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Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...

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FONDAMENTI PER UNA VISIONE GEOPOLITICA DEL FENOMENO MAFIE IN ITALIA 11<br />

Dall’osservazione del complesso “corpus juris” riguardante le<br />

politiche <strong>di</strong> contrasto al fenomeno della <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong><br />

emerge, con imme<strong>di</strong>atezza, la sensazione dell’assenza <strong>di</strong> una<br />

definizione univoca a cui ancorare saldamente presupposti e regole<br />

interpretative. Ciò <strong>di</strong>pende dal fatto che detta normativa, più che<br />

svilupparsi in conformità ad esigenze <strong>di</strong> generale tutela dell’integrità<br />

<strong>di</strong> principi fondamentali, si è andata stratificando in base ad oggettive<br />

con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> natura emergenziale. <strong>La</strong> lamentata assenza nel nostro<br />

Paese <strong>di</strong> una politica criminale in senso proprio, sia sul piano<br />

normativo che su quello strumentale organizzativo, è male antico<br />

quanto evidente. 7<br />

<strong>La</strong> lettura sistemica delle norme, così come succedutesi nel corso<br />

dell’ultimo ventennio, non può quin<strong>di</strong> che portare a concludere che la<br />

reale prospettiva entro cui si è mossa la politica criminale 8 <strong>di</strong><br />

contrasto:<br />

si traduce nell’insieme <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti tesi alla prioritaria<br />

repressione dei soggetti in odore <strong>di</strong> <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong>,<br />

ovvero alla neutralizzazione, anche in via fortemente<br />

anticipata, delle possibili devianze;<br />

ben poco spazio e attenzione riserva alla sistematica<br />

eliminazione delle cause sociali e strutturali dei fenomeni<br />

criminali associativi;<br />

ha delineato una fisionomia sanzionatoria dell’illecito penale<br />

non del tutto lineare entro i cui confini <strong>di</strong> imprecisione e<br />

illeciti. I contatti tra gruppi criminali avvengono quin<strong>di</strong> anche al <strong>di</strong> fuori del territorio nazionale e<br />

soprattutto con i Paesi destinatari delle risorse scambiate; tutto ciò richiede, però, un ra<strong>di</strong>camento<br />

sul territorio delle etnie più presenti (albanese in particolare, cinese e, da ultimo, quella tunisina)<br />

necessariamente con<strong>di</strong>zionato, se non altro per la reperibilità delle strutture logistiche <strong>di</strong><br />

in<strong>di</strong>spensabile supporto alle attività, da gruppi criminali in<strong>di</strong>geni. <strong>La</strong> <strong>criminalità</strong> <strong>organizzata</strong><br />

pugliese non risulta ancora operante, se non in limitate zone geografiche, sul territorio nazionale<br />

con organizzazioni coerenti che ne <strong>di</strong>mostrino la effettiva proiezione in specifiche zone.<br />

da: DIA – Relazioni semestrali al Parlamento – Secondo semestre 2002, pagine 18,22.<br />

7 L. PEPINO “Spunti in tema <strong>di</strong> politica criminale e <strong>di</strong> politica giu<strong>di</strong>ziaria. Anomalie e paradossi del<br />

caso italiano” in “Dei delitti e delle pene”,2,1993, 83. Concordemente anche E. MUSCO, “A<br />

proposito <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto penale “comunque ridotto” in AA.VV. <strong>La</strong> riforma del <strong>di</strong>ritto penale. Garanzie<br />

ed effettività delle tecniche <strong>di</strong> tutela, a cura <strong>di</strong> E. PEPINO, Milano, 1993 pag. 170 e segg.<br />

8 K. VODOVIPEC “Relationship Between Scientific Research and Criminal Policy” in Annales<br />

internationals de criminology, Recherches en criminology, 1974, pag. 12,13,17,72, numero speciale,<br />

ha definito il concetto <strong>di</strong> politica criminale come “… ciò che riguarda tutte le misure prese e le azioni<br />

svolte dalle istituzioni sociali e dagli organismi governativi sulla base <strong>di</strong> un concetto definito <strong>di</strong> come<br />

combattere il crimine, in modo da ridurre il numero e la gravità delle violazioni del co<strong>di</strong>ce penale<br />

vigente nel suo senso più ampio…”.

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