade, si legge che il collaboratore era solo “un povero burattino”, che “si trattava di una manovra processuale” e che “vi era una strumentalizzazione politica del processo”. Le fonti testimoniano che Andocide fu disprezzato perché aveva parlato e si trascinò dietro, per tutta l’esistenza l’odio del mondo a cui apparteneva per natali e per censo “il prezzo della sua collaborazione con la giustizia era destinato a rivelarsi amarissimo: le persecuzioni degli amici offesi non vennero mai meno”.
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azionario idoneo al governo delle scelte aziendali, ovvero quando vi<br />
sia la prova o almeno il sospetto che l’opera <strong>di</strong> intimidazione<br />
esercitatile possa sortire il medesimo effetto; gli accertamenti bancari<br />
devono essere il più possibile mirati evitando, quando non<br />
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