Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...
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LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />
E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />
che un professionista può fornire all’associazione mafiosa, in<br />
<strong>di</strong>pendenza della stessa natura della prestazione professionale, è <strong>di</strong><br />
regola rilevante nell’economia complessiva della organizzazione per<br />
delinquere, <strong>di</strong> tale che, ove il contributo abbia quei caratteri<br />
significativi <strong>di</strong> efficacia causale in rapporto alla conservazione o al<br />
rafforzamento del sodalizio e del vincolo associativo, deve<br />
riconoscersi a quei soggetti che forniscono le loro prestazioni una<br />
responsabilità a titolo <strong>di</strong> concorso eventuale <strong>di</strong> persone nel reato<br />
associativo. Ma l’aspetto <strong>di</strong> particolare importanza e, nello stesso<br />
tempo, <strong>di</strong> <strong>di</strong>scrimine della responsabilità, è quello che deriva<br />
dall’intrinseca essenza della prestazione professionale, qualora sottesa<br />
ad essa vi sia l’esistenza <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto, costituzionalmente garantito, o<br />
<strong>di</strong> un interesse generale e, correlativamente, <strong>di</strong> un dovere <strong>di</strong><br />
prestazione, quali sono, ad esempio, in<strong>di</strong>viduabili nel <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa<br />
o nel <strong>di</strong>ritto del citta<strong>di</strong>no alla tutela della salute (art. 24, comma 2 250 e<br />
art. 32 251 , comma 1, Cost.). Con particolare riferimento all’attività<br />
legale, la giurisprudenza - formatasi in tema <strong>di</strong> reato <strong>di</strong><br />
favoreggiamento ad opera del <strong>di</strong>fensore e sul punto della<br />
determinazione dei limiti tra esercizio <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa ed attività illecita - ha<br />
stabilito che: “…l’esercizio <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa, cui è riconosciuta dalla<br />
Costituzione ampia espansione, deve armonizzarsi con l’interesse<br />
statuale all’amministrazione della giustizia ed alla sua concreta<br />
attuazione e soggiace integralmente al rispetto <strong>di</strong> tutte le norme <strong>di</strong><br />
carattere sostanziale e processuale dell’or<strong>di</strong>namento positivo,<br />
derivandone che il patrocinante non può porre in essere condotte<br />
costituenti reato per la generalità dei soggetti e che, nella scelta dei<br />
meto<strong>di</strong> e degli strumenti cui il <strong>di</strong>fensore ritiene <strong>di</strong> fare ricorso per la<br />
tutela degli interessi dell’imputato deve tenere conto del limite<br />
oggettivo, costituito dall’osservanza <strong>di</strong> quegli obblighi o <strong>di</strong> quei<br />
<strong>di</strong>vieti che l’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co qualifica come comportamenti<br />
penalmente illeciti, oltre il quale anche il comportamento del<br />
professionista non sfugge alla sanzione penale” 252 .<br />
250 <strong>La</strong> <strong>di</strong>fesa è <strong>di</strong>ritto inviolabile in ogni stato e grado del proce<strong>di</strong>mento.<br />
251 <strong>La</strong> Repubblica tutela la salute come fondamentale <strong>di</strong>ritto dell’in<strong>di</strong>viduo e interesse della collettività, e<br />
garantisce cure gratuite agli in<strong>di</strong>genti.<br />
252 Cassazione Penale, Sezione IV, 27 maggio 1986.