Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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234 LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO possono essere fondati su meri, purché sufficienti, indizi della esistenza del reato in un caso e della pericolosità del prevenuto nell’altro. Nel formulare il giudizio di pericolosità sociale ai fini della applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, assumono valore un precedente provvedimento di prevenzione e i fatti che sono stati posti a suo fondamento, mentre i fatti nuovi valgono ad attestare la persistenza (la c.d. attualità) della pericolosità già accertata. Qualora l’esercizio dell’impresa sia direttamente collegato all’investimento di capitali acquisiti attraverso l’illecita accumulazione, perché provenienti da reati, anche i relativi profitti d’impresa, apparentemente leciti, acquisteranno il carattere di illiceità, pur se non direttamente collegati ai poteri di intimidazione derivanti dalla associazione mafiosa; l’attività imprenditoriale diretta a produrre nuova ricchezza non fa perdere il carattere illecito al profitto, perché questo costituisce il reimpiego di ricchezze conseguite in modo illecito; all’art. 27 261 , secondo comma, Cost.. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 ter, quarto comma, legge n. 575/65, nella parte in cui sembra attribuire al prevenuto l’onere di dimostrare la legittima provenienza dei beni è infondata. In realtà, tale onere incombe in primo luogo sull’organo procedente, che può utilizzare a tal fine situazioni di evidente e notoria connessione tra il bene e l’attività illecita che ne è la fonte, salvo “l’onere di allegazione” imposto al prevenuto per sminuire o elidere, la situazione probatoria acquisita dall’ufficio procedente; 261 Art. 27 Cost. - La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

CONTRASTO ALL’ACCUMULAZIONE ILLECITA DI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 235 all’art. 42 262 Cost.. Infondata appare, altresì, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-ter della legge n. 575/65, nella parte in cui consentirebbe un provvedimento ablativo del diritto di proprietà solo sulla base di sufficienti “indizi”. Nel caso di specie si versa in ipotesi di intervento sui beni del prevenuto, e dette ipotesi si fondano su “sufficienti indizi” solo ai fini del provvedimento cautelare e provvisorio del sequestro (art. 2-ter, secondo comma, legge 575/65), presupponendo un accertamento alquanto più approfondito sulla “illegittima provenienza”, quando dal provvedimento cautelare di sequestro si passa a quello definitivo di confisca. Va comunque tenuto presente che le misure ablative previste dalla legislazione antimafia nascono dalla precitata necessità di contrastare il proliferare e lo sviluppo della cd. “impresa mafiosa” e del capitalismo frutto degli investimenti illeciti e, come tali, vanno lette ed interpretate 263 . 2. LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALE “... Le enormi disponibilità delle organizzazioni criminali hanno mutato lo scenario, potendo costituire un fattore di incidenza notevole sugli equilibri complessivi del mercato finanziario. L’arricchimento, 262 Art. 42 Cost. - La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. La legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. 263 Corte di Cassazione, Sentenza del 17 aprile 1989 n. 510, ““In tema di applicazione delle misure di prevenzione, il giudizio di pericolosità è a carattere essenzialmente sintomatico e può essere fondato anche su semplici indizi. Questi però devono essere elementi certi di fatto, da cui sia possibile sul piano concettuale far discendere l’accertamento della sussistenza dei presupposti applicativi della misura di prevenzione. Esso non deve essere necessariamente formulato, proprio per l’intrinseca differenza tra il giudizio di prevenzione e quello di accertamento della responsabilità penale, sulla base di fatti integranti estremi di reato, ma non può essere neppure basato su generici addebiti o semplici sospetti. Non si sottrae al controllo di legittimità la congruità sul piano logico della motivazione adottata dal Giudice di merito circa la sussistenza del fatto ritenuto indiziante, ne quello circa l’idoneità di detto fatto ad essere assunto come indice di pericolosità sociale”“. Sentenza del 30 maggio 1989 n. 1148, ““Ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione, la pericolosità sociale dell’indiziato deve essere attuale e cioè sussistere al momento della formulazione del giudizio”“.

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LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

possono essere fondati su meri, purché sufficienti, in<strong>di</strong>zi della<br />

esistenza del reato in un caso e della pericolosità del prevenuto<br />

nell’altro. Nel formulare il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> pericolosità sociale ai<br />

fini della applicazione <strong>di</strong> una misura <strong>di</strong> prevenzione<br />

patrimoniale, assumono valore un precedente provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />

prevenzione e i fatti che sono stati posti a suo fondamento,<br />

mentre i fatti nuovi valgono ad attestare la persistenza (la c.d.<br />

attualità) della pericolosità già accertata. Qualora l’esercizio<br />

dell’impresa sia <strong>di</strong>rettamente collegato all’investimento <strong>di</strong><br />

capitali acquisiti attraverso l’illecita accumulazione, perché<br />

provenienti da reati, anche i relativi profitti d’impresa,<br />

apparentemente leciti, acquisteranno il carattere <strong>di</strong> illiceità, pur<br />

se non <strong>di</strong>rettamente collegati ai poteri <strong>di</strong> intimidazione<br />

derivanti dalla associazione mafiosa; l’attività impren<strong>di</strong>toriale<br />

<strong>di</strong>retta a produrre nuova ricchezza non fa perdere il carattere<br />

illecito al profitto, perché questo costituisce il reimpiego <strong>di</strong><br />

ricchezze conseguite in modo illecito;<br />

all’art. 27 261 , secondo comma, Cost.. <strong>La</strong> questione <strong>di</strong><br />

legittimità costituzionale dell’art. 2 ter, quarto comma, legge n.<br />

575/65, nella parte in cui sembra attribuire al prevenuto l’onere<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare la legittima provenienza dei beni è infondata. In<br />

realtà, tale onere incombe in primo luogo sull’organo<br />

procedente, che può utilizzare a tal fine situazioni <strong>di</strong> evidente e<br />

notoria connessione tra il bene e l’attività illecita che ne è la<br />

fonte, salvo “l’onere <strong>di</strong> allegazione” imposto al prevenuto per<br />

sminuire o elidere, la situazione probatoria acquisita<br />

dall’ufficio procedente;<br />

261 Art. 27 Cost. - <strong>La</strong> responsabilità penale è personale.<br />

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.<br />

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso <strong>di</strong> umanità e devono tendere alla<br />

rieducazione del condannato.<br />

Non è ammessa la pena <strong>di</strong> morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari <strong>di</strong> guerra.

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