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Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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252<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

Al termine <strong>di</strong> tali controlli e verifiche si avrà un quadro completo<br />

della reale con<strong>di</strong>zione economica dell’indagato, poiché viene<br />

esaminata sia sotto un profilo statico (patrimonio attuale posseduto)<br />

sia sotto un aspetto <strong>di</strong>namico (fonti <strong>di</strong> produzione attraverso cui la<br />

ricchezza si è evoluta nel tempo, fino alla attuale consistenza<br />

qualitativa e quantitativa).<br />

Secondo il Nanula dal punto <strong>di</strong> vista terminologico si dovrebbe<br />

invero parlare <strong>di</strong> indagini economico - patrimoniali e non soltanto <strong>di</strong><br />

indagini patrimoniali, nel senso che deve essere anche l’evoluzione<br />

dell’attività produttiva ad interessare gli inquirenti e non soltanto<br />

l’accumulo patrimoniale al quale tale attività sia attualmente<br />

pervenuta, anche se bisogna riconoscere che è comunque la<br />

ricostruzione dell’attuale situazione patrimoniale il punto<br />

fondamentale per i successivi confronti che possono condurre o meno<br />

alla sua giustificazione ufficiale 281 . <strong>La</strong> puntualizzazione qui esposta,<br />

assolutamente con<strong>di</strong>visibile sotto ogni profilo, appare altresì utile e<br />

funzionale alla proposizione <strong>di</strong> un ulteriore argomento, ossia quello<br />

relativo all’articolo 2-ter della legge 575/65. Detta norma al secondo<br />

comma recita: “(...) il tribunale, anche d’ufficio, or<strong>di</strong>na con decreto<br />

motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei confronti della<br />

quale è stato iniziato il proce<strong>di</strong>mento risulta poter <strong>di</strong>sporre,<br />

<strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente, quando il loro valore risulta<br />

sproporzionato al red<strong>di</strong>to <strong>di</strong>chiarato o all’attività economica svolta<br />

ovvero quando, sulla base <strong>di</strong> sufficienti in<strong>di</strong>zi si ha motivo <strong>di</strong> ritenere<br />

che gli stessi siano il frutto <strong>di</strong> attività illecite o ne costituiscano il<br />

reimpiego (...)”.<br />

Inserita nel contesto delle misure ablative e raccordata con quelle<br />

più in generale riferentesi alle indagini patrimoniali l’esposta<br />

previsione normativa genera non poche perplessità circa la sua<br />

effettiva portata.<br />

<strong>La</strong> locuzione “sproporzionato al red<strong>di</strong>to” oggettivamente fumosa,<br />

necessiterebbe <strong>di</strong> alcune precisazioni. Argomentando in maniera<br />

sistematica, si può sostenere che la sproporzione tra red<strong>di</strong>to e<br />

patrimonio rileva ai fini del sequestro solo e soltanto in quanto si verte<br />

in caso <strong>di</strong> pregressa sussistenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> mafiosità. Diversamente, si<br />

281 G. NANULA, Lotta alla mafia, Op. cit. Giuffrè, 1984, pag. 30.

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