Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...
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244 LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO solo direttamente, ma anche indirettamente (il Tribunale, anche d’ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento risulta poter disporre direttamente o indirettamente - art. 2-ter, comma 2 275 ). Per l’accertamento sull’attività economica svolta dai soggetti passibili di applicazione di una misura di prevenzione, allo scopo anche di individuare e valutare l’effettiva consistenza delle fonti di reddito, si deve anche verificare, in particolare, ex comma 2, “se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all’esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici e delle Comunità europee”. Questa ultima categoria è stata introdotta dalla L. 55/90 in collegamento con la specifica criminalizzazione delle truffe finalizzate all’ottenimento, da parte dello Stato, degli enti pubblici o della CEE, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni comunque denominate (art. 640-bis C.P.). In aggiunta a questo la stessa norma (art. 2, comma 6) da facoltà al Procuratore della Repubblica ed al Questore la facoltà di richiedere, anche a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria: ad ogni ufficio della pubblica amministrazione; ad ogni ente creditizio; alle imprese, società ed enti di ogni tipo, informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini e possono procedere al sequestro della documentazione, con le modalità previste dal C.P.P. (art. 253, “oggetto e formalità del 275 Corte di Cassazione, Sentenza dell’8 luglio 1993, n. 2113, ““In tema di applicazione di misure di prevenzione, la sola “frequentazione” di componenti di una famiglia nota per la sua attività mafiosa non basta per dedurre l’adesione di una persona alle attività criminali dei frequentati o della loro famiglia di appartenenza, quando sussistano altre giustificazioni che possano spiegare tale frequentazione con moventi leciti. Ancorché, infatti, un determinato costume, diffuso in alcuni territori, possa indurre le persone legate da vincoli di parentela ad aderire a stili di vita o ad attività contrarie alle leggi, per una errata concezione degli obblighi morali derivanti dai vincoli di sangue e di affinità, non basta l’appartenenza ad un nucleo familiare, alcuni componenti del quale siano dediti ad attività mafiose, per dedurre l’appartenenza all’organizzazione criminale di tutti i membri del nucleo stesso. Né tale appartenenza criminale può essere dedotta dalla frequentazione tra parenti, quando essa sia giustificata dalla limitata estensione del luogo di residenza e non sia finalizzata al compimento di atti criminosi, risultante da altri elementi di riscontro”“.
CONTRASTO ALL’ACCUMULAZIONE ILLECITA DI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 245 sequestro” - art. 254, “sequestro di corrispondenza” - art. 255, “sequestro presso banche”). Solo dopo aver accertato l’esistenza dei segnalati presupposti soggettivi ed oggettivi, si può procedere all’applicazione del provvedimento di sequestro dei beni, riconducibili al soggetto nei cui confronti è in corso il procedimento per l’applicazione della misura della misura di prevenzione. Come si evince dalla formulazione dell’art. 2, il sequestro, prima, e la confisca, poi, non possono colpire tutti i beni - indiscriminatamente - di coloro che sono sottoposti a misura di prevenzione personale, bensì solo quelli che si ha motivo di ritenere esser frutto di attività illecite 276 o che ne costituiscono il reimpiego. La possibilità che un indiziato di mafia possa avere anche un patrimonio acquisito legittimamente impone al Giudice di merito, allorquando passa all’applicazione di misure patrimoniali, un’indagine che, anzitutto, deve essere condotta su ogni singolo bene e deve portare alla dimostrazione cronologica e logica della loro provenienza illecita attraverso l’individuazione del nesso di causalità fra condotta mafiosa e l’illecito profitto. L’indagine del Giudice inoltre deve essere più specifica quando coinvolge beni appartenenti a terzi, ma di cui dispone il soggetto indiziato di mafia, dato che in tal caso la commistione patrimoniale investe beni che in parte sono del sottoposto alla misura di prevenzione personale, mentre in altra parte sono - o possono essere - di soggetto che non è indiziato di 276 Appare opportuno richiamare in tale contesto tre importanti Sentenze della Corte di Cassazione che, in sostanza, legittimano il sequestro dei beni acquisiti dal soggetto sottoposto a misure di prevenzione antecedentemente all’entrata in vigore della normativa antimafia: sentenza 03.03.1989, n. 360, ”“è’ legittimo il sequestro dei beni eseguito a norma dell’art. 2-ter della legge n. 575 del 1965, introdotto dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, anche quando si tratta di beni derivanti da attività mafiosa svolta anteriormente all’entrata in vigore di detta legge che ha previsto specificatamente l’associazione di tipo mafioso”“; sentenza 1 ottobre 1988, n. 1990, ““è’ legittima la confisca ai sensi dell’art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall’art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, di beni acquisiti prima dell’entrata in vigore della citata legge 13 settembre 1982, n. 646, perchè la detta misura viene in tal caso applicata a beni che si trovano nella disponibilità del proposto al momento dell’entrata in vigore della menzionata norma, ed è correlata all’attuale pericolosità del soggetto e all’illecito uso dei beni come strumento di riciclaggio di profitti illeciti e destinazione ultima di essi”“; sentenza del 3 dicembre 1993, n. 4436, ““In tema di misure di prevenzione, il sequestro e la confisca dei beni ai sensi dell’art. 2-ter legge 575 del 1965, introdotto dall’art. 14 legge n. 646 del 1982, possono legittimamente avere ad oggetto beni provenienti da attività criminosa posta in essere anteriormente alla citata legge del 1982”“.
