29.05.2013 Views

Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

248<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

− sottoposte a proce<strong>di</strong>mento penale per taluno dei delitti<br />

previsti dagli artt. 416-bis (associazione per delinquere <strong>di</strong><br />

<strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong>), 629 (estorsione), che siano state<br />

sottoposte a proce<strong>di</strong>menti penali per 630 (sequestro <strong>di</strong><br />

persona a scopo <strong>di</strong> estorsione), 644 (usura), 648-bis<br />

(riciclaggio) e 648-ter (impiego <strong>di</strong> denaro, beni o utilità <strong>di</strong><br />

provenienza illecita).<br />

I medesimi accertamenti possano essere <strong>di</strong>sposti anche “nei<br />

confronti <strong>di</strong> chi ha la proprietà o la <strong>di</strong>sponibilità, a qualsiasi titolo, <strong>di</strong><br />

beni o altra utilità <strong>di</strong> valore non proporzionale al proprio red<strong>di</strong>to o alla<br />

propria capacità economica” obbligando gli stessi a giustificarne “la<br />

legittima provenienza”.<br />

Allorché, in base a concordanti in<strong>di</strong>zi ed all’eventuale fallimento<br />

dell’onere probatorio, incombente sul soggetto interessato, <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>mostrare la legittima provenienza delle sue ricchezze, vi sia motivo<br />

<strong>di</strong> ritenere che i beni siano il frutto <strong>di</strong> attività illecite o ne costituiscano<br />

il reimpiego, il Tribunale potrà decidere sulla loro confisca 279 . Tale<br />

provve<strong>di</strong>mento, anche se non esplicitamente previsto dal testo<br />

normativo, è da ritenersi consequenziale alla mancata giustificazione,<br />

per un duplice or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> motivi (<strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne sistematico e logico):<br />

a stessa collocazione della norma nell’ambito della L. 575/65,<br />

dopo gli articoli concernenti il sequestro e la confisca dei beni<br />

nei confronti del soggetto inquisito, la rende norma <strong>di</strong> chiusura<br />

avverso il tentativo “elusivo” posto in essere dal soggetto<br />

tramite la fittizia intestazione a terzi;<br />

è una naturale conseguenza della mancata giustificazione - da<br />

parte del terzo - della legittima provenienza, il che porta a<br />

ritenere verosimile che l’effettiva titolarità sia da ricondurre al<br />

soggetto inquisito.<br />

Il comma 2, invece, prevede che, qualora si riscontri una delle<br />

ipotesi previste al primo comma, il Tribunale può <strong>di</strong>sporre la<br />

sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni utilizzabili,<br />

<strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente, per lo svolgimento delle predette<br />

attività. Tale sospensione può essere adottata per massimo 6 mesi e<br />

279 In dottrina, dott. Gatti - Ed. Simone ‘92.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!