Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...
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214 LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO il raggiungimento dei fini alternativamente previsti dalla disposizione incriminatrice, in quanto, come detto, ciò che caratterizza l’associazione di tipo mafioso e le altre a queste assimilate è che la condizione di assoggettamento e di omertà che da detta forza intimidatrice, quale effetto, deriva per il singolo sia all’esterno che all’interno dell’associazione 236 . Difatti il delitto di cui all’articolo 416 bis sussiste anche qualora lo scopo dell’associazione sia quello di trarre vantaggio di profitti da attività di per sé lecite (gestione di attività economiche, acquisizione di appalti pubblici), ma purché lo stesso sia perseguito con metodi mafiosi (uso della forza intimidatrice dell’associazione; assoggettamento delle persone a tale timore; imposizione di atteggiamento omertoso 237 . Dette finalità hanno poi carattere alternativo e non cumulativo, anche perché, con la previsione, fra gli scopi del sodalizio mafioso, del controllo di attività economiche, il legislatore ha mirato ad ampliare l’ambito applicativo della fattispecie, estendendolo anche al perseguimento di attività in sé formalmente lecite. Ne consegue che, prevedendo l’articolo 416-bis finalità associative non direttamente riferibili all’economia pubblica, l’ordine pubblico economico si atteggia soltanto come un oggetto giuridico eventuale del delitto in esame, il quale, come risulta dalla rubrica del titolo V libro II del Codice, in cui è inserito, è essenzialmente diretto contro l’ordine pubblico generale 238 . Ciò è tanto più vero laddove si consideri conclusivamente che il conseguimento del controllo delle attività economiche non costituisce un elemento costitutivo della fattispecie, ma si configura come una finalità nell’ambito del dolo specifico richiesto dalla norma, cosicché ai fini della integrazione del reato non è necessario che tale controllo venga realmente assunto 239 . Individuati i tratti essenziali per la sussistenza del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso appare opportuno definirne l’elemento materiale. Nel delitto in oggetto l’elemento materiale del reato è costituito dalla condotta di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso, intendendosi per partecipazione la 236 Vds Cassazione Penale, Sezione 2, 10 maggio 1994. 237 Vds Cassazione Penale, Sezione 1, 9 maggio 1996. 238 Vds Cassazione Penale, Sezione 6, 11 febbraio 1994. 239 Vds Cassazione Penale, Sezione 6, 11 febbraio 1994.
IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO DELLA POLITICA CRIMINALE DI CONTRASTO 215 stabile permanenza di vincolo associativo tra gli autori - almeno nel numero di tre - del reato allo scopo di realizzare una serie indeterminata di attività tipiche dell’associazione e per “tipo mafioso” la sussistenza degli elementi elencati nel terzo comma dell’articolato, qualificante tale genere di organizzazione criminosa. L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, caratterizzato dalla cosciente volontà di partecipare a detta associazione con il fine di realizzare il particolare programma e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operarsi per l’attuazione del comune programma delinquenziale con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione ovvero al rafforzamento della struttura associativa 240 . Fino ad ora l’esposizione ha delineato, gli elementi caratterizzanti l’associazione di stampo mafioso. Ciò allo scopo di definire l’ambito applicativo e differenziarla dall’associazionismo criminale comune. Ora, prima di procedere nell’illustrare le finalità tipiche del sodalizio mafioso è necessario richiamare l’attenzione su un aspetto particolarmente interessante, ossia l’inesistenza del concetto di territorializzazione nell’ambito dell’articolo 416-bis e, quindi, la sua applicabilità a qualsiasi organizzazione che, ovunque nata ed operante, si prefigga il raggiungimento di uno degli obiettivi determinati dalla norma attraverso l’utilizzo del metodo mafioso. In due applicazioni dell’articolo 416-bis risultanti da altrettanti decisioni di giudici di merito, entrambe pronunciate nel corso degli anni ottanta, paiono, sul punto relativo alla matrice territoriale dell’associazionismo mafioso di particolare valenza interpretativa. Nella prima si è affermata la sussistenza del delitto di associazione di tipo mafioso nel caso in cui una organizzazione camorristica, costituitasi in Campania e operante a Roma, si avvalga del metodo mafioso, e cioè i suoi componenti pongano in essere una serie di atti intimidatori fra essi collegati, per modo che ne derivi una condizione di assoggettamento e di omertà al fine di commettere delitti o comunque per raggiungere uno degli obiettivi indicati dall’articolo 416-bis 241 . 240 Vds Cassazione Penale, Sezione 1, 27 giugno 1994. 241 Vds Tribunale di Roma, 8 novembre 1985, Foro Italiano 1986, II, 364.
