29.05.2013 Views

Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

214<br />

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

il raggiungimento dei fini alternativamente previsti dalla <strong>di</strong>sposizione<br />

incriminatrice, in quanto, come detto, ciò che caratterizza<br />

l’associazione <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong> e le altre a queste assimilate è che la<br />

con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> assoggettamento e <strong>di</strong> omertà che da detta forza<br />

intimidatrice, quale effetto, deriva per il singolo sia all’esterno che<br />

all’interno dell’associazione 236 . Difatti il delitto <strong>di</strong> cui all’articolo 416<br />

bis sussiste anche qualora lo scopo dell’associazione sia quello <strong>di</strong><br />

trarre vantaggio <strong>di</strong> profitti da attività <strong>di</strong> per sé lecite (gestione <strong>di</strong><br />

attività economiche, acquisizione <strong>di</strong> appalti pubblici), ma purché lo<br />

stesso sia perseguito con meto<strong>di</strong> mafiosi (uso della forza intimidatrice<br />

dell’associazione; assoggettamento delle persone a tale timore;<br />

imposizione <strong>di</strong> atteggiamento omertoso 237 . Dette finalità hanno poi<br />

carattere alternativo e non cumulativo, anche perché, con la<br />

previsione, fra gli scopi del sodalizio <strong>mafioso</strong>, del controllo <strong>di</strong> attività<br />

economiche, il legislatore ha mirato ad ampliare l’ambito applicativo<br />

della fattispecie, estendendolo anche al perseguimento <strong>di</strong> attività in sé<br />

formalmente lecite. Ne consegue che, prevedendo l’articolo 416-bis<br />

finalità associative non <strong>di</strong>rettamente riferibili all’economia pubblica,<br />

l’or<strong>di</strong>ne pubblico economico si atteggia soltanto come un oggetto<br />

giuri<strong>di</strong>co eventuale del delitto in esame, il quale, come risulta dalla<br />

rubrica del titolo V libro II del Co<strong>di</strong>ce, in cui è inserito, è<br />

essenzialmente <strong>di</strong>retto contro l’or<strong>di</strong>ne pubblico generale 238 . Ciò è<br />

tanto più vero laddove si consideri conclusivamente che il<br />

conseguimento del controllo delle attività economiche non costituisce<br />

un elemento costitutivo della fattispecie, ma si configura come una<br />

finalità nell’ambito del dolo specifico richiesto dalla norma, cosicché<br />

ai fini della integrazione del reato non è necessario che tale controllo<br />

venga realmente assunto 239 .<br />

In<strong>di</strong>viduati i tratti essenziali per la sussistenza del reato <strong>di</strong><br />

associazione a delinquere <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong> appare opportuno<br />

definirne l’elemento materiale. Nel delitto in oggetto l’elemento<br />

materiale del reato è costituito dalla condotta <strong>di</strong> partecipazione ad una<br />

associazione <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>, intendendosi per partecipazione la<br />

236 Vds Cassazione Penale, Sezione 2, 10 maggio 1994.<br />

237 Vds Cassazione Penale, Sezione 1, 9 maggio 1996.<br />

238 Vds Cassazione Penale, Sezione 6, 11 febbraio 1994.<br />

239 Vds Cassazione Penale, Sezione 6, 11 febbraio 1994.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!