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LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />
E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />
solo <strong>di</strong>rettamente, ma anche in<strong>di</strong>rettamente (il Tribunale, anche<br />
d’ufficio, or<strong>di</strong>na con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la<br />
persona nei confronti della quale è stato iniziato il proce<strong>di</strong>mento<br />
risulta poter <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente - art. 2-ter, comma<br />
2 275 ). Per l’accertamento sull’attività economica svolta dai soggetti<br />
passibili <strong>di</strong> applicazione <strong>di</strong> una misura <strong>di</strong> prevenzione, allo scopo<br />
anche <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare e valutare l’effettiva consistenza delle fonti <strong>di</strong><br />
red<strong>di</strong>to, si deve anche verificare, in particolare, ex comma 2, “se dette<br />
persone siano titolari <strong>di</strong> licenze, <strong>di</strong> autorizzazioni, <strong>di</strong> concessioni o <strong>di</strong><br />
abilitazioni all’esercizio <strong>di</strong> attività impren<strong>di</strong>toriali e commerciali,<br />
comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se<br />
beneficiano <strong>di</strong> contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre<br />
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o<br />
erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici e delle Comunità<br />
europee”. Questa ultima categoria è stata introdotta dalla L. 55/90 in<br />
collegamento con la specifica criminalizzazione delle truffe finalizzate<br />
all’ottenimento, da parte dello Stato, degli enti pubblici o della CEE,<br />
<strong>di</strong> contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni<br />
comunque denominate (art. 640-bis C.P.). In aggiunta a questo la<br />
stessa norma (art. 2, comma 6) da facoltà al Procuratore della<br />
Repubblica ed al Questore la facoltà <strong>di</strong> richiedere, anche a mezzo <strong>di</strong><br />
ufficiali o agenti <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria:<br />
ad ogni ufficio della pubblica amministrazione;<br />
ad ogni ente cre<strong>di</strong>tizio;<br />
alle imprese, società ed enti <strong>di</strong> ogni tipo,<br />
informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini<br />
delle indagini e possono procedere al sequestro della documentazione,<br />
con le modalità previste dal C.P.P. (art. 253, “oggetto e formalità del<br />
275 Corte <strong>di</strong> Cassazione, Sentenza dell’8 luglio 1993, n. 2113, ““In tema <strong>di</strong> applicazione <strong>di</strong> misure <strong>di</strong><br />
prevenzione, la sola “frequentazione” <strong>di</strong> componenti <strong>di</strong> una famiglia nota per la sua attività mafiosa<br />
non basta per dedurre l’adesione <strong>di</strong> una persona alle attività criminali dei frequentati o della loro<br />
famiglia <strong>di</strong> appartenenza, quando sussistano altre giustificazioni che possano spiegare tale<br />
frequentazione con moventi leciti. Ancorché, infatti, un determinato costume, <strong>di</strong>ffuso in alcuni<br />
territori, possa indurre le persone legate da vincoli <strong>di</strong> parentela ad aderire a stili <strong>di</strong> vita o ad attività<br />
contrarie alle leggi, per una errata concezione degli obblighi morali derivanti dai vincoli <strong>di</strong> sangue e<br />
<strong>di</strong> affinità, non basta l’appartenenza ad un nucleo familiare, alcuni componenti del quale siano de<strong>di</strong>ti<br />
ad attività mafiose, per dedurre l’appartenenza all’organizzazione criminale <strong>di</strong> tutti i membri del<br />
nucleo stesso. Né tale appartenenza criminale può essere dedotta dalla frequentazione tra parenti,<br />
quando essa sia giustificata dalla limitata estensione del luogo <strong>di</strong> residenza e non sia finalizzata al<br />
compimento <strong>di</strong> atti criminosi, risultante da altri elementi <strong>di</strong> riscontro”“.