Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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29.05.2013 Views

194 LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO perpetrate. L’obiettivo immediatamente perseguito è, quindi, la trasformazione del contante nella cosiddetta “moneta scritturale”, rappresentata dai saldi attivi dei rapporti costituiti presso intermediari finanziari. È, infatti, in tale ambito che si è sviluppata la tecnica del cosiddetto “smurfing”, ossia del frazionamento dell’operazione in più tranche, in modo da eludere i rigori della vigente disciplina antiriciclaggio; nella seconda fase si completa il “camuffamento” dell’origine e l’eliminazione delle tracce contabili del denaro “sporco”, tramite una pluralità di ulteriori trasferimenti; nella terza ed ultima fase, il denaro, così “centrifugato” con trasferimenti elettronici, modificazioni e transiti da un conto corrente o da un rapporto ad un altro, sarà pronto per essere inserito nel mercato legale, passando dunque nell’ultimo stadio, quello definito della integrazione. Rileviamo, peraltro, come, con riferimento al momento del collocamento, sia sempre più frequente il fenomeno di allocazione delle risorse di origine illecita in zone non regolamentate: i c.d. paesi off-shore 223 . In sostanza, allocare una grossa quantità di denaro “sporco” in una piazza off-shore, tradizionale o emergente che sia, comporterà sicuramente delle commissioni maggiori, ma consentirà di perfezionare la transazione con estrema facilità, nell’assoluto anonimato ed in tempi particolarmente brevi. A questo punto l’organizzazione criminale potrà, quindi, sfruttare l’utilità derivante dalla disponibilità acquisita di un saldo attivo, evitando tutte le barriere normative che nel frattempo i mercati regolamentati sono riusciti ad erigere. Sarà, infatti, agevole immettere nel circuito finanziario internazionale qualsivoglia documento espressivo della giacenza di 223 Aree in cui vige una regolamentazione meno intensa o una regolamentazione diseguale rispetto a quella delle piazze più importanti del sistema finanziario, tra cui spiccano quelli dell’ex blocco sovietico. Il Ministero delle Finanze tiene una “black list” di tutti i paesi con tali caratteristiche. Come noto, in tali paesi è possibile, tra l’altro, costituire società anonime anche aventi come oggetto l’attività finanziaria; il segreto bancario è particolarmente serrato e le registrazioni delle operazioni effettuate dalle banche hanno una mera funzione inter partes e ricevono limitatissima tutela pubblicistica in ordine alla loro obbligatorietà e veridicità.

CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 195 quel denaro, dando così avvio alle conseguenti e necessarie fasi di ripulitura ed integrazione. La nascita e la diffusione dei certificati di deposito o di documenti analoghi (garanzie bancarie, titoli di credito ecc.) che muovono dalle piazze off-shore, per entrare nel sistema finanziario occidentale, costituiscono dunque un evento sicuramente nuovo, complesso e di estrema rilevanza. Tali strumenti finanziari, tutti rientranti nel più ampio genus dei “crediti di firma”, divengono, infatti, una sorta di succedaneo della moneta legale e possono così utilizzarsi anche per il pagamento di beni e/o servizi. Una volta emessi, possono essere ceduti, scontati o prestati in garanzia e da compensazioni presso istituti di credito od altro operatore. Seguendo tale strategia, i capitali sporchi, esposti al rischio di monitoraggio, rimangono immobili, al sicuro ed al “caldo” presso piazze estere compiacenti, mentre al loro posto si muovono una vasta gamma di crediti documentari in un vortice di triangolazioni, andando così ad integrare la descritta seconda fase del camuffamento. Ma quali tecniche utilizzerà un riciclatore, che disponga degli strumenti finanziari in parola, per perfezionare la descritta terza fase di integration e rendere quindi effettivo il potere d’acquisto dei crediti documentari trattati? Tra le tecniche più ricorrenti 224 , vi è senza dubbio quella del cosiddetto “loan back” (o teoria dell’indebitamento), in sostanza un prestito a se stessi, ufficializzato attraverso una regolare pratica di finanziamento che offrirà una facciata di legalità alla disponibilità del denaro. In realtà, l’interessato, o un suo prestanome, conferirà all’istituto erogatore le garanzie richieste, rappresentate appunto dagli strumenti finanziari in esame, avendo quale obiettivo finale quello d’indebitarsi, cioè di rappresentare la propria ricchezza come il provento di un affidamento (mutuo, apertura di linee di credito, ecc.). È comprensibile come, un “buon” riciclatore, presentandosi di fronte al sistema bancario e rappresentando un determinato progetto 224 DONADIO G., Bilanci e prospettive della lotta al riciclaggio - Palermo 9 e 10 luglio 1998.., Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, p.149 ss.

