Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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176 LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO dopo aver proceduto all’acquisto di notevoli quantitativi di morfina base in Medio Oriente, ne effettuavano la raffinazione in Italia estraendo eroina; esportavano successivamente lo stupefacente in Nord America ove questo veniva distribuito da una organizzazione di connazionali; ricevevano l’accredito del ricavato dalla vendita della droga su conti accesi presso istituti bancari elvetici; successivamente, nella fase della stratificazione e dell’integrazione; attraverso una società commerciale nazionale acquisivano sulla carta prodotti agrumari, che, sempre fittiziamente, venivano successivamente esportati in Inghilterra; il pagamento delle cessioni avveniva con rimesse dall’estero traendo dai fondi prelevati da conti esistenti presso banche svizzere e alimentati con le utilità derivanti dalla vendita degli stupefacenti; impiegavano il denaro ripulito in “affari puliti”, prevalentemente nel ramo immobiliare. Il caso - nonostante gli anni trascorsi - resta pur sempre di pieno interesse in quanto idoneo a dimostrare, da una parte, l’abilità delle organizzazioni criminali di ricondurre più obbiettivi in una sola operazione e, dall’altra, che un simile sistema di frode non poteva essere né concepito e né realizzato da mafiosi capaci a mala pena di firmare con la croce. La sua raffinatezza, infatti, oltre a consentire il riciclaggio dei proventi illeciti, era in grado di far percepire indebitamente i contributi comunitari corrisposti per la trasformazione degli agrumi e di ottenere il rimborso dell’I.V.A. all’esportazione (rimborsata dallo Stato). Nelle epoche più recenti, invece, anche a causa delle mutate possibilità tecniche di cui si è fatto cenno, i fenomeni di riciclaggio finanziario tendono sempre di più ad avvalersi delle strutture ufficiali del credito. I presidi di contrasto si sono difatti sempre più indirizzati verso il controllo delle transazioni fin dalla loro origine e indipendentemente dal soggetto che le ha attivate, non tralasciando, ovviamente, di regolamentare anche il controllo successivo di natura penale. Il legislatore nazionale ha quindi realizzato nel particolare settore un “doppio binario” amministrativo e penale di cui vale la pena

CONTRASTO AL REIMPIEGO DEI PATRIMONI DI ORIGINE MAFIOSA 177 sottolineare il sempre più massiccio ricorso e ricerca della collaborazione consapevole ed attiva del sistema finanziario. 2. IL REATO DI RICICLAGGIO NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE “... La Convenzione del Consiglio d’Europa, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990 e ratificata in Italia con legge 9 agosto 1993, n. 328, costituisce un rilevantissimo strumento di cooperazione internazionale nella lotta alle più gravi forme di criminalità, in particolare alla criminalità organizzata. Essa, difatti, impone, da un lato, la creazione di efficaci norme nazionali per la repressione del riciclaggio di beni di provenienza illecita e per la loro confisca, dall’altro, fornisce la base normativa internazionale necessaria affinché gli Stati possano giovarsi della collaborazione reciproca nel perseguimento dei casi - sempre più frequenti - in cui l’attività di riciclaggio e il movimento della ricchezza illecita assumono carattere trasnazionale...”. G. NANULA, Lotta alla Mafia, Giuffrè, Milano, 1994, pag.86. Il reato di riciclaggio trova ingresso nell’ordinamento nazionale penale nel 1978 per effetto dall’articolo 3 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, sotto forma di articolo 648-bis del c.p.. Con tale norma il legislatore nazionale si poneva per primo il problema del contrasto al reimpiego dei proventi illeciti rivenienti dal crescente e preoccupante fenomeno dei sequestri di persona e di superare i limiti che la previsione incriminatrice della ricettazione incontrava con riferimento alle ipotesi di sostituzione di denaro o valori provenienti dai reati di rapina aggravata, estorsione aggravata ovvero dal sequestro di persona a scopo di estorsione 211 . Si trattava però di un provvedimento elaborato in maniera incompleta e questo sia per l’esiguità del numero dei reati presupposti a cui risultava collegabile, sia per la inadeguatezza delle finalità di politica criminale che ne avrebbero invece dovuto costituire il presupposto 212 . Limitazioni, queste, che ne 211 Sull’originaria figura del riciclaggio, si veda DALIA, L’attentato agli impianti ed il delitto di riciclaggio, Milano 1979. 212 Per G. FIANDACA e E. MUSCO in “Diritto Penale – Parte Speciale, Vol II, Tomo II, I delitti contro il patrimonio” Zanichelli Editore, Bologna 1996, ristampa 2000, pag. 235, “ … il legislatore del ‘78

