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Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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218<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

pensare a forme <strong>di</strong> partecipazione destinate, “ab origine”, ad una<br />

durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a<br />

comprendere l’obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in<br />

relazione agli scopi propri <strong>di</strong> quest’ultimo, comprenda anche il<br />

perseguimento, da parte del singolo, <strong>di</strong> vantaggi ulteriori, suoi<br />

personali, <strong>di</strong> qualsiasi natura rispetto ai quali il vincolo associativo<br />

può assumere anche, nell’ottica del soggetto, una funzione puramente<br />

strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza penale.<br />

Ciò senza necessità <strong>di</strong> ricorrere, in detta ipotesi, alla <strong>di</strong>versa figura<br />

giuri<strong>di</strong>ca del cosiddetto “concorso eventuale esterno” del singolo<br />

nell’associazione per delinquere.<br />

Non<strong>di</strong>meno, occorre rilevare che la condotta <strong>di</strong> partecipazione è a<br />

forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può<br />

realizzarsi in forme e contenuti <strong>di</strong>versi, purché si traduca in un<br />

contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli<br />

scopi dell’organismo: in questo modo, infatti, si verifica la lesione<br />

degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice, qualunque sia<br />

il ruolo assunto dall’agente nell’ambito dell’associazione; ne consegue<br />

che la condotta del partecipe può risultare variegata, <strong>di</strong>fferenziata,<br />

ovvero assumere connotazioni <strong>di</strong>verse, in<strong>di</strong>pendentemente da un<br />

formale atto <strong>di</strong> inserimento nel sodalizio, sicché egli può anche non<br />

avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo sufficiente<br />

che anche in modo non rituale, <strong>di</strong> fatto si inserisca nel gruppo per<br />

realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene<br />

perseguito con l’utilizzazione <strong>di</strong> meto<strong>di</strong> mafiosi 245 .<br />

Infatti la mancata “legalizzazione” ossia l’assenza <strong>di</strong> un atto<br />

formale <strong>di</strong> affiliazione a nulla rileva ai fini <strong>di</strong> ritenere sussistente la<br />

partecipazione all’associazione. Assume invece la qualifica <strong>di</strong><br />

organizzatore colui che sia deputato, anche in esecuzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettive e<br />

quin<strong>di</strong> in assenza <strong>di</strong> personali e particolari spunti propositivi, al<br />

coor<strong>di</strong>namento dell’attività degli altri affiliati, al reperimento delle<br />

risorse per la realizzazione del programma criminale, nonché<br />

all’impiego delle strutture e delle risorse <strong>di</strong> cui l’organizzazione<br />

<strong>di</strong>spone. Ai fini della determinazione della sanzione nel concreto<br />

irrogabile all’appartenente all’associazione a delinquere <strong>di</strong> tipo<br />

245 Vds Cassazione Penale, Sezione 2, 28 maggio 1997.

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