Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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178 LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO rivelarono la scarsa utilità pratica e la necessità di una tempestiva integrazione. L’emanazione della legge 55/90 (legge Gava - Vassalli) ne ha pertanto esteso l’operatività anche al reato di traffico di “sostanze stupefacenti”, ritenuto uno dei principali veicoli di illecita accumulazione e, come tale, prodromico al reimpiego delle somme così introitate nell’economia legale. Fin dalla sua originale formulazione, tra le forme di punibilità veniva esplicitamente esclusa la responsabilità di chi avesse concorso nel reato base con ciò volendo decisamente distinguere la fattispecie del riciclaggio da quella della ricettazione. L’articolo 23 della citata legge, invece, ha sostanzialmente modificato l’articolo 648-bis, che ha assunto la definitiva ed attuale rubrica di riciclaggio. Bisogna tuttavia precisare che l’esigenza di adeguare il sistema delle regole di protezione del sistema finanziario e l’adozione di nuovi e più incisivi provvedimenti per il contrasto della grande criminalità internazionale costituiva il presupposto di una istanza ben più generale. In quegli anni, difatti, la comunità internazionale iniziava a prendere coscienza della oggettiva pericolosità dell’impiego da parte di queste organizzazioni dei sistemi finanziari legali per scopi di riciclaggio. Di questo ne è testimonianza sia l’emanazione di provvedimenti Comunitari specifici quali la Direttiva CEE n. 308/1990 213 in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, sia le mirate Direttive sul contrasto al traffico internazionale di stupefacenti, di cui l’ultima, quella siglata a Vienna nel 1988 214 . L’adozione delle misure di modifiche al sistema antiriciclaggio, introdotte dalla citata 55/90 va quindi osservata in un contesto più ampio rispetto all’angolo di visuale nazionale, in quanto, come si è avuto modo di vedere, predisposte per corrispondere ad esigenze di raccordo internazionale. aveva subordinato la punibilità all’intervento materiale sul bene, di provenienza illecita; per cui continuavano ad essere sottratte al controllo penale forme di riciclaggio realizzate mediante un intervento giuridico, come ad esempio nei casi di estinzione di un debito o accensione di un credito (…) la limitata selezione dei reati – presupposto, circoscritti appunto ai reati estorsivi e alle rapine, lasciava fuori tutta una serie di reati ancora più idonei a produrre su larga scala proventi illeciti, come il traffico di stupefacenti, le concussioni e le corruzioni” 213 Direttiva del Consiglio n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, pubblicata nella G.U.C.E. 28 giugno 1991, n. L 166 ed entrata in vigore il 13 giugno 1991. 214 Per approfondimenti sulla materia del regime convenzionale in materia di sostanze stupefacenti si vedano anche la Convenzione unica sugli stupefacenti siglata a New York il 30 marzo 1961, e quelle concluse a Vienna il 21 ottobre 1971ed il 20 dicembre 1988.

CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 179 Tali esigenze, per grandi linee, riguardavano la eliminazione dalla struttura del dolo specifico nella costruzione della fattispecie, l’ampliamento delle ipotesi delittuose costituenti reato presupposto, nonché la previsione di maggiore punibilità in danno del riciclatore avente parte attiva nel sistema finanziario legale in quanto esercente un’attività professionale nel settore. Infine, non di secondario rilievo appare l’inserimento di una ulteriore fattispecie delittuosa con la quale si intendeva punire, oltre alla sostituzione, anche l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, inserendo nel codice penale subito dopo il reato di riciclaggio l’articolo 648-ter. L’ulteriore evoluzione della sensibilità internazionale hanno - successivamente alle indicazioni sopra evidenziate - determinato le condizioni per un aggiornamento della disciplina del reato di riciclaggio, veicolata, in punto di contenuti, con l’emanazione da parte del Consigli d’Europa della Convenzione sul riciclaggio 215 , a cui l’Italia ha aderito ratificandone i contenuti con la legge 9 agosto 1993, n. 328. A seguito della ratifica della Convenzione di Strasburgo 216 , avvenuta nell’agosto del 1993, è stata presa in considerazione l’ipotesi del trasferimento di denaro, beni o altre utilità ed eliminato qualsiasi riferimento a specifici reati. Con riferimento al reato di riciclaggio la configurabilità è stata estesa ai proventi derivanti da qualsiasi “delitto non colposo”, con ciò rendendola non più ristretta al verificarsi di specifiche fattispecie criminose. Successivamente sono state infine introdotte nel nostro ordinamento ulteriori norme dirette a coinvolgere in maniera sempre più immediata il sistema bancario e parabancario 215 Si tratta della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990. 216 La Convenzione muove i suoi passi sulla base del documento costituente la Convenzione delle Nazioni Unite sulla prevenzione del narcotraffico, stipulata a Vienna nel 1988, incentrando l’attenzione sulla cooperazione internazionale nell’esecuzione di indagini, ricerche, sequestro e confisca dei proventi derivanti da qualsiasi tipo di attività criminale, con particolare riguardo ai reati considerati gravi, tra i quali spiccano il traffico di sostanze stupefacenti, il terrorismo, la tratta di persone, il commercio illegale di armi. Nel suddetto provvedimento convenzionale viene richiesto agli Stati firmatari di adottare nei rispettivi ordinamenti disposizioni volte alla criminalizzazione del riciclaggio di denaro e beni di provenienza illecita, con la conseguente confisca dei proventi derivanti da tale illecito. In tale contesto, inoltre, si inseriscono le previsioni finalizzate a stabilire e realizzare la reciproca cooperazione tra Stati nel contrasto del riciclaggio che, in considerazione della natura del provvedimento in cui si inserisce, viene definito utilizzando una formula ampia e strutturata in quattro punti, che consenta agli Stati firmatari della Convenzione di mantenere margini di discrezionalità nel recepimento delle norme in esame.

