29.05.2013 Views

Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 183<br />

L’ulteriore merito del provve<strong>di</strong>mento in rassegna, e suo punto <strong>di</strong><br />

forza, è poi costituito dall’in<strong>di</strong>retta abolizione in ambito internazionale<br />

<strong>di</strong> ciò che era precedentemente considerato come assolutamente<br />

inviolabile, ossia il segreto bancario. Infatti, nel corpo del documento<br />

convenzionale è possibile leggere l’impegno degli stati aderenti a:<br />

regolamentare gli istituti finanziari e la concessione delle<br />

autorizzazioni all’esercizio delle attività nel settore<br />

dell’interme<strong>di</strong>azione;<br />

abolire il segreto bancario per meglio prevenire la<br />

consumazione <strong>di</strong> attività legate al riciclaggio <strong>di</strong> denaro;<br />

impe<strong>di</strong>re la costituzione e l’impiego <strong>di</strong> conti bancari intestati a<br />

nomi falsi ovvero anonimi;<br />

istituire servizi speciali per raccogliere, analizzare e <strong>di</strong>ffondere<br />

le informazioni sul reato <strong>di</strong> riciclaggio <strong>di</strong> denaro sporco o <strong>di</strong><br />

altri reati <strong>di</strong> tipo finanziario.<br />

Sul filone Nord Americano anche in ambito europeo si è<br />

conseguentemente registrata un’analoga tendenza restrittiva con<br />

riferimento allo stu<strong>di</strong>o delle misure <strong>di</strong> contrasto al riciclaggio <strong>di</strong><br />

denaro.<br />

In tale contesto il Consiglio d’Europa ha adottato la <strong>di</strong>rettiva CEE<br />

n. 97/2001 recante la mo<strong>di</strong>fica della ormai superata 91/3<strong>08</strong>/CEE e<br />

finalizzata alla adozione <strong>di</strong> specifiche misure <strong>di</strong>rette ad accrescere le<br />

misure <strong>di</strong> tutela del sistema finanziario in genere e delle attività<br />

suscettibili <strong>di</strong> interesse da parte della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong> in<br />

particolare.<br />

Anche in questo caso, così come peraltro avvenuto per la<br />

Convenzione delle Nazioni Unite citata precedentemente, il legislatore<br />

nazionale si è <strong>di</strong>mostrato lungimirante avendo anticipato la gran parte<br />

delle prescrizioni comunitarie già nel 1999, a seguito dell’emanazione<br />

del decreto legislativo n. 374 del 1999.<br />

Il provve<strong>di</strong>mento, infatti, risulta anticipatorio delle in<strong>di</strong>cazioni<br />

esterne estendendo in via autonoma la <strong>di</strong>sciplina per la prevenzione<br />

dell’utilizzo del sistema finanziario a scopi <strong>di</strong> riciclaggio ad un’ampia<br />

serie <strong>di</strong> categorie <strong>di</strong> professioni e non più solo ai cosiddetti<br />

interme<strong>di</strong>ari abilitati, con ciò riducendo <strong>di</strong> molto la possibilità <strong>di</strong><br />

elusione del sistema dei controlli e conferendo all’impianto normativo<br />

una stabilità anche in punto <strong>di</strong> collaborazione internazionale.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!