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IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO DELLA POLITICA CRIMINALE DI CONTRASTO 215<br />
stabile permanenza <strong>di</strong> vincolo associativo tra gli autori - almeno nel<br />
numero <strong>di</strong> tre - del reato allo scopo <strong>di</strong> realizzare una serie<br />
indeterminata <strong>di</strong> attività tipiche dell’associazione e per “tipo <strong>mafioso</strong>”<br />
la sussistenza degli elementi elencati nel terzo comma dell’articolato,<br />
qualificante tale genere <strong>di</strong> organizzazione criminosa.<br />
L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico,<br />
caratterizzato dalla cosciente volontà <strong>di</strong> partecipare a detta<br />
associazione con il fine <strong>di</strong> realizzare il particolare programma e con la<br />
permanente consapevolezza <strong>di</strong> ciascun associato <strong>di</strong> far parte <strong>di</strong> un<br />
sodalizio criminoso e <strong>di</strong> essere <strong>di</strong>sponibile ad operarsi per l’attuazione<br />
del comune programma delinquenziale con qualsivoglia condotta<br />
idonea alla conservazione ovvero al rafforzamento della struttura<br />
associativa 240 .<br />
Fino ad ora l’esposizione ha delineato, gli elementi caratterizzanti<br />
l’associazione <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong>. Ciò allo scopo <strong>di</strong> definire l’ambito<br />
applicativo e <strong>di</strong>fferenziarla dall’associazionismo criminale comune.<br />
Ora, prima <strong>di</strong> procedere nell’illustrare le finalità tipiche del<br />
sodalizio <strong>mafioso</strong> è necessario richiamare l’attenzione su un aspetto<br />
particolarmente interessante, ossia l’inesistenza del concetto <strong>di</strong><br />
territorializzazione nell’ambito dell’articolo 416-bis e, quin<strong>di</strong>, la sua<br />
applicabilità a qualsiasi organizzazione che, ovunque nata ed operante,<br />
si prefigga il raggiungimento <strong>di</strong> uno degli obiettivi determinati dalla<br />
norma attraverso l’utilizzo del metodo <strong>mafioso</strong>.<br />
In due applicazioni dell’articolo 416-bis risultanti da altrettanti<br />
decisioni <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> merito, entrambe pronunciate nel corso degli<br />
anni ottanta, paiono, sul punto relativo alla matrice territoriale<br />
dell’associazionismo <strong>mafioso</strong> <strong>di</strong> particolare valenza interpretativa.<br />
Nella prima si è affermata la sussistenza del delitto <strong>di</strong> associazione <strong>di</strong><br />
tipo <strong>mafioso</strong> nel caso in cui una organizzazione camorristica,<br />
costituitasi in Campania e operante a Roma, si avvalga del metodo<br />
<strong>mafioso</strong>, e cioè i suoi componenti pongano in essere una serie <strong>di</strong> atti<br />
intimidatori fra essi collegati, per modo che ne derivi una con<strong>di</strong>zione<br />
<strong>di</strong> assoggettamento e <strong>di</strong> omertà al fine <strong>di</strong> commettere delitti o<br />
comunque per raggiungere uno degli obiettivi in<strong>di</strong>cati dall’articolo<br />
416-bis 241 .<br />
240 Vds Cassazione Penale, Sezione 1, 27 giugno 1994.<br />
241 Vds Tribunale <strong>di</strong> Roma, 8 novembre 1985, Foro Italiano 1986, II, 364.