Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...
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212<br />
LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />
E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />
precede e contiene gli accor<strong>di</strong> concernenti la realizzazione dei singoli<br />
crimini e che permane dopo la realizzazione <strong>di</strong> ciascuno <strong>di</strong> essi 230 .<br />
Tale <strong>di</strong>stinzione consente <strong>di</strong> chiarire imme<strong>di</strong>atamente quale sia la<br />
<strong>di</strong>fferenza esistente tra la compartecipazione al reato (sia essa stabile o<br />
occasionale) e l’associazione a delinquere <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong>:<br />
un’associazione può ritenersi <strong>di</strong> tipo <strong>mafioso</strong>, <strong>di</strong>stinguendosi dalla<br />
normale e tra<strong>di</strong>zionale associazione a delinquere, quando sia<br />
connotata da quei particolari elementi in<strong>di</strong>cati nell’articolo 416-bis,<br />
dei quali il principale ed imprescin<strong>di</strong>bile è il metodo <strong>mafioso</strong> seguito<br />
per la realizzazione del programma criminoso 231 . Infatti la natura<br />
mafiosa <strong>di</strong> una associazione per delinquere non è determinata dagli<br />
scopi che essa si prefigge, bensì dal metodo impiegato, con il ricorso<br />
sistematico all’intimidazione e all’imposizione <strong>di</strong> un atteggiamento<br />
omertoso 232 .<br />
L’articolo 416-bis, delinea un reato associativo a condotta multipla<br />
e <strong>di</strong> natura mista, nel senso che, mentre per l’associazione semplice è<br />
sufficiente la creazione <strong>di</strong> una organizzazione stabile, sia pure<br />
ru<strong>di</strong>mentale, per l’associazione mafiosa è altresì necessario che questa<br />
abbia conseguito nell’ambiente circostante una reale capacità <strong>di</strong><br />
intimidazione e gli aderenti si siano avvalsi in modo effettivo <strong>di</strong> tale<br />
forza al fine <strong>di</strong> realizzare il loro programma criminoso 233 .<br />
I fatti oggetto delle norme che regolano le citate fattispecie sono<br />
quin<strong>di</strong> sostanzialmente <strong>di</strong>versi, ontologicamente <strong>di</strong>stinti,<br />
funzionalmente autonomi, pur sussistendo la possibilità <strong>di</strong> conversione<br />
<strong>di</strong> una associazione per delinquere comune in associazione <strong>di</strong> tipo<br />
<strong>mafioso</strong> e la conseguente configurabilità <strong>di</strong> concorso formale <strong>di</strong> reati.<br />
Pertanto se la condotta realizzata prima dell’entrata in vigore della<br />
legge 13 settembre 1982, nr. 646 è riconducibile astrattamente,<br />
sussistendone tutti gli elementi costitutivi a tale ipotesi criminosa, essa<br />
è punibile soltanto ai sensi dell’art. 416 c.p., mentre la medesima<br />
condotta protrattasi successivamente è punibile ai sensi dell’articolo<br />
416-bis c.p. 234 .<br />
230 Vds. Cassazione Penale, Sezione. 6, 13 giugno 1997.<br />
231 Vds Cassazione Penale, Sezione 1, 14 febbraio 1998.<br />
232 Vds Cassazione Penale, Sezione 5, 19 <strong>di</strong>cembre 1996.<br />
233 Vds Cassazione Penale, Sezione 6, 11 febbraio 1994.<br />
234 Vds Cassazione Penale, Sezione 1, 4 luglio 1987.