Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...
Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ... Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...
176 LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO dopo aver proceduto all’acquisto di notevoli quantitativi di morfina base in Medio Oriente, ne effettuavano la raffinazione in Italia estraendo eroina; esportavano successivamente lo stupefacente in Nord America ove questo veniva distribuito da una organizzazione di connazionali; ricevevano l’accredito del ricavato dalla vendita della droga su conti accesi presso istituti bancari elvetici; successivamente, nella fase della stratificazione e dell’integrazione; attraverso una società commerciale nazionale acquisivano sulla carta prodotti agrumari, che, sempre fittiziamente, venivano successivamente esportati in Inghilterra; il pagamento delle cessioni avveniva con rimesse dall’estero traendo dai fondi prelevati da conti esistenti presso banche svizzere e alimentati con le utilità derivanti dalla vendita degli stupefacenti; impiegavano il denaro ripulito in “affari puliti”, prevalentemente nel ramo immobiliare. Il caso - nonostante gli anni trascorsi - resta pur sempre di pieno interesse in quanto idoneo a dimostrare, da una parte, l’abilità delle organizzazioni criminali di ricondurre più obbiettivi in una sola operazione e, dall’altra, che un simile sistema di frode non poteva essere né concepito e né realizzato da mafiosi capaci a mala pena di firmare con la croce. La sua raffinatezza, infatti, oltre a consentire il riciclaggio dei proventi illeciti, era in grado di far percepire indebitamente i contributi comunitari corrisposti per la trasformazione degli agrumi e di ottenere il rimborso dell’I.V.A. all’esportazione (rimborsata dallo Stato). Nelle epoche più recenti, invece, anche a causa delle mutate possibilità tecniche di cui si è fatto cenno, i fenomeni di riciclaggio finanziario tendono sempre di più ad avvalersi delle strutture ufficiali del credito. I presidi di contrasto si sono difatti sempre più indirizzati verso il controllo delle transazioni fin dalla loro origine e indipendentemente dal soggetto che le ha attivate, non tralasciando, ovviamente, di regolamentare anche il controllo successivo di natura penale. Il legislatore nazionale ha quindi realizzato nel particolare settore un “doppio binario” amministrativo e penale di cui vale la pena
CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 177 sottolineare il sempre più massiccio ricorso e ricerca della collaborazione consapevole ed attiva del sistema finanziario. 2. IL REATO DI RICICLAGGIO NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE “... La Convenzione del Consiglio d’Europa, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990 e ratificata in Italia con legge 9 agosto 1993, n. 328, costituisce un rilevantissimo strumento di cooperazione internazionale nella lotta alle più gravi forme di criminalità, in particolare alla criminalità organizzata. Essa, difatti, impone, da un lato, la creazione di efficaci norme nazionali per la repressione del riciclaggio di beni di provenienza illecita e per la loro confisca, dall’altro, fornisce la base normativa internazionale necessaria affinché gli Stati possano giovarsi della collaborazione reciproca nel perseguimento dei casi - sempre più frequenti - in cui l’attività di riciclaggio e il movimento della ricchezza illecita assumono carattere trasnazionale...”. G. NANULA, Lotta alla Mafia, Giuffrè, Milano, 1994, pag.86. Il reato di riciclaggio trova ingresso nell’ordinamento nazionale penale nel 1978 per effetto dall’articolo 3 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, sotto forma di articolo 648-bis del c.p.. Con tale norma il legislatore nazionale si poneva per primo il problema del contrasto al reimpiego dei proventi illeciti rivenienti dal crescente e preoccupante fenomeno dei sequestri di persona e di superare i limiti che la previsione incriminatrice della ricettazione incontrava con riferimento alle ipotesi di sostituzione di denaro o valori provenienti dai reati di rapina aggravata, estorsione aggravata ovvero dal sequestro di persona a scopo di estorsione 211 . Si trattava però di un provvedimento elaborato in maniera incompleta e questo sia per l’esiguità del numero dei reati presupposti a cui risultava collegabile, sia per la inadeguatezza delle finalità di politica criminale che ne avrebbero invece dovuto costituire il presupposto 212 . Limitazioni, queste, che ne 211 Sull’originaria figura del riciclaggio, si veda DALIA, L’attentato agli impianti ed il delitto di riciclaggio, Milano 1979. 212 Per G. FIANDACA e E. MUSCO in “Diritto Penale – Parte Speciale, Vol II, Tomo II, I delitti contro il patrimonio” Zanichelli Editore, Bologna 1996, ristampa 2000, pag. 235, “ … il legislatore del ‘78
- Page 131 and 132: LE MAFIE ESOGENE OPERANTI SUL TERRI
- Page 133 and 134: LE MAFIE ESOGENE OPERANTI SUL TERRI
- Page 135 and 136: LE MAFIE ESOGENE OPERANTI SUL TERRI
- Page 137 and 138: LE MAFIE ESOGENE OPERANTI SUL TERRI
- Page 139 and 140: LE MAFIE ESOGENE OPERANTI SUL TERRI
- Page 141 and 142: LE MAFIE ESOGENE OPERANTI SUL TERRI
- Page 143 and 144: LE MAFIE ESOGENE OPERANTI SUL TERRI
- Page 145 and 146: CAPITOLO IV CARATTERISTICHE ED EFFE
- Page 147 and 148: CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’E
- Page 149 and 150: CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’E
- Page 151 and 152: CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’E
- Page 153 and 154: CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’E
- Page 155 and 156: CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’E
- Page 157 and 158: CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’E
