Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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29.05.2013 Views

226 LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO In tal caso diventa irrilevante che con l’esercizio del mandato difensivo, in termini di correttezza ed entro i limiti fissati dall’ordinamento, nell’interesse di un soggetto o di più soggetti appartenenti all’organizzazione mafiosa, si possa arrecare indirettamente un contributo, che risulti complessivamente utile al mantenimento o al consolidamento del sodalizio criminale. Si verte, invece, in ipotesi diversa laddove il difensore, nell’esercitare il mandato di difesa di uno o più appartenenti all’associazione mafiosa, incorra in violazioni di legge, travalicando nel contempo i limiti deontologici allorché pone in essere condotte estranee allo stesso mandato difensivo, che a titolo di esempio possono indicarsi nel trasmettere messaggi utili per l’attività criminale dell’associazione; nel fornire informazioni o notizie che non avrebbe dovuto fornire in tal modo consentendo la sottrazione all’esecuzione di provvedimenti coercitivi; nell’eliminare o porre in essere atti idonei alla eliminazione di prove; nel rendersi latore di ordini o disposizioni da parte di detenuti operanti all’esterno; nel consegnare ai detenuti stessi oggetti utilizzabili per fini illeciti quali armi, strumenti atti ad offendere, o sostanze stupefacenti ecc.. E’alle peculiari caratteristiche e modalità delle prestazioni, concretamente offerte e fornite, che occorre avere riguardo per valutare se il professionista sia diventato, per la sua disponibilità al compimento di azioni esulanti il mandato conferito, un preciso punto di riferimento e di fiducia dell’organizzazione mafiosa. Nondimeno e con specifico riferimento alle prestazioni professionali, deve altresì tenersi conto della circostanza che, laddove non si tratti di attività per le quali la legge imponga un dovere generale di prestazione, il professionista sia chiamato ad una maggiore e rigorosa osservanza del dovere di vigilanza a fronte della richiesta di determinati favori, di interventi od atti rispetto ai quali si dovrà esigere il rifiuto, l’astensione o, addirittura, la rinuncia di mandato. In tali casi, infatti, il compimento o l’adesione a quelle richieste può indurre alla ipotizzabilità di un apporto qualificabile nei termini di efficienza causale per il perseguimento dei fini associativi secondo quei parametri sopra indicati. Facendo infine riferimento a tali criteri direttivi, deve conclusivamente ritenersi che, allorché l’attività di agevolazione sia espletata dal professionista non già in favore dell’associazione nel suo complesso, ma in favore del singolo

IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO DELLA POLITICA CRIMINALE DI CONTRASTO 227 associato, allora si è al di fuori del paradigma del concorso eventuale per rientrare, invece, negli schemi di autonome ipotesi di favoreggiamento, sempreché non si ricada nell’ambito dell’operatività della scriminante dell’esercizio di un diritto riguardo alle prestazioni professionali rese dall’avvocato nell’ambito di quel rapporto di assistenza che normalmente intercorre tra difensore e cliente. Alla luce di tutto quanto sopra esposto e per concludere questa breve disamina è possibile soffermarsi sul contenuto delle due massime richiamate in apertura per dire che: l’accertamento in capo al professionista della assunzione anche prossima qualifica di “uomo d’onore” è di per se elemento sufficiente a stabilirne, in termini sia processuali sia deontologici, la piena responsabilità penale; non può dirsi integrare il reato di concorso esterno l’asserita “vicinanza” del professionista al sodalizio criminale anche se rafforzata dal fatto della preesistente “frequentazione” o “conoscenza” con elementi di spicco dell’organizzazione mafiosa, laddove non vi sia stato il travalicamento dei limiti imposti dalla legge per l’erogazione della prestazione professionale.

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LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

In tal caso <strong>di</strong>venta irrilevante che con l’esercizio del mandato<br />

<strong>di</strong>fensivo, in termini <strong>di</strong> correttezza ed entro i limiti fissati<br />

dall’or<strong>di</strong>namento, nell’interesse <strong>di</strong> un soggetto o <strong>di</strong> più soggetti<br />

appartenenti all’organizzazione mafiosa, si possa arrecare<br />

in<strong>di</strong>rettamente un contributo, che risulti complessivamente utile al<br />

mantenimento o al consolidamento del sodalizio criminale.<br />

Si verte, invece, in ipotesi <strong>di</strong>versa laddove il <strong>di</strong>fensore,<br />

nell’esercitare il mandato <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> uno o più appartenenti<br />

all’associazione mafiosa, incorra in violazioni <strong>di</strong> legge, travalicando<br />

nel contempo i limiti deontologici allorché pone in essere condotte<br />

estranee allo stesso mandato <strong>di</strong>fensivo, che a titolo <strong>di</strong> esempio<br />

possono in<strong>di</strong>carsi nel trasmettere messaggi utili per l’attività criminale<br />

dell’associazione; nel fornire informazioni o notizie che non avrebbe<br />

dovuto fornire in tal modo consentendo la sottrazione all’esecuzione<br />

<strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti coercitivi; nell’eliminare o porre in essere atti idonei<br />

alla eliminazione <strong>di</strong> prove; nel rendersi latore <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ni o <strong>di</strong>sposizioni<br />

da parte <strong>di</strong> detenuti operanti all’esterno; nel consegnare ai detenuti<br />

stessi oggetti utilizzabili per fini illeciti quali armi, strumenti atti ad<br />

offendere, o sostanze stupefacenti ecc.. E’alle peculiari caratteristiche<br />

e modalità delle prestazioni, concretamente offerte e fornite, che<br />

occorre avere riguardo per valutare se il professionista sia <strong>di</strong>ventato,<br />

per la sua <strong>di</strong>sponibilità al compimento <strong>di</strong> azioni esulanti il mandato<br />

conferito, un preciso punto <strong>di</strong> riferimento e <strong>di</strong> fiducia<br />

dell’organizzazione mafiosa.<br />

Non<strong>di</strong>meno e con specifico riferimento alle prestazioni<br />

professionali, deve altresì tenersi conto della circostanza che, laddove<br />

non si tratti <strong>di</strong> attività per le quali la legge imponga un dovere<br />

generale <strong>di</strong> prestazione, il professionista sia chiamato ad una maggiore<br />

e rigorosa osservanza del dovere <strong>di</strong> vigilanza a fronte della richiesta <strong>di</strong><br />

determinati favori, <strong>di</strong> interventi od atti rispetto ai quali si dovrà esigere<br />

il rifiuto, l’astensione o, ad<strong>di</strong>rittura, la rinuncia <strong>di</strong> mandato.<br />

In tali casi, infatti, il compimento o l’adesione a quelle richieste<br />

può indurre alla ipotizzabilità <strong>di</strong> un apporto qualificabile nei termini <strong>di</strong><br />

efficienza causale per il perseguimento dei fini associativi secondo<br />

quei parametri sopra in<strong>di</strong>cati. Facendo infine riferimento a tali criteri<br />

<strong>di</strong>rettivi, deve conclusivamente ritenersi che, allorché l’attività <strong>di</strong><br />

agevolazione sia espletata dal professionista non già in favore<br />

dell’associazione nel suo complesso, ma in favore del singolo

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