Testi 08 - La criminalità organizzata di stampo mafioso - Movimento ...
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160 LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO - EVOLUZIONE DEL FENOMENO E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO dell’interessamento 202 ) e la sentenza, infatti, pur affermando che i predetti imprenditori effettivamente “...parteciparono all’aggiustamento delle gare d’appalto attraverso la preventiva comunicazione delle offerte, nell’ambito del sistema organizzato da Cosa Nostra...” sostiene, con un indubbio carattere di singolarità, che tale condotta non poteva ritenersi idonea ad affermare l’adesione degli stessi all’organizzazione né prova del fatto che ciò potesse determinare valido contributo al suo consolidamento, con la seguente motivazione: “...Il carattere “obbligatorio” dell’inserimento nel predetto contesto ambientale (condizione necessaria per lavorare) in qualche modo attestato dalla imponente diffusione del fenomeno nel mondo imprenditoriale siciliano (almeno negli anni in cui si sono verificati i fatti in esame) induce ad escludere che il consapevole coinvolgimento nell’articolato sistema di relazioni imposto dall’organizzazione mafiosa (raccomandazioni, aggiustamenti delle gare d’appalto, pagamento del pizzo, protezione) possa essere valutato quale condotta di partecipazione all’associazione mafiosa (...) dovendosi se così fosse pervenire alla paradossale conclusione che tutti gli imprenditori operanti nelle province siciliane sottoposte al controllo mafioso si siano resi responsabili di analoghi comportamenti illeciti. Avvertita dottrina, nel commentare l’esposta decisione del Tribunale di Palermo, ne stigmatizza impostazione e contenuti, precisando che “E’ impressionante l’analogia tra questa sentenza e quella di dieci anni prima, non solo per il clima generale, caratterizzato dall’indifferenza e dalla distrazione nei confronti della mafia, ma per l’eguale amnesia nei confronti di quei numerosi imprenditori che rifiutano la connivenza con Cosa Nostra. Ed è singolare che i giudici non considerino versare a Cosa Nostra parte dei profitti, ricavati grazie all’intervento della stessa organizzazione criminale, è uno dei più potenti contributi al radicamento della mafia, all’espulsione dal mercato degli imprenditori onesti, alla legittimazione della convivenza con la mafia. Ma questa volta è 202 VIOLANTE L., Il ciclo mafioso, Economica Laterza, Roma – Bari 2004, pag. 115,116.
CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELL’ECONOMIA MAFIOSA 161 peggio perché, a differenza del 1991, la sentenza passa inosservata... 203 “. Con un amaro sapore di resipiscenza giudiziaria la Corte d’appello di Palermo adita dal P.M. si pronunciò in senso diametralmente opposto imponendo la condanna dei pervenuti, sostenendo, ragionevolmente che “Mafioso non è soltanto chi è stato ritualmente affiliato ma anche chi condivide il programma dell’associazione criminale, lo accetta, lo rafforza nel consenso... 204 “. Percorsi sommariamente i principali interventi giudiziari attinenti al fenomeno della imposizione estorsiva ne scaturisce un quadro che si articola su tre livelli di imprenditori; quello che rifiuta l’offerta mafiosa e ne subisce le conseguenze in termini economici di esclusione dall’affare o, peggio, di personale incolumità; quello “soggiacente” alla richiesta estorsiva stante l’oggettiva impossibilità di resistervi e che non trae da questo altro beneficio che quello costituito dall’acquisto della “tranquillità” e della possibilità di lavorare senza subire ulteriori interferenze; quello, infine, che trovandosi ad operare in un’area notoriamente sottoposta all’egemone controllo della criminalità organizzata “ricerca” il contatto per trarre dalla protezione l’ulteriore e ben più significativo vantaggio di essere parte di un sistema del quale fruire e trarne vantaggi. Conclusivamente bisogna quindi ammettere che nella attuale condizione di incertezza interpretativa e di assenza di fiducia da parte del mondo dell’imprenditoria verso un sistema statuale non in grado di assicurare ciò che possono garantire le consorterie mafiose, è prevedibile la sempre maggiore espansione delle mafie nell’economia legale e questo perché non si aderisce più alla richiesta estorsiva per la paura della ritorsione, ma per la prospettiva che da ciò ne possa derivare un vantaggio concreto. 203 VIOLANTE L., “Il ciclo mafioso”, Economica Laterza, Roma – Bari 2004, pag. 116. 204 Sentenza emessa dalla Corte d’appello di Palermo, quarta sezione, nei confronti di Napoli Giovanni, Cavallotti Gaetano + 6 in data 14 marzo 2002.
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peggio perché, a <strong>di</strong>fferenza del 1991, la sentenza passa<br />
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Con un amaro sapore <strong>di</strong> resipiscenza giu<strong>di</strong>ziaria la Corte d’appello<br />
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ragionevolmente che “Mafioso non è soltanto chi è stato ritualmente<br />
affiliato ma anche chi con<strong>di</strong>vide il programma dell’associazione<br />
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Percorsi sommariamente i principali interventi giu<strong>di</strong>ziari attinenti<br />
al fenomeno della imposizione estorsiva ne scaturisce un quadro che si<br />
articola su tre livelli <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tori; quello che rifiuta l’offerta<br />
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“soggiacente” alla richiesta estorsiva stante l’oggettiva impossibilità<br />
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costituito dall’acquisto della “tranquillità” e della possibilità <strong>di</strong><br />
lavorare senza subire ulteriori interferenze; quello, infine, che<br />
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parte <strong>di</strong> un sistema del quale fruire e trarne vantaggi. Conclusivamente<br />
bisogna quin<strong>di</strong> ammettere che nella attuale con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> incertezza<br />
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della ritorsione, ma per la prospettiva che da ciò ne possa derivare un<br />
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Sentenza emessa dalla Corte d’appello <strong>di</strong> Palermo, quarta sezione, nei<br />
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