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Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO DELLA POLITICA CRIMINALE DI CONTRASTO 209<br />

I caratteri tipici dell’articolo 416-bis, <strong>di</strong> cui si parlerà più avanti<br />

trattando della struttura della fattispecie, conducono ad una prima<br />

riflessione <strong>di</strong> merito circa la portata del <strong>di</strong>sposto normativo: per la<br />

prima volta vengono sanzionate penalmente condotte antisociali<br />

caratterizzate da peculiari aspetti - sconosciuti all’associazione a<br />

delinquere <strong>di</strong> tipo classico -, tipici dell’associazione mafiosa. Si parla<br />

quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> stabile organizzazione, proponente, partecipante,<br />

intimidazione, profitto ingiusto, omertà. Rilievo in tal senso assume<br />

poi l’orientamento assunto nel tempo dalla Corte <strong>di</strong> Cassazione<br />

nell’estendere l’applicabilità del reato associativo prima ai fenomeni<br />

mafiosi e, successivamente, a tutte le manifestazioni criminali <strong>di</strong><br />

analogo carattere pur se territorialmente allocate in <strong>di</strong>fferenti aree<br />

geografiche.<br />

Per la <strong>di</strong>samina del processo evolutivo della norma, non si può non<br />

partire dai precedenti sia legislativi sia <strong>di</strong> interpretazione giuri<strong>di</strong>ca che<br />

hanno contribuito alla formazione della fattispecie incriminatrice. Le<br />

premesse, rinvenibili già nei co<strong>di</strong>ci preunitari trovano una prima<br />

organica definizione nell’articolo 238 del co<strong>di</strong>ce Zanardelli e,<br />

successivamente, nell’articolo 416 del co<strong>di</strong>ce Rocco che, sebbene<br />

astrattamente applicabili, risultarono ben presto non completamente<br />

adeguati a contrastare il complesso ed articolato fenomeno <strong>mafioso</strong>:<br />

esso, infatti, non è esclusivamente un fenomeno criminale, ma<br />

struttura economica dotata <strong>di</strong> un forte e penetrante potere in grado <strong>di</strong><br />

operare stabilmente sul territorio anche interconnettendosi o<br />

sovrapponendosi al sistema politico ed economico, la cui veemenza<br />

viene sottolineata solo occasionalmente in coincidenza con episo<strong>di</strong><br />

aventi <strong>di</strong>retto rilievo criminale. <strong>La</strong> lenta genesi dell’articolo 416-bis<br />

può quin<strong>di</strong> farsi risalire, volendole dare data certa, al 20 <strong>di</strong>cembre<br />

1962 quando, con la legge n. 1720 venne istituita la “ Commissione<br />

Parlamentare <strong>di</strong> Inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia ed a cui<br />

venne attribuito il compito <strong>di</strong> “esaminare la genesi e le caratteristiche<br />

del fenomeno mafia”, “suggerire le misure più adatte per reprimerne<br />

le manifestazioni” e, da ultimo, forse troppo ambiziosamente,<br />

“eliminarne le cause”.<br />

I lavori della Commissione si conclusero con la presentazione <strong>di</strong><br />

una articolata proposta e la successiva emanazione della legge 31<br />

maggio 1965 n. 575 recante “<strong>di</strong>sposizioni contro la mafia”. Sebbene<br />

ciò sia stato importante per la spinta propositiva alle successive

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