Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...
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LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />
E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />
il raggiungimento dei fini alternativamente previsti dalla <strong>di</strong>sposizione<br />
incriminatrice, in quanto, come detto, ciò che caratterizza<br />
l’associazione <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong> e le altre a queste assimilate è che la<br />
con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> assoggettamento e <strong>di</strong> omertà che da detta forza<br />
intimidatrice, quale effetto, deriva per il singolo sia all’esterno che<br />
all’interno dell’associazione 236 . Difatti il delitto <strong>di</strong> cui all’articolo 416<br />
bis sussiste anche qualora lo scopo dell’associazione sia quello <strong>di</strong><br />
trarre vantaggio <strong>di</strong> profitti da attività <strong>di</strong> per sé lecite (gestione <strong>di</strong><br />
attività economiche, acquisizione <strong>di</strong> appalti pubblici), ma purché lo<br />
stesso sia perseguito con meto<strong>di</strong> mafiosi (uso della forza intimidatrice<br />
dell’associazione; assoggettamento delle persone a tale timore;<br />
imposizione <strong>di</strong> atteggiamento omertoso 237 . Dette finalità hanno poi<br />
carattere alternativo e non cumulativo, anche perché, con la<br />
previsione, fra gli scopi del sodalizio <strong>mafioso</strong>, del controllo <strong>di</strong> attività<br />
economiche, il legislatore ha mirato ad ampliare l’ambito applicativo<br />
della fattispecie, estendendolo anche al perseguimento <strong>di</strong> attività in sé<br />
formalmente lecite. Ne consegue che, prevedendo l’articolo 416-bis<br />
finalità associative non <strong>di</strong>rettamente riferibili all’economia pubblica,<br />
l’or<strong>di</strong>ne pubblico economico si atteggia soltanto come un oggetto<br />
giuri<strong>di</strong>co eventuale del delitto in esame, il quale, come risulta dalla<br />
rubrica del titolo V libro II del Co<strong>di</strong>ce, in cui è inserito, è<br />
essenzialmente <strong>di</strong>retto contro l’or<strong>di</strong>ne pubblico generale 238 . Ciò è<br />
tanto più vero laddove si consideri conclusivamente che il<br />
conseguimento del controllo delle attività economiche non costituisce<br />
un elemento costitutivo della fattispecie, ma si configura come una<br />
finalità nell’ambito del dolo specifico richiesto dalla norma, cosicché<br />
ai fini della integrazione del reato non è necessario che tale controllo<br />
venga realmente assunto 239 .<br />
In<strong>di</strong>viduati i tratti essenziali per la sussistenza del reato <strong>di</strong><br />
associazione a delinquere <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong> appare opportuno<br />
definirne l’elemento materiale. Nel delitto in oggetto l’elemento<br />
materiale del reato è costituito dalla condotta <strong>di</strong> partecipazione ad una<br />
associazione <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>, intendendosi per partecipazione la<br />
236 Vds Cassazione Penale, Sezione 2, 10 maggio 1994.<br />
237 Vds Cassazione Penale, Sezione 1, 9 maggio 1996.<br />
238 Vds Cassazione Penale, Sezione 6, 11 febbraio 1994.<br />
239 Vds Cassazione Penale, Sezione 6, 11 febbraio 1994.