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LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

perpetrate. L’obiettivo imme<strong>di</strong>atamente perseguito è,<br />

quin<strong>di</strong>, la trasformazione del contante nella cosiddetta<br />

“moneta scritturale”, rappresentata dai sal<strong>di</strong> attivi dei<br />

rapporti costituiti presso interme<strong>di</strong>ari finanziari.<br />

È, infatti, in tale ambito che si è sviluppata la tecnica del<br />

cosiddetto “smurfing”, ossia del frazionamento dell’operazione in più<br />

tranche, in modo da eludere i rigori della vigente <strong>di</strong>sciplina<br />

antiriciclaggio;<br />

nella seconda fase si completa il “camuffamento” dell’origine e<br />

l’eliminazione delle tracce contabili del denaro “sporco”,<br />

tramite una pluralità <strong>di</strong> ulteriori trasferimenti;<br />

nella terza ed ultima fase, il denaro, così “centrifugato” con<br />

trasferimenti elettronici, mo<strong>di</strong>ficazioni e transiti da un conto<br />

corrente o da un rapporto ad un altro, sarà pronto per essere<br />

inserito nel mercato legale, passando dunque nell’ultimo<br />

sta<strong>di</strong>o, quello definito della integrazione.<br />

Rileviamo, peraltro, come, con riferimento al momento del<br />

collocamento, sia sempre più frequente il fenomeno <strong>di</strong> allocazione<br />

delle risorse <strong>di</strong> origine illecita in zone non regolamentate: i c.d. paesi<br />

off-shore 223 .<br />

In sostanza, allocare una grossa quantità <strong>di</strong> denaro “sporco” in una<br />

piazza off-shore, tra<strong>di</strong>zionale o emergente che sia, comporterà<br />

sicuramente delle commissioni maggiori, ma consentirà <strong>di</strong><br />

perfezionare la transazione con estrema facilità, nell’assoluto<br />

anonimato ed in tempi particolarmente brevi.<br />

A questo punto l’organizzazione criminale potrà, quin<strong>di</strong>, sfruttare<br />

l’utilità derivante dalla <strong>di</strong>sponibilità acquisita <strong>di</strong> un saldo attivo,<br />

evitando tutte le barriere normative che nel frattempo i mercati<br />

regolamentati sono riusciti ad erigere.<br />

Sarà, infatti, agevole immettere nel circuito finanziario<br />

internazionale qualsivoglia documento espressivo della giacenza <strong>di</strong><br />

223 Aree in cui vige una regolamentazione meno intensa o una regolamentazione <strong>di</strong>seguale rispetto a<br />

quella delle piazze più importanti del sistema finanziario, tra cui spiccano quelli dell’ex blocco<br />

sovietico. Il Ministero delle Finanze tiene una “black list” <strong>di</strong> tutti i paesi con tali caratteristiche.<br />

Come noto, in tali paesi è possibile, tra l’altro, costituire società anonime anche aventi come oggetto<br />

l’attività finanziaria; il segreto bancario è particolarmente serrato e le registrazioni delle operazioni<br />

effettuate dalle banche hanno una mera funzione inter partes e ricevono limitatissima tutela<br />

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