Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...
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14<br />
LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />
E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />
Il fenomeno associativo è noto nell’or<strong>di</strong>namento da oltre un<br />
secolo 14 . Il Lombroso lo definì come “la più temibile delle<br />
delinquenze” ricollegandolo al connubio evolutivo instauratosi tra<br />
sviluppo industriale e <strong>criminalità</strong> rurale. In questo senso è<br />
particolarmente significativa la circostanza che la maggior parte dei<br />
co<strong>di</strong>ci penali in vigore nel 1800 negli Stati europei già<br />
contemplassero, pur se con <strong>di</strong>verso rigore, la fattispecie delittuosa, con<br />
ciò considerandola una effettiva minaccia per la società 15 .<br />
<strong>La</strong> prima co<strong>di</strong>ficazione in cui si parla espressamente <strong>di</strong><br />
associazione per delinquere ma non <strong>di</strong> mafia, termine che verrà<br />
introdotto solo nel 1965, è il co<strong>di</strong>ce penale del 1883; in tale testo<br />
normativo era stabilito, in sostanza, che qualora la commissione <strong>di</strong><br />
reati fosse stata “frutto dell’azione collettiva <strong>di</strong> cinque o più persone”<br />
l’evento, determinato o indeterminato, andasse valutato anche in<br />
ragione della maggiore pericolosità organizzativa del sodalizio. In<br />
epoca successiva e fino ai nostri giorni, notevoli sono stati gli<br />
interventi normativi tesi ad inquadrare il reato associativo e, <strong>di</strong><br />
conseguenza, l’essenza stessa della definizione da collegare al<br />
fenomeno ad esso intimamente correlato. Attualmente sussistono, nel<br />
vigente or<strong>di</strong>to penale, almeno tre forme associative specificamente<br />
co<strong>di</strong>ficate:<br />
l’associazione per delinquere cosiddetta semplice prevista<br />
dall’articolo 416 del c.p.;<br />
l’associazione per delinquere <strong>di</strong> <strong>stampo</strong> <strong>mafioso</strong> <strong>di</strong> cui<br />
all’articolo 416-bis del c.p.;<br />
14 Nella relazione finale della Commissione <strong>di</strong> inchiesta Franchetti – Sonnino del lontano 1875/76 si<br />
legge che “la mafia non è una associazione che abbia forme stabili e organismi speciali... Non ha<br />
statuti, non ha compartecipazioni <strong>di</strong> lucro, non tiene riunioni, non ha capi riconosciuti, se non i più<br />
forti ed i più abili; ma è piuttosto lo sviluppo ed il perfezionamento della prepotenza <strong>di</strong>retta ad ogni<br />
scopo <strong>di</strong> male”. Si legge ancora “Questa forma criminosa, non... specialissima della Sicilia”, esercita<br />
“sopra tutte queste varietà <strong>di</strong> reati”... “una grande influenza” imprimendo “a tutti quel carattere<br />
speciale che <strong>di</strong>stingue dalle altre la <strong>criminalità</strong> siciliana e senza la quale molti reati o non si<br />
commetterebbero o lascerebbero scoprirne gli autori”; si rileva, inoltre, che “i mali sono antichi, ma<br />
ebbero e hanno perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> mitigazione e <strong>di</strong> esacerbazione” e che, già sotto il governo <strong>di</strong> Re<br />
Fer<strong>di</strong>nando, la mafia si era infiltrata anche nelle altre classi, cosa che da alcune testimonianze è<br />
ritenuta vera anche oggidì. Già nel secolo scorso, quin<strong>di</strong>, il problema mafia si manifestava in tutta la<br />
gravità; infatti si legge nella richiamata relazione:”Le forze militari concentrate per questo servizio in<br />
Sicilia risultavano 22 battaglioni e mezzo tra fanteria e bersaglieri, due squadroni <strong>di</strong> cavalleria e<br />
quattro plotoni <strong>di</strong> bersaglieri montani, oltre i Carabinieri in numero <strong>di</strong> 3120”<br />
da: L’Unità 31 maggio, 1992, pag. 2, 13.<br />
15 O. CUCUZZA “Criminalità <strong>organizzata</strong> e fattispecie penali: luci ed ombre” in Rivista della Guar<strong>di</strong>a<br />
<strong>di</strong> Finanza, n°1, 1993.