Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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240 LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose” 267 ), quando l’attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli artt. 629 (Estorsione), 630 (Sequestro di persona a scopo di estorsione), 644 (usura - ipotesi introdotta dall’art. 9 dalla legge 108/96), 648-bis (Riciclaggio) o 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del Codice Penale ovvero quella di contrabbando (fattispecie questa introdotta dall’art.11 della L. 172/92) 268 . A tal proposito - oltre a quanto già detto in precedenza - appare di interesse rilevare come la Suprema Corte abbia ritenuto la “manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 ter, legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiunto con l’art. 14, legge 13 settembre 1982, n. 646, con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. 267 Corte di Cassazione, Sentenza del 4 agosto 1993, nr. 2290, ““Pur se limitatamente alle misure di prevenzione personali, l’art. 13 legge 3 agosto 1988 nr. 327, modificando il comma primo dell’art. 19 legge 22 maggio 1975 n. 152 (disposizioni a tutela dell’ordine pubblico), prevede che le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) si applicano anche alle persone indicate nell’art. 1 nn. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità). Per effetto di tale norma sussiste, quindi, una completa equiparazione, in materia di misure di prevenzione personali, tra soggetti pericolosi in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad esse corrispondenti (pericolosità cosiddetta “qualificata”) e soggetti pericolosi in quanto ritenuti abitualmente debiti a traffici delittuosi ovvero ad attività delittuose da cui, almeno in parte, traggono i mezzi di vita (pericolosità cosiddetta “generica”), risultando estesa ai secondi la disciplina comunque introdotta per i primi”“. Sentenza del 16 marzo 1994, n. 950, ““L’art. 19 comma primo della legge 22 maggio 1975 n. 152, come modificato dall’art. 13 della legge 3 agosto 1988 n. 327, prevede che le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) si applicano anche alle persone indicate nell’art. 1, numeri 1 e 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità). Per effetto di tale norma sussiste una completa equiparazione, almeno in riferimento alle misure di prevenzione personali, tra soggetti pericolosi in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad esse assimilate, e soggetti pericolosi in quanto ritenuti abitualmente debiti a traffici delittuosi ovvero ad attività delittuose da cui traggono i mezzi di vita, risultando estesa ai secondi la disciplina comunque introdotta per i primi”“. 268 Corte di Cassazione, Sentenza del 15 gennaio 1994, n. 5166, ““Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) si applicano anche alle persone indicate nell’art. 1, nn. 1 e 2, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità) e, proprio per effetto di tale norma, sussiste una completa equiparazione tra soggetti pericolosi in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, o ad esse assimilate (pericolosità cosiddetta “qualificata”) e soggetti pericolosi in quanto ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi ovvero ad attività delittuose da cui, almeno in parte, traggono i mezzi di vita (pericolosità cosiddetta “generica”), risultando estesa ai secondi la disciplina introdotta per i primi. ““. Vedasi, inoltre, la Sentenza n. 950 in nota 27.

CONTRASTO ALL’ACCUMULAZIONE ILLECITA DI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 241 Infatti, l’applicabilità della norma soltanto agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, non comporta violazione del principio di uguaglianza, perché il fine che il legislatore ha inteso perseguire è proprio quello di distinguere la posizione patrimoniale di colui che si presume appartenente ad una organizzazione di tale natura da quella di qualsiasi altro cittadino, né l’applicazione della misura patrimoniale può costituire una limitazione del diritto di difesa in ordine alla prova, ben potendo l’indiziato, in ogni caso, dimostrare la legittimità della formazione del patrimonio ed eludere l’efficacia probatoria degli elementi indizianti specificamente considerati dalla norma” 269 ; b) situazione oggettiva, disciplinata dall’art. 2-ter, comma 2, nel quale si prevede che i beni oggetto del provvedimento di sequestro siano quelli di cui il soggetto risulta poter disporre, direttamente o indirettamente 270 , quando il loro valore risulta 269 Corte di Cassazione, Sentenza n. 50 del 11.2.1987. In proposito si richiama anche la Sentenza del 12.01.1988 n. 5047, ”“La prova della qualità di indiziato di appartenenza a una associazione mafiosa, ai fine dell’applicabilità di una misura di prevenzione, è diversa per qualità e quantità dalla prova occorrente per l’addebitabilità del reato di associazione mafiosa”“. Sentenza 05.12.1988, n. 2062, ”“Ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni, dovendo tale legge essere correlata a quella 27 dicembre 1956, n. 1423, non è necessaria una particolare dimostrazione dell’appartenenza del soggetto ad associazioni di tipo mafioso, ma è sufficiente la sussistenza di indizi di tale appartenenza, ossia di elementi di fatto certi nella loro esistenza, aventi valore sintomatico, idonei a suffragare il giudizio circa la possibile appartenenza del soggetto ad una associazione criminosa avente le caratteristiche richieste dalla citata legge. Ciò, tuttavia, non significa che il Giudice della prevenzione, venendo meno al principio di legalità, cui deve ispirarsi per il suo carattere giurisdizionale il provvedimento di prevenzione, possa prescindere da una corretta valutazione degli elementi indiziari - condizionati l’applicazione della misura di prevenzione - e dall’obbligo di una motivazione che presenti i fondamentali e necessari requisiti della correttezza (ossia della aderenza alle risultanze processuali) della completezza (ossia dell’estensione a tutti gli elementi influenti per la formazione dei singoli giudizi) e della logicità (ossia della conformità ai canoni che presiedono alle forme del ragionamento)”“. Sentenza del 15 febbraio 1989, n. 204, ““La legge 13 settembre 1982, n. 646, nell’apportare notevoli modificazioni e integrazioni alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia), a posto particolare attenzione alle misure di prevenzione patrimoniali, in quanto il legislatore a ritenuto che l’accumulo della ricchezza costituisce lo scopo dell’attività illecita dell’indiziato di appartenere a una associazione di tipo mafioso e al tempo stesso lo strumento per svolgere e incrementare efficacemente detta attività”“. 270 Corte di Cassazione, Sentenza del 5 aprile 1985, n. 319, “L’accertamento della illegittima provenienza va compiuto in relazione a ciascun bene suscettibile della misura patrimoniale e non all’intero patrimonio”. Corte di Cassazione, Sentenza del 22 giugno 1988, n. 1365, “Dal contesto delle norme di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni (disposizioni contro la mafia) si rileva il principio che ogni tipo di bene può essere sottoposto al sequestro, sicché una mancata specifica