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LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

rivelarono la scarsa utilità pratica e la necessità <strong>di</strong> una tempestiva<br />

integrazione. L’emanazione della legge 55/90 (legge Gava - Vassalli)<br />

ne ha pertanto esteso l’operatività anche al reato <strong>di</strong> traffico <strong>di</strong><br />

“sostanze stupefacenti”, ritenuto uno dei principali veicoli <strong>di</strong> illecita<br />

accumulazione e, come tale, prodromico al reimpiego delle somme<br />

così introitate nell’economia legale.<br />

Fin dalla sua originale formulazione, tra le forme <strong>di</strong> punibilità<br />

veniva esplicitamente esclusa la responsabilità <strong>di</strong> chi avesse concorso<br />

nel reato base con ciò volendo decisamente <strong>di</strong>stinguere la fattispecie<br />

del riciclaggio da quella della ricettazione. L’articolo 23 della citata<br />

legge, invece, ha sostanzialmente mo<strong>di</strong>ficato l’articolo 648-bis, che ha<br />

assunto la definitiva ed attuale rubrica <strong>di</strong> riciclaggio.<br />

Bisogna tuttavia precisare che l’esigenza <strong>di</strong> adeguare il sistema<br />

delle regole <strong>di</strong> protezione del sistema finanziario e l’adozione <strong>di</strong> nuovi<br />

e più incisivi provve<strong>di</strong>menti per il contrasto della grande <strong>criminalità</strong><br />

internazionale costituiva il presupposto <strong>di</strong> una istanza ben più<br />

generale. In quegli anni, <strong>di</strong>fatti, la comunità internazionale iniziava a<br />

prendere coscienza della oggettiva pericolosità dell’impiego da parte<br />

<strong>di</strong> queste organizzazioni dei sistemi finanziari legali per scopi <strong>di</strong><br />

riciclaggio. Di questo ne è testimonianza sia l’emanazione <strong>di</strong><br />

provve<strong>di</strong>menti Comunitari specifici quali la Direttiva CEE n.<br />

3<strong>08</strong>/1990 213 in materia <strong>di</strong> contrasto ai fenomeni <strong>di</strong> riciclaggio, sia le<br />

mirate Direttive sul contrasto al traffico internazionale <strong>di</strong> stupefacenti,<br />

<strong>di</strong> cui l’ultima, quella siglata a Vienna nel 1988 214 . L’adozione delle<br />

misure <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche al sistema antiriciclaggio, introdotte dalla citata<br />

55/90 va quin<strong>di</strong> osservata in un contesto più ampio rispetto all’angolo<br />

<strong>di</strong> visuale nazionale, in quanto, come si è avuto modo <strong>di</strong> vedere,<br />

pre<strong>di</strong>sposte per corrispondere ad esigenze <strong>di</strong> raccordo internazionale.<br />

aveva subor<strong>di</strong>nato la punibilità all’intervento materiale sul bene, <strong>di</strong> provenienza illecita; per cui<br />

continuavano ad essere sottratte al controllo penale forme <strong>di</strong> riciclaggio realizzate me<strong>di</strong>ante un<br />

intervento giuri<strong>di</strong>co, come ad esempio nei casi <strong>di</strong> estinzione <strong>di</strong> un debito o accensione <strong>di</strong> un cre<strong>di</strong>to<br />

(…) la limitata selezione dei reati – presupposto, circoscritti appunto ai reati estorsivi e alle rapine,<br />

lasciava fuori tutta una serie <strong>di</strong> reati ancora più idonei a produrre su larga scala proventi illeciti, come<br />

il traffico <strong>di</strong> stupefacenti, le concussioni e le corruzioni”<br />

213 Direttiva del Consiglio n. 91/3<strong>08</strong>/CEE del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del<br />

sistema finanziario a scopo <strong>di</strong> riciclaggio dei proventi <strong>di</strong> attività illecite, pubblicata nella G.U.C.E. 28<br />

giugno 1991, n. L 166 ed entrata in vigore il 13 giugno 1991.<br />

214 Per approfon<strong>di</strong>menti sulla materia del regime convenzionale in materia <strong>di</strong> sostanze stupefacenti si<br />

vedano anche la Convenzione unica sugli stupefacenti siglata a New York il 30 marzo 1961, e quelle<br />

concluse a Vienna il 21 ottobre 1971ed il 20 <strong>di</strong>cembre 1988.

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