Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...
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222 LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO Al fine di identificare il discrimine tra contiguità illecita e condotte non penalmente rilevanti occorre sempre fare riferimento al “contributo causale”, facendo cioè leva, per delimitare l’area del concorso eventuale, sul criterio dell’efficacia causale del contributo prestato dall’esterno al raggiungimento dei fini dell’associazione e, quindi, al mantenimento della sua esistenza o al rafforzamento della stessa. Infatti, occorrerà verificare che il contributo prestato dall’extraneus sia idoneo, se non al potenziamento, almeno al consolidamento, od al mantenimento in vita della particolare struttura organizzativa descritta dall’articolo 416-bis c.p., dovendo consistere in un apporto obbiettivamente adeguato e soggettivamente diretto a rafforzare la struttura che caratterizza il fenomeno associativo. Va ancora ribadito, in relazione all’aspetto inerente la destinazione del contributo come l’apporto del concorrente eventuale, deve essere diretto a vantaggio dell’associazione nel suo complesso e non delle persone dei singoli associati e non deve essere dato ai singoli delitti - scopo. Tale interpretazione emerge, peraltro, da tutte le pronunce giurisprudenziali che hanno ammesso la figura del c.d. concorrente esterno 248 , individuandola nella figura dell’agente che, estraneo alla struttura organica dell’associazione, “si sia limitato alla occasionale e non istituzionalizzata prestazione di un singolo comportamento, non privo di idoneità causale per il conseguimento dello scopo del sodalizio, che costituisca autonoma ed individuale manifestazione di volontà criminale e si esaurisca nel momento della sua espressione, perché ontologicamente concepita e determinata nei correlativi limiti di tempo e di efficacia”. Gli indici dell’efficacia causale del contributo prestato dall’esterno andranno, naturalmente, ricercati caso per caso, ma in linea generale possono comunque evidenziarsi, come già accennato, quelli della importanza della prestazione in assoluto e con riferimento alle condizioni particolari della situazione concreta, all’ampiezza e complessità dell’associazione criminale, agli effetti della prestazione, all’importanza del soggetto che fornisce l’apporto in relazione al settore in cui svolge la sua azione. 248 Per tutte si veda Cass. Pen. Sez. I, 4 febbraio 1988, Burbella, Foro it, Rep. 1989, voce Concorso di persone nel reato, n. 18.
IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO DELLA POLITICA CRIMINALE DI CONTRASTO 223 In conclusione, identificati i criteri distintivi del concorso esterno con la condotta di partecipazione e la contiguità non punibile, l’attività idonea ad integrare il concorso eventuale va identificata in una condotta occasionale o episodica o, comunque se ripetuta e reiterata, individuabile in singole ed autonome azioni poste in essere dal correo, delle quali l’organizzazione si avvale per la sua sopravvivenza o il suo rafforzamento e che siano dotate della valenza contributiva sufficiente a tali fini, al di fuori delle quali si rimane in quella zona grigia 249 di contiguità, certamente riprovevole sotto altri aspetti, ma non penalmente rilevante. Ora, la provenienza di siffatti contributi da parte di soggetti la cui particolare qualificazione professionale o il cui determinato status socio-istituzionale possono rappresentare un momento di rafforzamento o di consolidamento dell’associazione mafiosa, impone delle opportune considerazioni di carattere generale, in merito all’apporto fornibile, nel caso di specie, da soggetti esercenti specifiche attività professionali. In tale ottica, non v’è chi non veda come particolarmente delicato si presenti il tema del possibile coinvolgimento dei professionisti in genere, siano essi avvocati, medici, commercialisti ecc., nella responsabilità penale e della qualificazione di questa a titolo di concorso esterno nell’associazione criminale e come, tuttavia, la questione non possa alla fine che essere concretamente risolta alla stregua dei parametri e dei criteri direttivi sopra delineati. Se si accerta, in base a quegli indici rivelatori di cui si è detto, che il professionista è entrato a far parte organicamente della associazione e, quindi, ne sia divenuto partecipe non può che riconoscersi la di lui responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 416bis del codice penale. Si presenta, invece, più difficoltosa la valutazione dell’apporto che il professionista può avere fornito dall’esterno all’associazione e la qualificazione giuridica di tale contributo in termini di responsabilità, ai sensi degli articoli 110 (concorso di persone nel reato), 416-bis c.p. oppure secondo diversi titoli di reato. Non può ora revocarsi in dubbio, in base ai principi generali che attengono alla stretta configurabilità del concorso eventuale nel reato de quo, che l’apporto 249 L’espressione “zona grigia” è tratta dalla relazione di MANTOVANI, dal titolo L’avvocato ed il processo penale in rapporto al diritto di informazione e al dovere di riservatezza, tenuta al XVI congresso nazionale giuridico forense.