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LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO<br />

E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO<br />

dopo aver proceduto all’acquisto <strong>di</strong> notevoli quantitativi <strong>di</strong><br />

morfina base in Me<strong>di</strong>o Oriente, ne effettuavano la raffinazione<br />

in Italia estraendo eroina;<br />

esportavano successivamente lo stupefacente in Nord America<br />

ove questo veniva <strong>di</strong>stribuito da una organizzazione <strong>di</strong><br />

connazionali;<br />

ricevevano l’accre<strong>di</strong>to del ricavato dalla ven<strong>di</strong>ta della droga su<br />

conti accesi presso istituti bancari elvetici;<br />

successivamente, nella fase della stratificazione e<br />

dell’integrazione;<br />

attraverso una società commerciale nazionale acquisivano sulla<br />

carta prodotti agrumari, che, sempre fittiziamente, venivano<br />

successivamente esportati in Inghilterra;<br />

il pagamento delle cessioni avveniva con rimesse dall’estero<br />

traendo dai fon<strong>di</strong> prelevati da conti esistenti presso banche<br />

svizzere e alimentati con le utilità derivanti dalla ven<strong>di</strong>ta degli<br />

stupefacenti;<br />

impiegavano il denaro ripulito in “affari puliti”,<br />

prevalentemente nel ramo immobiliare.<br />

Il caso - nonostante gli anni trascorsi - resta pur sempre <strong>di</strong> pieno<br />

interesse in quanto idoneo a <strong>di</strong>mostrare, da una parte, l’abilità delle<br />

organizzazioni criminali <strong>di</strong> ricondurre più obbiettivi in una sola<br />

operazione e, dall’altra, che un simile sistema <strong>di</strong> frode non poteva<br />

essere né concepito e né realizzato da mafiosi capaci a mala pena <strong>di</strong><br />

firmare con la croce. <strong>La</strong> sua raffinatezza, infatti, oltre a consentire il<br />

riciclaggio dei proventi illeciti, era in grado <strong>di</strong> far percepire<br />

indebitamente i contributi comunitari corrisposti per la trasformazione<br />

degli agrumi e <strong>di</strong> ottenere il rimborso dell’I.V.A. all’esportazione<br />

(rimborsata dallo Stato).<br />

Nelle epoche più recenti, invece, anche a causa delle mutate<br />

possibilità tecniche <strong>di</strong> cui si è fatto cenno, i fenomeni <strong>di</strong> riciclaggio<br />

finanziario tendono sempre <strong>di</strong> più ad avvalersi delle strutture ufficiali<br />

del cre<strong>di</strong>to. I presi<strong>di</strong> <strong>di</strong> contrasto si sono <strong>di</strong>fatti sempre più in<strong>di</strong>rizzati<br />

verso il controllo delle transazioni fin dalla loro origine e<br />

in<strong>di</strong>pendentemente dal soggetto che le ha attivate, non tralasciando,<br />

ovviamente, <strong>di</strong> regolamentare anche il controllo successivo <strong>di</strong> natura<br />

penale. Il legislatore nazionale ha quin<strong>di</strong> realizzato nel particolare<br />

settore un “doppio binario” amministrativo e penale <strong>di</strong> cui vale la pena

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