- Page 159 and 160: CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’E
- Page 161 and 162: CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’E
- Page 163 and 164: CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’E
- Page 165 and 166: CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’E
- Page 167 and 168: CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’E
- Page 169 and 170: CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’E
- Page 171 and 172: CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’E
- Page 173 and 174: CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’E
- Page 175 and 176: CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’E
- Page 177 and 178: CAPITOLO V CONTRASTO AL REIMPIEGO D
- Page 179 and 180: CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMON
- Page 181: CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMON
- Page 185 and 186: CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMON
- Page 187 and 188: CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMON
- Page 189 and 190: CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMON
- Page 191 and 192: CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMON
- Page 193 and 194: CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMON
- Page 195 and 196: CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMON
- Page 197 and 198: CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMON
- Page 199 and 200: CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMON
- Page 201 and 202: CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMON
- Page 203 and 204: CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMON
- Page 205 and 206: CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMON
- Page 207 and 208: CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMON
- Page 209 and 210: CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMON
- Page 211 and 212: “M” CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI
- Page 213 and 214: CAPITOLO VI IL PRECETTO PENALE QUAL
- Page 215 and 216: IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO
- Page 217 and 218: IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO
- Page 219 and 220: IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO
- Page 221 and 222: IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO
- Page 223 and 224: IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO
- Page 225 and 226: IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO
- Page 227 and 228: IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO
- Page 229 and 230: IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO
- Page 231 and 232: IL PRECETTO PENALE QUALE STRUMENTO
176<br />
LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />
E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />
dopo aver proceduto all’acquisto <strong>di</strong> notevoli quantitativi <strong>di</strong><br />
morfina base in Me<strong>di</strong>o Oriente, ne effettuavano la raffinazione<br />
in Italia estraendo eroina;<br />
esportavano successivamente lo stupefacente in Nord America<br />
ove questo veniva <strong>di</strong>stribuito da una organizzazione <strong>di</strong><br />
connazionali;<br />
ricevevano l’accre<strong>di</strong>to del ricavato dalla ven<strong>di</strong>ta della droga su<br />
conti accesi presso istituti bancari elvetici;<br />
successivamente, nella fase della stratificazione e<br />
dell’integrazione;<br />
attraverso una società commerciale nazionale acquisivano sulla<br />
carta prodotti agrumari, che, sempre fittiziamente, venivano<br />
successivamente esportati in Inghilterra;<br />
il pagamento delle cessioni avveniva con rimesse dall’estero<br />
traendo dai fon<strong>di</strong> prelevati da conti esistenti presso banche<br />
svizzere e alimentati con le utilità derivanti dalla ven<strong>di</strong>ta degli<br />
stupefacenti;<br />
impiegavano il denaro ripulito in “affari puliti”,<br />
prevalentemente nel ramo immobiliare.<br />
Il caso - nonostante gli anni trascorsi - resta pur sempre <strong>di</strong> pieno<br />
interesse in quanto idoneo a <strong>di</strong>mostrare, da una parte, l’abilità delle<br />
organizzazioni criminali <strong>di</strong> ricondurre più obbiettivi in una sola<br />
operazione e, dall’altra, che un simile sistema <strong>di</strong> frode non poteva<br />
essere né concepito e né realizzato da mafiosi capaci a mala pena <strong>di</strong><br />
firmare con la croce. <strong>La</strong> sua raffinatezza, infatti, oltre a consentire il<br />
riciclaggio dei proventi illeciti, era in grado <strong>di</strong> far percepire<br />
indebitamente i contributi comunitari corrisposti per la trasformazione<br />
degli agrumi e <strong>di</strong> ottenere il rimborso dell’I.V.A. all’esportazione<br />
(rimborsata dallo Stato).<br />
Nelle epoche più recenti, invece, anche a causa delle mutate<br />
possibilità tecniche <strong>di</strong> cui si è fatto cenno, i fenomeni <strong>di</strong> riciclaggio<br />
finanziario tendono sempre <strong>di</strong> più ad avvalersi delle strutture ufficiali<br />
del cre<strong>di</strong>to. I presi<strong>di</strong> <strong>di</strong> contrasto si sono <strong>di</strong>fatti sempre più in<strong>di</strong>rizzati<br />
verso il controllo delle transazioni fin dalla loro origine e<br />
in<strong>di</strong>pendentemente dal soggetto che le ha attivate, non tralasciando,<br />
ovviamente, <strong>di</strong> regolamentare anche il controllo successivo <strong>di</strong> natura<br />
penale. Il legislatore nazionale ha quin<strong>di</strong> realizzato nel particolare<br />
settore un “doppio binario” amministrativo e penale <strong>di</strong> cui vale la pena