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Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 179<br />

Tali esigenze, per gran<strong>di</strong> linee, riguardavano la eliminazione dalla<br />

struttura del dolo specifico nella costruzione della fattispecie,<br />

l’ampliamento delle ipotesi delittuose costituenti reato presupposto,<br />

nonché la previsione <strong>di</strong> maggiore punibilità in danno del riciclatore<br />

avente parte attiva nel sistema finanziario legale in quanto esercente<br />

un’attività professionale nel settore. Infine, non <strong>di</strong> secondario rilievo<br />

appare l’inserimento <strong>di</strong> una ulteriore fattispecie delittuosa con la quale<br />

si intendeva punire, oltre alla sostituzione, anche l’impiego <strong>di</strong> denaro,<br />

beni o utilità <strong>di</strong> provenienza illecita, inserendo nel co<strong>di</strong>ce penale<br />

subito dopo il reato <strong>di</strong> riciclaggio l’articolo 648-ter.<br />

L’ulteriore evoluzione della sensibilità internazionale hanno -<br />

successivamente alle in<strong>di</strong>cazioni sopra evidenziate - determinato le<br />

con<strong>di</strong>zioni per un aggiornamento della <strong>di</strong>sciplina del reato <strong>di</strong><br />

riciclaggio, veicolata, in punto <strong>di</strong> contenuti, con l’emanazione da parte<br />

del Consigli d’Europa della Convenzione sul riciclaggio 215 , a cui<br />

l’Italia ha aderito ratificandone i contenuti con la legge 9 agosto 1993,<br />

n. 328.<br />

A seguito della ratifica della Convenzione <strong>di</strong> Strasburgo 216 ,<br />

avvenuta nell’agosto del 1993, è stata presa in considerazione l’ipotesi<br />

del trasferimento <strong>di</strong> denaro, beni o altre utilità ed eliminato qualsiasi<br />

riferimento a specifici reati. Con riferimento al reato <strong>di</strong> riciclaggio la<br />

configurabilità è stata estesa ai proventi derivanti da qualsiasi “delitto<br />

non colposo”, con ciò rendendola non più ristretta al verificarsi <strong>di</strong><br />

specifiche fattispecie criminose. Successivamente sono state infine<br />

introdotte nel nostro or<strong>di</strong>namento ulteriori norme <strong>di</strong>rette a coinvolgere<br />

in maniera sempre più imme<strong>di</strong>ata il sistema bancario e parabancario<br />

215 Si tratta della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi <strong>di</strong> reato,<br />

fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990.<br />

216 <strong>La</strong> Convenzione muove i suoi passi sulla base del documento costituente la Convenzione delle<br />

Nazioni Unite sulla prevenzione del narcotraffico, stipulata a Vienna nel 1988, incentrando<br />

l’attenzione sulla cooperazione internazionale nell’esecuzione <strong>di</strong> indagini, ricerche, sequestro e<br />

confisca dei proventi derivanti da qualsiasi tipo <strong>di</strong> attività criminale, con particolare riguardo ai reati<br />

considerati gravi, tra i quali spiccano il traffico <strong>di</strong> sostanze stupefacenti, il terrorismo, la tratta <strong>di</strong><br />

persone, il commercio illegale <strong>di</strong> armi. Nel suddetto provve<strong>di</strong>mento convenzionale viene richiesto<br />

agli Stati firmatari <strong>di</strong> adottare nei rispettivi or<strong>di</strong>namenti <strong>di</strong>sposizioni volte alla criminalizzazione del<br />

riciclaggio <strong>di</strong> denaro e beni <strong>di</strong> provenienza illecita, con la conseguente confisca dei proventi derivanti<br />

da tale illecito. In tale contesto, inoltre, si inseriscono le previsioni finalizzate a stabilire e realizzare<br />

la reciproca cooperazione tra Stati nel contrasto del riciclaggio che, in considerazione della natura del<br />

provve<strong>di</strong>mento in cui si inserisce, viene definito utilizzando una formula ampia e strutturata in<br />

quattro punti, che consenta agli Stati firmatari della Convenzione <strong>di</strong> mantenere margini <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>screzionalità nel recepimento delle norme in esame.

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