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Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

evoluzioni normative, appare opportuno segnalare come l’emanato<br />

provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> legge recepisse solo parzialmente le proposte<br />

formulate.<br />

Nelle due <strong>di</strong>stinte relazioni presentate dalla Commissione<br />

Parlamentare (la prima appena tre mesi dopo la sua istituzione),<br />

vennero infatti proposte una serie <strong>di</strong> misure organizzative, ispettive e<br />

repressive che non furono trasfuse nella emanata norma. Alla 575<br />

tuttavia va riconosciuto il merito <strong>di</strong> aver introdotto - per legge - la<br />

parola mafia nell’or<strong>di</strong>namento italiano.<br />

Sulla scorta della legge 575/65 si sviluppò una copiosa<br />

giurisprudenza che costituì, unitamente al mutato senso della<br />

pericolosità sociale del sodalizio <strong>mafioso</strong>, il pilastro su cui fondare<br />

l’articolo 416-bis. In questa sede, prescindendo per semplicità<br />

dall’illustrare la <strong>di</strong>atriba allora ricorrente sull’applicabilità o meno<br />

dell’articolo 416 alle associazioni riconosciute come mafiose, è<br />

tuttavia opportuno segnalare l’esistenza del problema e quanto il<br />

legislatore tragga dalla giurisprudenza della Suprema Corte per la sua<br />

soluzione. Per tutte si veda l’or<strong>di</strong>nanza del 12 novembre 1974 che<br />

rappresenta una vera pietra miliare soprattutto per come lucidamente<br />

ne in<strong>di</strong>vidua i fatti tipicizzanti. L’or<strong>di</strong>nanza citata, infatti, nel definire<br />

l’essenza dell’associazione mafiosa recita “ogni raggruppamento <strong>di</strong><br />

persone che, con mezzi criminosi, si proponga <strong>di</strong> assumere o<br />

mantenere il controllo <strong>di</strong> zone, gruppi o attività produttive attraverso<br />

l’intimidazione sistematica e l’infiltrazione <strong>di</strong> propri membri in modo<br />

da creare una situazione <strong>di</strong> assoggettamento e <strong>di</strong> omertà che renda<br />

impossibili o altamente <strong>di</strong>fficili le normali forme <strong>di</strong> intervento punitivo<br />

dello Stato”. Inoltre, viene in<strong>di</strong>viduato nel “trarre vantaggi personali<br />

giovandosi anche in<strong>di</strong>rettamente della forza <strong>di</strong> intimidazione che il<br />

gruppo esprime”, un chiaro in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> mafiosità. Il fatto poi che una<br />

simile definizione non fosse rivolta ad una associazione siciliana ma<br />

campana, consente <strong>di</strong> superare in via definitiva il <strong>di</strong>scorso<br />

sull’applicazione dell’articolo 416 alle associazioni criminali aventi<br />

caratteri tipici, ovunque allocate od operanti. Nella medesima<br />

decisione si legge infatti che “Il termine mafia non può essere inteso<br />

nella accezione meramente storica <strong>di</strong> fenomeno nato in alcune zone<br />

della Sicilia, proprio in quanto la legge è <strong>di</strong>retta a prevenire e<br />

perseguire tutte le manifestazioni <strong>di</strong> antisocialità organizzate che<br />

presentano gli stessi caratteri tipici nell’intero territorio nazionale,

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