Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...
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196 LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO imprenditoriale, possa agevolmente ottenere un finanziamento a fronte della dimostrazione dell’esistenza di congrue garanzie presso primari corrispondenti esteri. L’essenza dell’operazione di riciclaggio consisterà, così, nel concordare le condizioni del finanziamento. Esso potrà anche avere un tasso di interesse particolarmente elevato, atteso che ad un soggetto, impegnato in un’operazione della specie, non interesserà tanto spuntare un punto di percentuale quanto perfezionare l’opera di riconversione di denaro “sporco” avviata. Una volta ottenuto il finanziamento “il riciclatore” potrà: provocare, a seguito della mancata corresponsione di quanto dovuto, in termini di ammortamento del credito concesso, l’escussione della garanzia offerta, attraverso il sistema delle compensazioni interbancarie; legittimando così il trasferimento del denaro sporco nel circuito bancario occidentale; godere dei vantaggi offerti dalla libera disponibilità di denaro pulito, che gli consentirà di avviare un’impresa che ha un origine criminale, ma che da quel momento in poi giocherà apparentemente secondo le regole del mercato. 225 Al riguardo, comunque, appare quantomeno verosimile la possibilità che taluni broker, in procinto di perfezionare operazioni di riciclaggio con la descritta tecnica, possano celare - con la connivenza dell’istituto di credito interessato - operazioni di “autofinanziamento” attraverso la parallela predisposizione di false garanzie che saranno quindi collocate quale schermo di quelle realmente rappresentative della liquidità da riciclare. Così agendo, essi, nel caso in cui fossero coinvolti in indagini penali, avrebbero sempre la possibilità di rifugiarsi in ammissioni di responsabilità per fattispecie di reati minori, quali, ad esempio, la truffa che, come noto, prevede quale specifica condizione di procedibilità la querela di parte. D’altro canto, anche l’istituto bancario e/o finanziario che ha accettato il compromesso di concedere un affidamento sulla scorta di un documento espressivo di ricchezza criminale, si orienterà verso una immediata conferma dell’accennata ipotesi di truffa, procedendo da un lato, alla denuncia del broker agente (verosimilmente persona fisica 225 BOSCO S., SANARIGHI G., L’infiltrazione del crimine organizzato nell’economia legale, in Rivista della Guardia di Finanza, n. 6/2000.
CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 197 e/o giuridica interposta ai reali interessi criminali), e dall’altro, ad escludere dalla documentazione ufficiale dell’istituto di credito ogni traccia della reale garanzia accettata. 6. NUOVI SCENARI DEL RICICLAGGIO Nell’ambito del complesso tema del riciclaggio, meritano poi un particolare approfondimento le seguenti problematiche che oggi possiamo definire quali “nuove frontiere”: le transazioni telematiche, favorite dalla diffusione della rete internet; le aree geografiche di particolare interesse in virtù di legislazioni particolarmente permissive in materia fiscale e commerciale. 1) Le transazioni telematiche: il c.d. “cyberlaundering” Come noto, Internet assicura un sistema di comunicazione globale impostato secondo un approccio multimediale (trasmissione in tempo reale di immagini, testi e suoni) che si distingue per il suo rivoluzionario grado di diffusione mondiale, nonché per le difficili possibilità di controllo sui contenuti dei messaggi. Internet si è, altresì, rivelato un formidabile strumento di promozione del commercio e di circolazione della “moneta elettronica”, in grado di assicurare livelli di anonimato, convertibilità, trasferibilità, economicità ed efficacia senza precedenti. A questo si aggiunga che nella “rete” trovano spazio operatori dislocati in paesi “off-shore” in grado di offrire servizi bancari e finanziari del tutto simili ai modelli classici dell’intermediazione. Tali servizi vengono proposti in forma riservata ed anonima ed a costi estremamente competitivi, cosicché, pur essendo principalmente rivolti a soggetti dediti ad attività strumentali all’evasione fiscale, ben si prestano anche a finalità di riciclaggio dei proventi illeciti. Giova, infine, sottolineare che Internet offre l’accesso a siti dove è possibile reperire informazioni su: sofisticate tecniche di criptazione dei dati e delle comunicazioni;
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LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />
E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />
impren<strong>di</strong>toriale, possa agevolmente ottenere un finanziamento a fronte<br />
della <strong>di</strong>mostrazione dell’esistenza <strong>di</strong> congrue garanzie presso primari<br />
corrispondenti esteri. L’essenza dell’operazione <strong>di</strong> riciclaggio<br />
consisterà, così, nel concordare le con<strong>di</strong>zioni del finanziamento. Esso<br />
potrà anche avere un tasso <strong>di</strong> interesse particolarmente elevato, atteso<br />
che ad un soggetto, impegnato in un’operazione della specie, non<br />
interesserà tanto spuntare un punto <strong>di</strong> percentuale quanto perfezionare<br />
l’opera <strong>di</strong> riconversione <strong>di</strong> denaro “sporco” avviata.<br />
Una volta ottenuto il finanziamento “il riciclatore” potrà:<br />
provocare, a seguito della mancata corresponsione <strong>di</strong> quanto<br />
dovuto, in termini <strong>di</strong> ammortamento del cre<strong>di</strong>to concesso,<br />
l’escussione della garanzia offerta, attraverso il sistema delle<br />
compensazioni interbancarie; legittimando così il trasferimento<br />
del denaro sporco nel circuito bancario occidentale;<br />
godere dei vantaggi offerti dalla libera <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> denaro<br />
pulito, che gli consentirà <strong>di</strong> avviare un’impresa che ha un<br />
origine criminale, ma che da quel momento in poi giocherà<br />
apparentemente secondo le regole del mercato. 225<br />
Al riguardo, comunque, appare quantomeno verosimile la<br />
possibilità che taluni broker, in procinto <strong>di</strong> perfezionare operazioni <strong>di</strong><br />
riciclaggio con la descritta tecnica, possano celare - con la connivenza<br />
dell’istituto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to interessato - operazioni <strong>di</strong> “autofinanziamento”<br />
attraverso la parallela pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> false garanzie che saranno<br />
quin<strong>di</strong> collocate quale schermo <strong>di</strong> quelle realmente rappresentative<br />
della liqui<strong>di</strong>tà da riciclare.<br />
Così agendo, essi, nel caso in cui fossero coinvolti in indagini<br />
penali, avrebbero sempre la possibilità <strong>di</strong> rifugiarsi in ammissioni <strong>di</strong><br />
responsabilità per fattispecie <strong>di</strong> reati minori, quali, ad esempio, la<br />
truffa che, come noto, prevede quale specifica con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong><br />
proce<strong>di</strong>bilità la querela <strong>di</strong> parte.<br />
D’altro canto, anche l’istituto bancario e/o finanziario che ha<br />
accettato il compromesso <strong>di</strong> concedere un affidamento sulla scorta <strong>di</strong><br />
un documento espressivo <strong>di</strong> ricchezza criminale, si orienterà verso una<br />
imme<strong>di</strong>ata conferma dell’accennata ipotesi <strong>di</strong> truffa, procedendo da un<br />
lato, alla denuncia del broker agente (verosimilmente persona fisica<br />
225<br />
BOSCO S., SANARIGHI G., L’infiltrazione del crimine organizzato nell’economia legale, in Rivista<br />
della Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza, n. 6/2000.