Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...
Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...
Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
248<br />
LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />
E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />
− sottoposte a proce<strong>di</strong>mento penale per taluno dei delitti<br />
previsti dagli artt. 416-bis (associazione per delinquere <strong>di</strong><br />
<strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong>), 629 (estorsione), che siano state<br />
sottoposte a proce<strong>di</strong>menti penali per 630 (sequestro <strong>di</strong><br />
persona a scopo <strong>di</strong> estorsione), 644 (usura), 648-bis<br />
(riciclaggio) e 648-ter (impiego <strong>di</strong> denaro, beni o utilità <strong>di</strong><br />
provenienza illecita).<br />
I medesimi accertamenti possano essere <strong>di</strong>sposti anche “nei<br />
confronti <strong>di</strong> chi ha la proprietà o la <strong>di</strong>sponibilità, a qualsiasi titolo, <strong>di</strong><br />
beni o altra utilità <strong>di</strong> valore non proporzionale al proprio red<strong>di</strong>to o alla<br />
propria capacità economica” obbligando gli stessi a giustificarne “la<br />
legittima provenienza”.<br />
Allorché, in base a concordanti in<strong>di</strong>zi ed all’eventuale fallimento<br />
dell’onere probatorio, incombente sul soggetto interessato, <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>mostrare la legittima provenienza delle sue ricchezze, vi sia motivo<br />
<strong>di</strong> ritenere che i beni siano il frutto <strong>di</strong> attività illecite o ne costituiscano<br />
il reimpiego, il Tribunale potrà decidere sulla loro confisca 279 . Tale<br />
provve<strong>di</strong>mento, anche se non esplicitamente previsto dal testo<br />
normativo, è da ritenersi consequenziale alla mancata giustificazione,<br />
per un duplice or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> motivi (<strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne sistematico e logico):<br />
a stessa collocazione della norma nell’ambito della L. 575/65,<br />
dopo gli articoli concernenti il sequestro e la confisca dei beni<br />
nei confronti del soggetto inquisito, la rende norma <strong>di</strong> chiusura<br />
avverso il tentativo “elusivo” posto in essere dal soggetto<br />
tramite la fittizia intestazione a terzi;<br />
è una naturale conseguenza della mancata giustificazione - da<br />
parte del terzo - della legittima provenienza, il che porta a<br />
ritenere verosimile che l’effettiva titolarità sia da ricondurre al<br />
soggetto inquisito.<br />
Il comma 2, invece, prevede che, qualora si riscontri una delle<br />
ipotesi previste al primo comma, il Tribunale può <strong>di</strong>sporre la<br />
sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni utilizzabili,<br />
<strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente, per lo svolgimento delle predette<br />
attività. Tale sospensione può essere adottata per massimo 6 mesi e<br />
279 In dottrina, dott. Gatti - Ed. Simone ‘92.