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Al fine <strong>di</strong> identificare il <strong>di</strong>scrimine tra contiguità illecita e condotte<br />
non penalmente rilevanti occorre sempre fare riferimento al<br />
“contributo causale”, facendo cioè leva, per delimitare l’area del<br />
concorso eventuale, sul criterio dell’efficacia causale del contributo<br />
prestato dall’esterno al raggiungimento dei fini dell’associazione e,<br />
quin<strong>di</strong>, al mantenimento della sua esistenza o al rafforzamento della<br />
stessa. Infatti, occorrerà verificare che il contributo prestato<br />
dall’extraneus sia idoneo, se non al potenziamento, almeno al<br />
consolidamento, od al mantenimento in vita della particolare struttura<br />
organizzativa descritta dall’articolo 416-bis c.p., dovendo consistere in<br />
un apporto obbiettivamente adeguato e soggettivamente <strong>di</strong>retto a<br />
rafforzare la struttura che caratterizza il fenomeno associativo. Va<br />
ancora riba<strong>di</strong>to, in relazione all’aspetto inerente la destinazione del<br />
contributo come l’apporto del concorrente eventuale, deve essere<br />
<strong>di</strong>retto a vantaggio dell’associazione nel suo complesso e non delle<br />
persone dei singoli associati e non deve essere dato ai singoli delitti -<br />
scopo. Tale interpretazione emerge, peraltro, da tutte le pronunce<br />
giurisprudenziali che hanno ammesso la figura del c.d. concorrente<br />
esterno 248 , in<strong>di</strong>viduandola nella figura dell’agente che, estraneo alla<br />
struttura organica dell’associazione, “si sia limitato alla occasionale e<br />
non istituzionalizzata prestazione <strong>di</strong> un singolo comportamento, non<br />
privo <strong>di</strong> idoneità causale per il conseguimento dello scopo del<br />
sodalizio, che costituisca autonoma ed in<strong>di</strong>viduale manifestazione <strong>di</strong><br />
volontà criminale e si esaurisca nel momento della sua espressione,<br />
perché ontologicamente concepita e determinata nei correlativi limiti<br />
<strong>di</strong> tempo e <strong>di</strong> efficacia”.<br />
Gli in<strong>di</strong>ci dell’efficacia causale del contributo prestato dall’esterno<br />
andranno, naturalmente, ricercati caso per caso, ma in linea generale<br />
possono comunque evidenziarsi, come già accennato, quelli della<br />
importanza della prestazione in assoluto e con riferimento alle<br />
con<strong>di</strong>zioni particolari della situazione concreta, all’ampiezza e<br />
complessità dell’associazione criminale, agli effetti della prestazione,<br />
all’importanza del soggetto che fornisce l’apporto in relazione al<br />
settore in cui svolge la sua azione.<br />
248 Per tutte si veda Cass. Pen. Sez. I, 4 febbraio 1988, Burbella, Foro it, Rep. 1989, voce Concorso <strong>di</strong><br />
persone nel reato, n. 18.