Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...
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LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />
E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />
nei cui confronti sia già intervenuto l’accertamento giu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong><br />
responsabilità penali. Nella seconda, quella ante delictum, il<br />
presupposto applicativo non è la precedente violazione della legge<br />
penale, ma l’esito <strong>di</strong> una valutazione complessiva <strong>di</strong> pericolosità<br />
sociale il cui risultato induca a ritenere che, con un certo grado <strong>di</strong><br />
probabilità, il soggetto continuerà a commettere reati 254 .<br />
Questa particolare formula <strong>di</strong> prevenzione mira, quin<strong>di</strong>, ad<br />
eliminare le cause sociali ed in<strong>di</strong>viduali che favoriscono la<br />
perpetrazione del crimine, rientrando nel più lato concetto della<br />
“<strong>di</strong>fesa sociale”, compito cui lo Stato deve adempiere non solo<br />
minacciando e comminando sanzioni, ma anche assicurando una tutela<br />
preventiva dei <strong>di</strong>ritti primari che, il più delle volte, non trovano<br />
restaurazione se non in forma risarcitoria 255 .<br />
Il sistema delle misure “ante delictum”, è stato introdotto nel<br />
nostro or<strong>di</strong>namento dalla Legge 27 <strong>di</strong>cembre 1956 nr. 1423, recante<br />
“Misure <strong>di</strong> prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la<br />
sicurezza e la pubblica moralità” e regolante la comminazione <strong>di</strong><br />
misure preventive, a carattere esclusivamente personale 256 , anche nei<br />
confronti degli in<strong>di</strong>ziati <strong>di</strong> appartenenza ad associazioni mafiose.<br />
254 A. MANGIONE, <strong>La</strong> misura <strong>di</strong> prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale, CEDAM,<br />
Padova, 2001, pag. 36. “Il potere - dovere dello Stato moderno <strong>di</strong> dotarsi <strong>di</strong> peculiari ed ulteriori<br />
strumenti giuri<strong>di</strong>ci coi quali neutralizzare le fonti <strong>di</strong> pericolo, prevenendo la commissione <strong>di</strong> reati a<br />
garanzia del pacifico esercizio e go<strong>di</strong>mento dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo, s’innesta su una profonda e ra<strong>di</strong>cale<br />
trasformazione <strong>di</strong> alcuni para<strong>di</strong>gmi classici: in primo luogo, si assiste al mutamento della struttura dei<br />
Grundrechte e del ruolo dello Stato; in secondo luogo, si registra, quale effetto della consapevolezza<br />
via via acquisita circa il sapore utopistico <strong>di</strong> talune “promesse <strong>di</strong> modernità”, un senso <strong>di</strong> sfiducia<br />
nella capacità umana <strong>di</strong> gestire il molteplice. Lungo il primo dei profili segnalati, lo schema<br />
illuminista del <strong>di</strong>ritto soggettivo – l’armatura giuri<strong>di</strong>ca dell’illimitata volontà – viene<br />
progressivamente arricchito sino a ricomprendere quello che fino a ieri era il “terzo escluso” <strong>di</strong> una<br />
relazione eminentemente <strong>di</strong>a<strong>di</strong>ca: alla competenza negativa dello Stato si accoppia simmetricamente<br />
una competenza positiva, incentrata sul dovere dell’intervento a tutela e attuazione dei <strong>di</strong>ritti<br />
in<strong>di</strong>viduali”.<br />
255 L’esigenza della tutela sociale attraverso un sistema <strong>di</strong> prevenzione della <strong>criminalità</strong> fu, peraltro,<br />
chiaramente avvertita e sviluppata dai fondatori <strong>di</strong> quella che viene denominata “Scuola positiva”<br />
(Ferri, Garofalo e Lombroso), i quali sostennero la necessità <strong>di</strong> ricorrere alla prevenzione prima che<br />
alla repressione, essendo la prima molto più efficace della seconda. <strong>La</strong> concreta applicazione dei<br />
principi elaborati dai positivisti ha tuttavia deviato dalla originaria concezione, facendo esclusivo<br />
affidamento su misure <strong>di</strong> polizia a mercato contenuto afflittivo (si veda, al riguardo, l’interessante<br />
scritto <strong>di</strong> F. GIANNITTI, Le misure <strong>di</strong> prevenzione nelle prospettive positiviste e nella loro<br />
realizzazione normativa, in Le misure <strong>di</strong> prevenzione, Milano 1975).<br />
256 Tale iniziale peculiarità si riscontra anche nei lavori dell’Assemblea Costituente, laddove, in sede <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>battito sugli strumenti preventivi si fa cenno alle sole misure <strong>di</strong> sicurezza, riservando totale<br />
in<strong>di</strong>fferenza per misure ante delictum (vds. <strong>La</strong> Costituzione della Repubblica nei <strong>La</strong>vori preparatori<br />
dell’Assemblea Costituente – verbale della seduta del 15 aprile 1947 I, – Roma, 1970,899).