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Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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236<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

quin<strong>di</strong> è <strong>di</strong>venuto fatto da colpire con la sanzione penale a lato e<br />

parallelamente alla tutela degli interessi che possono essere lesi con<br />

la commissione dei reati che l’arricchimento procurano...”.<br />

G. PECORELLA, in “Circolazione del denaro e riciclaggio”, in<br />

Riv. It. Dir. e Proc.Pen. n. 4, 1991, pag. 1220.<br />

Le misure <strong>di</strong> prevenzione vennero introdotte nell’or<strong>di</strong>namento nel<br />

1956, a seguito <strong>di</strong> una pronuncia <strong>di</strong> incostituzionalità dell’attribuzione<br />

al Prefetto della competenza in materia, chiamando l’Autorità<br />

Giu<strong>di</strong>ziaria a giu<strong>di</strong>care sulla base <strong>di</strong> semplici elementi <strong>di</strong> sospetto fatti<br />

che, nella maggior parte dei casi, erano ipotizzati dalla legge in tre<br />

categorie, ai nn. 1, 2 e 3, art. 1, della legge n. 1423 del 27 <strong>di</strong>cembre<br />

1956. In particolare, la prima qualificazione esclude che possa essere<br />

preso in considerazione, ai fini della legge, un comportamento illecito<br />

episo<strong>di</strong>co. <strong>La</strong> seconda si <strong>di</strong>fferenzia solo per un ulteriore elemento <strong>di</strong><br />

maggiore pericolosità, desumibile dalla strumentalizzazione<br />

dell’attività delittuosa con la quale il soggetto si procurerebbe i mezzi<br />

<strong>di</strong> vita (in questa tipologia rientrano certamente i soggetti in<strong>di</strong>cati<br />

nell’art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come è reso chiaro<br />

dalla specificazione contenuta nel terzo comma dell’art. 416-bis del<br />

co<strong>di</strong>ce penale). <strong>La</strong> terza categoria raggruppa coloro che, in parole<br />

povere, possono definirsi “moralmente corrotti” in quanto de<strong>di</strong>ti alla<br />

commissione <strong>di</strong> reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità<br />

fisica e morale dei minori, o la sanità, la sicurezza o la tranquillità<br />

pubblica. Contrariamente a quanto ipotizzano coloro che ritengono <strong>di</strong><br />

potere vedere nella ablazione del bene il mezzo per punire il soggetto,<br />

colpendolo nei suoi beni, il legislatore, in realtà, sembra preoccuparsi<br />

dell’illegittima acquisizione del bene e del conseguente danno che<br />

essa ha prodotto, e può continuare a produrre, all’economia sana nel<br />

suo rapporto <strong>di</strong> strumentalità con la personalità criminale del soggetto<br />

sottoposto a misure <strong>di</strong> prevenzione (tanto da consentire che quel bene<br />

resti nel patrimonio <strong>di</strong> chi male lo ha acquistato o dei suoi parenti<br />

allorché lo stesso sia morto prima del giu<strong>di</strong>cato). Si tratta, dunque, <strong>di</strong><br />

una finalità <strong>di</strong> mera prevenzione 264 , non già <strong>di</strong> repressione ed è chiaro,<br />

264 C. VINCENTI, Problemi probatori, <strong>di</strong>ritti dei terzi, rapporti tra confisca e fallimento, in AA.VV., <strong>La</strong><br />

legge Antimafia tre anni dopo, a cura <strong>di</strong> FIANDACA e COSTANTINO, Rizzoli, Milano, 1986, 95.

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