Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...
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238 LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO potere di procedere ad accertamenti patrimoniali nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione personale (è questa condizione pregiudiziale affinché sia possibile procedere all’applicazione della misura patrimoniale) perché indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, nonché nei confronti dei familiari, o delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti risultano poter disporre direttamente o indirettamente. Lo scopo è quello di fornire elementi indiziari per giungere al sequestro ed alla successiva confisca di quei beni dei quali la persona indagata risulta potere disporre e che, sulla base degli indizi acquisiti, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l’entità dei redditi “leciti” apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego. A tal fine, gli organi citati si possono avvalere del supporto della Guardia di Finanza e/o della polizia giudiziaria in generale. Sebbene la formula legislativa sembrerebbe, al primo impatto, usata come irrazionalmente ripetitiva, non è azzardato ritenere che la volontà del legislatore sia stata in realtà quella di attribuire una competenza generale e primaria alla Guardia di Finanza, lasciando come alternativo il ricorso agli “altri” organi di polizia giudiziaria per le ipotesi investigative che non involgano necessariamente la particolare preparazione tecnico-contabile. Su questa linea interpretativa pare peraltro si sia mosso il Ministro dell’Interno, il quale, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento delle Forze di polizia, ha ribadito, con propria circolare, “l’opportunità che, nei casi in cui le investigazioni richiedano controlli di natura contabile o, comunque, l’esame e l’analisi di documentazione a carattere finanziario o fiscale, siano interessati i competenti organi della Guardia di Finanza, in considerazione della specificità degli accertamenti in questione e dei riflessi di carattere fiscale”. Per la ormai chiara possibilità di utilizzare il mercato del credito al fine di oggettivi, quali precedenti penali e giudiziari, recenti denunzie per reati, il tenore di vita del soggetto e la frequentazione assidua, da parte del medesimo, di pregiudicati.”“.....”“Per l’estrinseca differenza tra il giudizio per l’applicazione di misure di prevenzione e quello di accertamento della responsabilità penale, la valutazione di pericolosità sociale non deve essere necessariamente formulata sulla base di prove occorrenti per la condanna in sede penale, trattandosi di una valutazione a carattere essenzialmente sintomatico, articolato sull’utilizzazione di elementi idonei a giustificare il convincimento di sospetta attività di gruppo agente con metodi di tipo mafioso-camorristico”“.
CONTRASTO ALL’ACCUMULAZIONE ILLECITA DI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 239 riciclare il denaro proveniente da attività illecite con facilità e rischio contenuto, pericolo positivamente avvertito anche in sede internazionale, come dimostra la recente convenzione di Strasburgo, è stata prevista la possibilità di esperire nei confronti di individui oggetto di accertamenti patrimoniali anche degli accertamenti bancari. Nella medesima direzione, recenti iniziative di legge sono state indirizzate ad impedire che il sistema bancario, grazie all’anonimato dei depositi e delle altre operazioni, venisse utilizzato per effettuare pagamenti o per il trasferimento di fondi da un conto all’altro, al fine dell’occultamento dell’origine del denaro e della sua effettiva appartenenza o per custodire in cassette di sicurezza banconote o altri valori. 3. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI PER L’APPLICAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE L’accertamento previsto dall’art. 2-bis, affinché possa successivamente applicarsi il sequestro previsto dall’art. 2-ter, deve necessariamente tendere alla verifica dell’esistenza concorrente di due situazioni: a) situazione soggettiva, disciplinata dall’art. 1 della stessa legge, il cui ambito di applicazione è stato esteso dall’art. 19 della Legge 152/75 e dall’art. 14 della L. 55/90. Allo stato, in definitiva, si prevede che le disposizioni della L. 575/65 si applicano ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate all’art. 1 della predetta legge (“associazioni di tipo mafioso, alla camorra od altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”) e a quelle previste dall’art. 75 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685 (abrogata e sostituita dal D.P.R. 309/90), ovvero ai soggetti indicati nel numero 1) dell’art. 1 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 (“coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi”) ed a quelle indicate al successivo punto 2) (“coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono
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riciclare il denaro proveniente da attività illecite con facilità e rischio<br />
contenuto, pericolo positivamente avvertito anche in sede<br />
internazionale, come <strong>di</strong>mostra la recente convenzione <strong>di</strong> Strasburgo, è<br />
stata prevista la possibilità <strong>di</strong> esperire nei confronti <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui<br />
oggetto <strong>di</strong> accertamenti patrimoniali anche degli accertamenti bancari.<br />
Nella medesima <strong>di</strong>rezione, recenti iniziative <strong>di</strong> legge sono state<br />
in<strong>di</strong>rizzate ad impe<strong>di</strong>re che il sistema bancario, grazie all’anonimato<br />
dei depositi e delle altre operazioni, venisse utilizzato per effettuare<br />
pagamenti o per il trasferimento <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> da un conto all’altro, al fine<br />
dell’occultamento dell’origine del denaro e della sua effettiva<br />
appartenenza o per custo<strong>di</strong>re in cassette <strong>di</strong> sicurezza banconote o altri<br />
valori.<br />
3. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI PER L’APPLICAZIONE<br />
DELLA MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE<br />
L’accertamento previsto dall’art. 2-bis, affinché possa<br />
successivamente applicarsi il sequestro previsto dall’art. 2-ter, deve<br />
necessariamente tendere alla verifica dell’esistenza concorrente <strong>di</strong> due<br />
situazioni:<br />
a) situazione soggettiva, <strong>di</strong>sciplinata dall’art. 1 della stessa legge,<br />
il cui ambito <strong>di</strong> applicazione è stato esteso dall’art. 19 della<br />
Legge 152/75 e dall’art. 14 della L. 55/90. Allo stato, in<br />
definitiva, si prevede che le <strong>di</strong>sposizioni della L. 575/65 si<br />
applicano ai soggetti in<strong>di</strong>ziati <strong>di</strong> appartenere alle associazioni<br />
in<strong>di</strong>cate all’art. 1 della predetta legge (“associazioni <strong>di</strong> tipo<br />
<strong>mafioso</strong>, alla camorra od altre associazioni comunque<br />
localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con<br />
meto<strong>di</strong> corrispondenti a quelli delle associazioni <strong>di</strong> tipo<br />
<strong>mafioso</strong>”) e a quelle previste dall’art. 75 della Legge 22<br />
<strong>di</strong>cembre 1975, n. 685 (abrogata e sostituita dal D.P.R.<br />
309/90), ovvero ai soggetti in<strong>di</strong>cati nel numero 1) dell’art. 1<br />
della L. 27 <strong>di</strong>cembre 1956, n. 1423 (“coloro che debba<br />
ritenersi, sulla base <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> fatto, che sono abitualmente<br />
de<strong>di</strong>ti a traffici delittuosi”) ed a quelle in<strong>di</strong>cate al successivo<br />
punto 2) (“coloro che per la condotta ed il tenore <strong>di</strong> vita debba<br />
ritenersi, sulla base <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> fatto, che vivono