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Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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230<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

nei cui confronti sia già intervenuto l’accertamento giu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong><br />

responsabilità penali. Nella seconda, quella ante delictum, il<br />

presupposto applicativo non è la precedente violazione della legge<br />

penale, ma l’esito <strong>di</strong> una valutazione complessiva <strong>di</strong> pericolosità<br />

sociale il cui risultato induca a ritenere che, con un certo grado <strong>di</strong><br />

probabilità, il soggetto continuerà a commettere reati 254 .<br />

Questa particolare formula <strong>di</strong> prevenzione mira, quin<strong>di</strong>, ad<br />

eliminare le cause sociali ed in<strong>di</strong>viduali che favoriscono la<br />

perpetrazione del crimine, rientrando nel più lato concetto della<br />

“<strong>di</strong>fesa sociale”, compito cui lo Stato deve adempiere non solo<br />

minacciando e comminando sanzioni, ma anche assicurando una tutela<br />

preventiva dei <strong>di</strong>ritti primari che, il più delle volte, non trovano<br />

restaurazione se non in forma risarcitoria 255 .<br />

Il sistema delle misure “ante delictum”, è stato introdotto nel<br />

nostro or<strong>di</strong>namento dalla Legge 27 <strong>di</strong>cembre 1956 nr. 1423, recante<br />

“Misure <strong>di</strong> prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la<br />

sicurezza e la pubblica moralità” e regolante la comminazione <strong>di</strong><br />

misure preventive, a carattere esclusivamente personale 256 , anche nei<br />

confronti degli in<strong>di</strong>ziati <strong>di</strong> appartenenza ad associazioni mafiose.<br />

254 A. MANGIONE, <strong>La</strong> misura <strong>di</strong> prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale, CEDAM,<br />

Padova, 2001, pag. 36. “Il potere - dovere dello Stato moderno <strong>di</strong> dotarsi <strong>di</strong> peculiari ed ulteriori<br />

strumenti giuri<strong>di</strong>ci coi quali neutralizzare le fonti <strong>di</strong> pericolo, prevenendo la commissione <strong>di</strong> reati a<br />

garanzia del pacifico esercizio e go<strong>di</strong>mento dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo, s’innesta su una profonda e ra<strong>di</strong>cale<br />

trasformazione <strong>di</strong> alcuni para<strong>di</strong>gmi classici: in primo luogo, si assiste al mutamento della struttura dei<br />

Grundrechte e del ruolo dello Stato; in secondo luogo, si registra, quale effetto della consapevolezza<br />

via via acquisita circa il sapore utopistico <strong>di</strong> talune “promesse <strong>di</strong> modernità”, un senso <strong>di</strong> sfiducia<br />

nella capacità umana <strong>di</strong> gestire il molteplice. Lungo il primo dei profili segnalati, lo schema<br />

illuminista del <strong>di</strong>ritto soggettivo – l’armatura giuri<strong>di</strong>ca dell’illimitata volontà – viene<br />

progressivamente arricchito sino a ricomprendere quello che fino a ieri era il “terzo escluso” <strong>di</strong> una<br />

relazione eminentemente <strong>di</strong>a<strong>di</strong>ca: alla competenza negativa dello Stato si accoppia simmetricamente<br />

una competenza positiva, incentrata sul dovere dell’intervento a tutela e attuazione dei <strong>di</strong>ritti<br />

in<strong>di</strong>viduali”.<br />

255 L’esigenza della tutela sociale attraverso un sistema <strong>di</strong> prevenzione della <strong>criminalità</strong> fu, peraltro,<br />

chiaramente avvertita e sviluppata dai fondatori <strong>di</strong> quella che viene denominata “Scuola positiva”<br />

(Ferri, Garofalo e Lombroso), i quali sostennero la necessità <strong>di</strong> ricorrere alla prevenzione prima che<br />

alla repressione, essendo la prima molto più efficace della seconda. <strong>La</strong> concreta applicazione dei<br />

principi elaborati dai positivisti ha tuttavia deviato dalla originaria concezione, facendo esclusivo<br />

affidamento su misure <strong>di</strong> polizia a mercato contenuto afflittivo (si veda, al riguardo, l’interessante<br />

scritto <strong>di</strong> F. GIANNITTI, Le misure <strong>di</strong> prevenzione nelle prospettive positiviste e nella loro<br />

realizzazione normativa, in Le misure <strong>di</strong> prevenzione, Milano 1975).<br />

256 Tale iniziale peculiarità si riscontra anche nei lavori dell’Assemblea Costituente, laddove, in sede <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>battito sugli strumenti preventivi si fa cenno alle sole misure <strong>di</strong> sicurezza, riservando totale<br />

in<strong>di</strong>fferenza per misure ante delictum (vds. <strong>La</strong> Costituzione della Repubblica nei <strong>La</strong>vori preparatori<br />

dell’Assemblea Costituente – verbale della seduta del 15 aprile 1947 I, – Roma, 1970,899).

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