CONTRASTO ALL’ACCUMULAZIONE ILLECITA DI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 241<br />

Infatti, l’applicabilità della norma soltanto agli in<strong>di</strong>ziati <strong>di</strong><br />

appartenere ad associazioni <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>, non comporta<br />

violazione del principio <strong>di</strong> uguaglianza, perché il fine che il<br />

legislatore ha inteso perseguire è proprio quello <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere<br />

la posizione patrimoniale <strong>di</strong> colui che si presume appartenente<br />

ad una organizzazione <strong>di</strong> tale natura da quella <strong>di</strong> qualsiasi altro<br />

citta<strong>di</strong>no, né l’applicazione della misura patrimoniale può<br />

costituire una limitazione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa in or<strong>di</strong>ne alla<br />

prova, ben potendo l’in<strong>di</strong>ziato, in ogni caso, <strong>di</strong>mostrare la<br />

legittimità della formazione del patrimonio ed eludere<br />

l’efficacia probatoria degli elementi in<strong>di</strong>zianti specificamente<br />

considerati dalla norma” 269 ;<br />

b) situazione oggettiva, <strong>di</strong>sciplinata dall’art. 2-ter, comma 2, nel<br />

quale si prevede che i beni oggetto del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />

sequestro siano quelli <strong>di</strong> cui il soggetto risulta poter <strong>di</strong>sporre,<br />

<strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente 270 , quando il loro valore risulta<br />

269 Corte <strong>di</strong> Cassazione, Sentenza n. 50 del 11.2.1987. In proposito si richiama anche la Sentenza del<br />

12.01.1988 n. 5047, ”“<strong>La</strong> prova della qualità <strong>di</strong> in<strong>di</strong>ziato <strong>di</strong> appartenenza a una associazione mafiosa,<br />

ai fine dell’applicabilità <strong>di</strong> una misura <strong>di</strong> prevenzione, è <strong>di</strong>versa per qualità e quantità dalla prova<br />

occorrente per l’addebitabilità del reato <strong>di</strong> associazione mafiosa”“.<br />

Sentenza 05.12.1988, n. 2062, ”“Ai fini dell’applicazione della misura <strong>di</strong> prevenzione ai sensi della<br />

legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, dovendo tale legge essere correlata a<br />

quella 27 <strong>di</strong>cembre 1956, n. 1423, non è necessaria una particolare <strong>di</strong>mostrazione dell’appartenenza<br />

del soggetto ad associazioni <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>, ma è sufficiente la sussistenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> tale<br />

appartenenza, ossia <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> fatto certi nella loro esistenza, aventi valore sintomatico, idonei a<br />

suffragare il giu<strong>di</strong>zio circa la possibile appartenenza del soggetto ad una associazione criminosa<br />

avente le caratteristiche richieste dalla citata legge. Ciò, tuttavia, non significa che il Giu<strong>di</strong>ce della<br />

prevenzione, venendo meno al principio <strong>di</strong> legalità, cui deve ispirarsi per il suo carattere<br />

giuris<strong>di</strong>zionale il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> prevenzione, possa prescindere da una corretta valutazione degli<br />

elementi in<strong>di</strong>ziari - con<strong>di</strong>zionati l’applicazione della misura <strong>di</strong> prevenzione - e dall’obbligo <strong>di</strong> una<br />

motivazione che presenti i fondamentali e necessari requisiti della correttezza (ossia della aderenza<br />

alle risultanze processuali) della completezza (ossia dell’estensione a tutti gli elementi influenti per la<br />

formazione dei singoli giu<strong>di</strong>zi) e della logicità (ossia della conformità ai canoni che presiedono alle<br />

forme del ragionamento)”“.<br />

Sentenza del 15 febbraio 1989, n. 204, ““<strong>La</strong> legge 13 settembre 1982, n. 646, nell’apportare notevoli<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (<strong>di</strong>sposizioni contro la mafia), a posto<br />

particolare attenzione alle misure <strong>di</strong> prevenzione patrimoniali, in quanto il legislatore a ritenuto che<br />

l’accumulo della ricchezza costituisce lo scopo dell’attività illecita dell’in<strong>di</strong>ziato <strong>di</strong> appartenere a una<br />

associazione <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong> e al tempo stesso lo strumento per svolgere e incrementare<br />

efficacemente detta attività”“.<br />

270 Corte <strong>di</strong> Cassazione, Sentenza del 5 aprile 1985, n. 319, “L’accertamento della illegittima<br />

provenienza va compiuto in relazione a ciascun bene suscettibile della misura patrimoniale e non<br />

all’intero patrimonio”.<br />

Corte <strong>di</strong> Cassazione, Sentenza del 22 giugno 1988, n. 1365, “Dal contesto delle norme <strong>di</strong> cui alla<br />

legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni (<strong>di</strong>sposizioni contro la mafia) si rileva il<br />

principio che ogni tipo <strong>di</strong> bene può essere sottoposto al sequestro, sicché una mancata specifica

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