Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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29.05.2013 Views

232 LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO una revisione ampliativa e adeguatrice della specifica legislazione. In particolare: le organizzazioni criminali, soprattutto quelle di maggiore forza operativa, hanno cominciato a sviluppare azioni di accorto aggiramento degli ostacoli frapposti alla loro penetrazione dalle nuove leggi, il che costituisce indice di maggiore pericolosità; se, come sembra, deve confermarsi la tendenza a privilegiare nella lotta alla mafia e alle altre forme di criminalità organizzata l’intervento preventivo, occorre escludere il rischio che il frequente ricorso ad un procedimento di prevenzione regolato in modo lacunoso possa determinare distorsioni e disagi applicativi, che non giovano all’efficacia delle norme antimafia; è indispensabile, insomma, fare la massima chiarezza sui meccanismi procedurali in base ai quali l’azione dello Stato continua ad articolarsi sul doppio binario dell’intervento penale e di quello preventivo; la (giusta) tutela costituzionale ha ingenerato (però) altre difficoltà, cui si sono accompagnate incertezze comportamentali da parte degli organi giudicanti. In merito a tale ultimo aspetto va sottolineato che, proprio perché incidente sulla libertà personale e patrimoniale, indipendentemente dalla commissione di reati, la prevenzione ante delictum pone delicati problemi di compatibilità costituzionale, risolti solo attraverso la collocazione delle misure di prevenzione nell’alveo dell’art. 25, terzo comma, della Costituzione, che statuisce il principio di legalità in materia di misure di sicurezza. Principio, questo, di garanzia, affinché l’applicazione delle misure trovi riconoscimento in una legge che ne determini le caratteristiche, stabilendo, in via tassativa, i casi entro i quali le stesse possano essere adottate. 258 In merito alla correttezza della scelta legislativa sembra tranquillizzare l’orientamento espresso nel tempo dalla Corte Costituzionale che, chiamata ripetutamente a pronunziarsi in ordine ad 258 La Corte Costituzionale non ha, del resto, mai avuto esitazioni (fin dalla prima sentenza in materia, la n. 2 del 1956) nell’affermare con chiarezza il principio secondo il quale le esigenze di sicurezza pubblica possono comportare il sacrificio anche delle fondamentali libertà personali.

CONTRASTO ALL’ACCUMULAZIONE ILLECITA DI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 233 alcuni profili di incostituzionalità, ne ha decretato l’inammissibilità nonché la manifesta infondatezza in riferimento: 259 all’art. 3 Cost. 260 . La questione di legittimità costituzionale degli artt. 416-bis, settimo comma, cod. pen. e 2-ter, terzo comma, legge n. 575/65, nella parte in cui rispettivamente esigerebbero, senza alcuna giustificazione razionale, la maggiore garanzia della prova per applicare un provvedimento di portata meno ampia quale la confisca penale (avente ad oggetto solo i beni frutto del reato di associazione di tipo mafioso) e invece, la minore garanzia dei sufficienti indizi rispetto al provvedimento di portata più ampia quale la confisca preventiva (avente ad oggetto tutti i beni di provenienza illecita) è infondata. Infatti, pur potendosi dire a priori che la confisca penale può di norma colpire singoli beni, mentre quella di prevenzione tutti i beni nel complesso imputabili ad un soggetto di cui è accertata la pericolosità, è però vero che, in concreto, è demandata al Giudice, in entrambi i casi, la approfondita indagine sul nesso tra la condotta illecita (o complessivamente l’attività nel caso della prevenzione) e l’uso o l’acquisizione del bene, e che in nessuno dei due casi il Giudice potrà accontentarsi di semplici indizi, a lui incombendo l’obbligo di dimostrare l’illecita provenienza dei beni; sempre in riferimento all’art. 3 Cost.. E’ parimenti infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-ter legge n. 575/65, nella parte in cui richiederebbe semplici indizi per il sequestro antimafia, mentre si esigerebbe prove per il sequestro penale ex art. 253 c.p.p.. Sostanzialmente, infatti, entrambi i provvedimenti di sequestro hanno natura e funzioni cautelari e 259 Sentenze Corte Costituzionale nn. 721 del 23/6/88, 465 del 28/11/93, 190 del 19/05/94, 335 del 08/10/96. Nell’occasione si richiama anche la sentenza della Corte di Cassazione, sesta sezione penale, n. 1600/96. 260 Art. 3 Cost. - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

