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Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 177<br />

sottolineare il sempre più massiccio ricorso e ricerca della<br />

collaborazione consapevole ed attiva del sistema finanziario.<br />

2. IL REATO DI RICICLAGGIO NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ED<br />

INTERNAZIONALE<br />

“... <strong>La</strong> Convenzione del Consiglio d’Europa, fatta a Strasburgo l’8<br />

novembre 1990 e ratificata in Italia con legge 9 agosto 1993, n. 328,<br />

costituisce un rilevantissimo strumento <strong>di</strong> cooperazione internazionale<br />

nella lotta alle più gravi forme <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong>, in particolare alla<br />

<strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>. Essa, <strong>di</strong>fatti, impone, da un lato, la creazione<br />

<strong>di</strong> efficaci norme nazionali per la repressione del riciclaggio <strong>di</strong> beni<br />

<strong>di</strong> provenienza illecita e per la loro confisca, dall’altro, fornisce la<br />

base normativa internazionale necessaria affinché gli Stati possano<br />

giovarsi della collaborazione reciproca nel perseguimento dei casi -<br />

sempre più frequenti - in cui l’attività <strong>di</strong> riciclaggio e il movimento<br />

della ricchezza illecita assumono carattere trasnazionale...”.<br />

G. NANULA, Lotta alla Mafia, Giuffrè, Milano, 1994, pag.86.<br />

Il reato <strong>di</strong> riciclaggio trova ingresso nell’or<strong>di</strong>namento nazionale<br />

penale nel 1978 per effetto dall’articolo 3 del decreto legge 21 marzo<br />

1978, n. 59, sotto forma <strong>di</strong> articolo 648-bis del c.p.. Con tale norma il<br />

legislatore nazionale si poneva per primo il problema del contrasto al<br />

reimpiego dei proventi illeciti rivenienti dal crescente e preoccupante<br />

fenomeno dei sequestri <strong>di</strong> persona e <strong>di</strong> superare i limiti che la<br />

previsione incriminatrice della ricettazione incontrava con riferimento<br />

alle ipotesi <strong>di</strong> sostituzione <strong>di</strong> denaro o valori provenienti dai reati <strong>di</strong><br />

rapina aggravata, estorsione aggravata ovvero dal sequestro <strong>di</strong> persona<br />

a scopo <strong>di</strong> estorsione 211 . Si trattava però <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento<br />

elaborato in maniera incompleta e questo sia per l’esiguità del numero<br />

dei reati presupposti a cui risultava collegabile, sia per la<br />

inadeguatezza delle finalità <strong>di</strong> politica criminale che ne avrebbero<br />

invece dovuto costituire il presupposto 212 . Limitazioni, queste, che ne<br />

211<br />

Sull’originaria figura del riciclaggio, si veda DALIA, L’attentato agli impianti ed il delitto <strong>di</strong><br />

riciclaggio, Milano 1979.<br />

212<br />

Per G. FIANDACA e E. MUSCO in “Diritto Penale – Parte Speciale, Vol II, Tomo II, I delitti contro<br />

il patrimonio” Zanichelli E<strong>di</strong>tore, Bologna 1996, ristampa 2000, pag. 235, “ … il legislatore del ‘78

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