CONTRASTO ALL’ACCUMULAZIONE ILLECITA DI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 233<br />

alcuni profili <strong>di</strong> incostituzionalità, ne ha decretato l’inammissibilità<br />

nonché la manifesta infondatezza in riferimento: 259<br />

all’art. 3 Cost. 260 . <strong>La</strong> questione <strong>di</strong> legittimità costituzionale<br />

degli artt. 416-bis, settimo comma, cod. pen. e 2-ter, terzo<br />

comma, legge n. 575/65, nella parte in cui rispettivamente<br />

esigerebbero, senza alcuna giustificazione razionale, la<br />

maggiore garanzia della prova per applicare un provve<strong>di</strong>mento<br />

<strong>di</strong> portata meno ampia quale la confisca penale (avente ad<br />

oggetto solo i beni frutto del reato <strong>di</strong> associazione <strong>di</strong> tipo<br />

<strong>mafioso</strong>) e invece, la minore garanzia dei sufficienti in<strong>di</strong>zi<br />

rispetto al provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> portata più ampia quale la<br />

confisca preventiva (avente ad oggetto tutti i beni <strong>di</strong><br />

provenienza illecita) è infondata. Infatti, pur potendosi <strong>di</strong>re a<br />

priori che la confisca penale può <strong>di</strong> norma colpire singoli beni,<br />

mentre quella <strong>di</strong> prevenzione tutti i beni nel complesso<br />

imputabili ad un soggetto <strong>di</strong> cui è accertata la pericolosità, è<br />

però vero che, in concreto, è demandata al Giu<strong>di</strong>ce, in entrambi<br />

i casi, la approfon<strong>di</strong>ta indagine sul nesso tra la condotta illecita<br />

(o complessivamente l’attività nel caso della prevenzione) e<br />

l’uso o l’acquisizione del bene, e che in nessuno dei due casi il<br />

Giu<strong>di</strong>ce potrà accontentarsi <strong>di</strong> semplici in<strong>di</strong>zi, a lui<br />

incombendo l’obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare l’illecita provenienza dei<br />

beni;<br />

sempre in riferimento all’art. 3 Cost.. E’ parimenti infondata la<br />

questione <strong>di</strong> legittimità costituzionale dell’art. 2-ter legge n.<br />

575/65, nella parte in cui richiederebbe semplici in<strong>di</strong>zi per il<br />

sequestro antimafia, mentre si esigerebbe prove per il sequestro<br />

penale ex art. 253 c.p.p.. Sostanzialmente, infatti, entrambi i<br />

provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> sequestro hanno natura e funzioni cautelari e<br />

259 Sentenze Corte Costituzionale nn. 721 del 23/6/88, 465 del 28/11/93, 190 del 19/05/94, 335 del<br />

<strong>08</strong>/10/96. Nell’occasione si richiama anche la sentenza della Corte <strong>di</strong> Cassazione, sesta sezione<br />

penale, n. 1600/96.<br />

260 Art. 3 Cost. - Tutti i citta<strong>di</strong>ni hanno pari <strong>di</strong>gnità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza<br />

<strong>di</strong>stinzione <strong>di</strong> sesso, <strong>di</strong> razza, <strong>di</strong> lingua, <strong>di</strong> religione, <strong>di</strong> opinione politiche, <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni personali e<br />

sociali.<br />

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne economico e sociale, che, limitando <strong>di</strong><br />

fatto la libertà e l’eguaglianza dei citta<strong>di</strong>ni, impe<strong>di</strong>scono il pieno sviluppo della persona umana e<br />

l’effettiva partecipazione <strong>di</strong> tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del<br />

Paese.

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